Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20879 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20879

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7037/2015 proposto da:

C.V.A., L.R., (OMISSIS) SNC IN

LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore, elettivamente domiciliate

in ROMA, VIA PIEMONTE 32, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

SPADA, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato CORRADO

MICIELI;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) SNC IN LIQUIDAZIONE nonchè delle sode

illimitatamente responsabili; SAINT GOBAIN PPC ITALIA SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 123/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 26/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

1) C.V.A. e L.R., entrambe in proprio e la seconda anche nella qualità di legale rappresentante della (OMISSIS) s.n.c., impugnano con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Catania del 26.01.2015 che ha respinto il reclamo da esse proposto avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del fallimento della società e del loro fallimento personale.

Il curatore dei Fallimenti e la creditrice istante Saint Gobain PPC Italia s.p.a. non svolgono attività difensiva.

Le ricorrenti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

2) Con il primo motivo le ricorrenti, denunciando violazione della L. Fall., art. 1, comma 2) e degli artt. 2214 e 2302 c.c., lamentano che la corte del merito abbia escluso che la documentazione da esse prodotta (dichiarazione dei redditi della Siciliana Rappresentanze relativa agli anni 2012/2013, visura CCIAA attestante la chiusura di una sede secondaria e la messa in liquidazione della s.n.c., dichiarazione all’ufficio IVA della cessazione dell’attività nel 2011) fosse sufficiente a ritenere provata la non assoggettabilità a fallimento della società per difetto dei requisiti dimensionali di cui alla L. Fall., art. 1, comma 1. Sostengono, inoltre, che il giudice a quo avrebbe erroneamente affermato che esse non avevano prodotto i libri contabili, in realtà depositati in sede fallimentare in osservanza dell’obbligo di cui alla L. Fall., art. 16.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto si fonda su documenti che non sono stati specificamente allegati al ricorso e dei quali non è indicata l’esatta collocazione processuale, all’interno del fascicolo di parte o di quello d’ufficio.

Va aggiunto che l’eventuale errore compiuto dalla corte territoriale nell’accertare che le reclamanti non avevano prodotto le scritture contabili integrerebbe un vizio revocatorio, denunciabile ai sensi dell’art. 395 c.p.c..

2) Col secondo motivo, lamentando violazione della L. Fall., art. 5, le ricorrenti contestano che il mancato pagamento del credito di Euro 36.300 vantato dalla Saint Gobain, portato da decreto ingiuntivo definitivo, potesse di per sè costituire prova della sussistenza dello stato di insolvenza, avendo la creditrice istante omesso di esperire un previo tentativo di pignoramento nei confronti della s.n.c. o, quantomeno, nei confronti di esse socie collettiviste. Il motivo è manifestamente infondato, atteso che, secondo la giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, l’insolvenza può desumersi anche da un unico inadempimento e che la presentazione dell’istanza di fallimento da parte del creditore munito di titolo esecutivo non è subordinata all’infruttuoso esperimento di un’azione esecutiva individuale.

Il ricorso va, in conclusione, respinto.

Poichè le parti intimate non hanno svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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