Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20878 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20878

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5971/2015 proposto da:

B.A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO

– P.I. (OMISSIS), in persona del Liquidatore Giudiziale,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63,

presso lo studio dell’avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FRANCESCO LICONTI;

– ricorrente –

contro

BANCA CARIGE S.P.A. – CASSA RISPARMIO GENOVA E IMPERIA in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE

CAROLIS 34-B, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PIERO

VILLANI;

– controricorrente –

e contro

B.A. S.R.L. IN LIQUIDAZIONE ED IN CONCORDATO PREVENTIVO;

Dr. R.A.; quale C.G. del concordato;

– intimati –

avverso la sentenza n. 950/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata l’11/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

1) La Corte d’appello di Genova, con sentenza dell’11.7.2014, ha – per ciò che in questa sede ancora rileva – dichiarato inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’appello proposto dal liquidatore giudiziale del concordato preventivo della B.A. s.r.l. contro la sentenza del tribunale che aveva accertato l’esistenza e l’ammontare del credito vantato da CA.RI.GE. – Cassa di Risparmio di Genova e Imperia s.p.a. nei confronti della società in concordato.

La sentenza è stata impugnata dal soccombente con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione dell’art. 100 c.p.c., L. Fall., artt. 182,184 e si contesta che il liquidatore del concordato sia privo di interesse ad agire nel giudizio volto al mero accertamento di un credito nei confronti della società ammessa al concordato.

CA.RI.GE. ha resistito con controricorso.

B.A. s.r.l. in concordato preventivo e il commissario giudiziale della procedura non hanno svolto attività difensiva.

Il ricorrente, ricevuta tempestiva notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Preliminarmente, va rilevato che il presente procedimento è soggetto – ratione temporis – all’art. 380 bis c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 197 del 2016, che prevede che alla parte non sia più notificata una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la pronuncia, ma solo il decreto del presidente che fissa l’adunanza della Corte, indicando se sono state ravvisate ipotesi di inammissibilità, di manifesta fondatezza o di manifesta infondatezza del ricorso: previsione che, nella specie, è stata pienamente rispettata.

2) Ciò premesso, il ricorso va dichiarato manifestamente infondato, anche se la decisione impugnata va corretta, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., in quanto l’inammissibilità dell’appello avrebbe dovuto essere pronunciata per difetto di legittimazione del liquidatore giudiziale all’impugnazione.

Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’omologazione del concordato che (quale quello di specie) preveda la cessione dei beni, contemplato dalla L. Fall., art. 182, non comporta il trasferimento della proprietà dei beni e dei crediti ceduti (salvo che non si versi in ipotesi di vera e propria cessione traslativa) ed attribuisce al liquidatore unicamente poteri di gestione e di disposizione, finalizzati alla liquidazione dei beni medesimi ed alla ripartizione del loro ricavato fra gli aventi diritto, che gli vengono affidati in virtù del mandato irrevocabile (ex art. 1723 c.c., comma 2) a lui conferito anche nell’interesse dei creditori (Cass. n. 7661/05; cfr. anche Cass. nn. 15699/011, 14052/015). Il debitore conserva pertanto il diritto ad esercitare in proprio le azioni a tutela del patrimonio ed a resistere in quelle di accertamento dei crediti proposte dopo l’omologazione (al fine di evitare che, a causa delle pretese vantate da terzi su taluni dei beni o dei crediti ceduti, o dell’ingresso di nuovi creditori, venga meno la possibilità di dare esecuzione al concordato), mentre al liquidatore spetta, nell’ambito del mandato conferitogli, la legittimazione attiva e passiva nelle sole controversie relative ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione (cfr. Cass. n. 7661/05 cit., nonchè Cass. nn. 8102/013, 11520/010 e Cass. n. 14052/015).

Nelle cause in cui si controversa dell’accertamento dei crediti e dei debiti della società in concordato il liquidatore può peraltro intervenire (in quanto l’esito di tali cause può influire sul riparto da effettuare all’esito della liquidazione), ma non è litisconsorte necessario (Cass. 4 settembre 2015, n. 17606; Cass. 3 aprile 2013, n. 8102; Cass. 10 giugno 2009, n. 13340; Cass. 4 settembre 2005, n. 7661).

Ne consegue che, in quanto mero interventore, egli non ha un’autonoma legittimazione ad impugnare le decisioni rese all’esito del giudizio, salva l’ipotesi – che qui non rileva – che l’impugnazione sia limitata alle questioni specificamente attinenti la qualificazione dell’intervento od alla condanna alle spese (Cass. 8 luglio 2013, n. 16930).

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di CA.RI.GE.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia s.p.a., che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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