Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20878 del 15/10/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20878 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: NAPPI ANIELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Michele Pizzo, domiciliato in Roma, via U. Boccioni
4, presso l’avv. prof. Antonino Smiroldo, dal quale
è rappresentato e difeso, come da mandato a margine
del ricorso
– ricorrente Contro
Cattaneo Ventisei s.r.1., domiciliata in Roma, largo Toniolo 6, presso l’avv. prof. Federico Ferro
Liuzzi, che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Giuseppe Mercanti, Giancarlo de Angelis e

1144G
tois-

Data pubblicazione: 15/10/2015

2
Michele Chianese, come da mandato a margine del
controricorso
– controricorrente Contro
Fallimento Italgest s.p.a.

avverso
il decreto del Tribunale di Napoli, depositato il
23 aprile 2009
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
udito il difensore del ricorrente, avv. Smiroldo
Udite le conclusioni del P.M., dr. Luigi Salvato,
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo

Con il decreto impugnato il Tribunale di Napoli rigettò il reclamo proposto dal commercialista prof.
Michele Pizzo avverso il decreto con il quale il
giudice delegato al fallimento della Italgest
s.p.a. gli aveva liquidato la somma di S. 20.000
per l’attività di consulenza tecnica svolta dal
professionista in un giudizio promosso dalla curatela fallimentare nei confronti della Banca popolare dell’Irpinia, disattendendo la richiesta di liquidare il compenso nella misura e. 557.470,50, in

– intimato –

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via principale, o di e.

122.840, richiesta in via

subordinata.
Ritennero i giudici del merito che, pur avendo prestato la propria attività in ambito processuale, il
prof. Michele Pizzo dovesse essere qualificato come

norma dell’art. 32 coma 2 legge fall., non potendo
essere equiparato al professionista legale che obbligatoriamente rappresenta e assiste il curatore
nei giudizi contenziosi, bensì al consulente tecnico d’ufficio, per la natura pubblicistica dell’incarico, conferito nell’ambito di un fallimento per
le finalità istituzionali della procedura.
Per la cassazione del decreto ricorre il prof. Michele Pizzo e propone un unico motivo di impugnazione, illustrato anche da memoria, cui resiste con
controricorso la Cattaneo Ventisei s.r.1., assuntrice del concordato proposto dalla Italgest s.p.a.
e omologato. Non ha spiegato difese il Fallimento
Italgest s.p.a.

Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione degli art. 2233 comma l c.c., 31
comma l lettera a) d.p.R n. 645 del 1994, 49 e s.
d.p.R. n. 115 del 2002, 4 d.p.R. n. 319 del 1980, 2

coadiutore del curatore fallimentare e compensato a

4

d.p.R. n. 352 del 1988, 84 e 85 c.p.c., 25, 31 e 32
legge fall., lamentando che erroneamente i giudici
del merito abbiano erroneamente equiparato il consulente di parte al consulente d’ufficio solo per
la provenienza pubblica dell’incarico conferitogli.

concordato non ha effetti sul procedimento in corso
(Cass., sez. I, 21 luglio 2011, n. 16040, m.
619694), il ricorso è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa corte, infatti,
«il consulente di parte svolge, nell’ambito del
processo, attività di natura squisitamente difensiva, ancorché di carattere tecnico, mirando a sottoporre al giudicante rilievi a sostegno della tesi
difensiva della parte assistita; pertanto, il suo
espletamento è riconducibile al contratto d’opera
professionale; ne consegue che il relativo compenso
deve essere determinato sulla base delle relative
tariffe professionali, mentre non è possibile ricorrere ai criteri seguiti per la determinazione
delle spettanze del consulente tecnico d’ufficio,
la cui attività non si ricollega ad un rapporto
contrattuale» (Cass., sez. VI, 22 settembre 2011,
n. 19399, m. 619758, Cass., sez. I, 6 agosto 2014,
n. 17708, m. 632174).

2. Premesso che la sopravvenuta omologazione del

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In particolare si è chiarito come la prestazione
professionale del consulente di parte non sia equiparabile in alcun modo a quella del consulente tecnico d’ufficio, «il quale opera in posizione d’imparzialità, fornendo al giudicante elementi di va-

esame presupponga il possesso di specifiche cognizioni tecniche (c.d. consulenza deducente), nonché,
in, casi particolari, procedendo egli stesso alla
rilevazione di fatti il cui accertamento richieda
l’utilizzazione delle predette competenze».
Il decreto impugnata va pertanto cassato con rinvio.
P.Q.M.
a

La Corte in accoglimento del ricorso cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Napoli in diversa composizione.
Roma, 17 settembre 2015

lutazione per la risoluzione di questioni il cui

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