Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20878 del 14/10/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 21/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11063/2014 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORNELIO

NEPOTE n. 16, presso lo studio dell’avvocato ROSARIA INTERNULLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUISA FONTI, giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenti e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 677/39/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA del 28/10/2013,

depositata il 07/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato Luisa Fonti difensore del ricorrente che si riporta

agli atti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di R.L., medico pediatra convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal (OMISSIS), la C.T.R. del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, ritenendo sussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione emergente dalla circostanza che il professionista si fosse avvalso di collaboratori ed avesse sostenuto spese per un importo superiore al 20% dei compensi percepiti.

Avverso la sentenza ricorre, con due motivi, il contribuente.

L’Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorrente censura, con i due motivi, la sentenza impugnata di violazione di legge e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Rilevata, da subito, l’inammissibilità del secondo motivo, atteso che al ricorso (essendo stata la sentenza impugnata depositata dopo la data dell’11.9.2012) si applica il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 8053/2014), il primo motivo, prospettante violazione di legge, e manifestamente fondato.

Sulla res controversa sono, infatti, intervenute di recente le Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/16, risolvendo il precedente contrasto giurisprudenziale, hanno gratuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP per il lavoratore autonomo (quale il medico convenzionato), il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito cd è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.

La motivazione adottata dal Giudice di appello, il quale ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione, genericamente, per la presenza di collaboratori e di spese per un ammontare superiore al 20% dei compensi percepiti, senza valutare se l’impiego dei beni strumentali superasse il minimo indispensabile e quale fosse la natura della collaborazione di terzi usufruita dal professionista, sì discosta da tale principio.

Ne consegue -in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo- la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio affinchè provveda ad adeguarsi ai superiori principi e regoli le spese processuali.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 21 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA