Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20877 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 20/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21223/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

V.B., elettivamente domiciliato a ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato a difeso dall’Avvocato

CONCETTA CHIARINI, giusta procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/35/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO del 28/05/2013, depositata il 23/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L’Agenzia delle Entrate ricorre nei confronti del contribuente V.B., che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 133/53/2013, depositata il 23 luglio 2013, con la quale, confermando la pronuncia di primo grado, è stato accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio-rifiuto opposto dall’Ufficio sulla domanda di rimborso Irap relativa dagli anni dal (OMISSIS).

La CTR, in particolare, affermava l’infondatezza dell’appello, non sussistendo un’organizzazione ed un impiego di beni strumentali eccedenti, per quantità o valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), censurando l’impugnata sentenza per aver omesso di pronunziare sulla propria eccezione, proposta sin dal primo grado di giudizio e specificamente riproposta in sede di impugnazione della sentenza di primo grado, avente ad oggetto l’intervenuta decadenza, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, in relazione a parte delle somme versate dal contribuente per le quali erano maturati i relativi termini decadenziali in ordine alla presentazione della domanda di rimborso.

Il motivo appare fondato.

Conviene premettere che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, in tema di IRAP, l’istanza di rimborso dell’imposta, ritenuta illegittimamente versata, va presentata dal contribuente entro il termine di decadenza, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, art. 38, in quanto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25, istitutivo del tributo, stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, “per le attività di controllo e rettifica delle dichiarazioni, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia d’imposte sui redditi”; inoltre l’art. 30, nel disciplinare la riscossione dell’imposta dovuta, prevede che quest’ultima dovuta, prevede che quest’ultima “è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi” (comma 2) e che “la riscossione coattiva avviene mediante ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva delle imposte sui redditi” (Cass. 23882/2010).

Ciò posto la CTR non ha in alcun modo statuito sulla relativa eccezione, ritualmente proposta dall’Agenzia sin dal giudizio di primo grado e specificamente riproposta nei motivi di impugnazione, con conseguente configurabilità del denunziato vizio di omessa pronuncia.

Con il secondo e terzo motivo di ricorso l’Agenzia denunzia la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), deducendo la sussistenza del presupposto impositivo Irap e la nullità della sentenza per error in procedendo lamentando la violazione dell’art. 115 c.p.c., da parte del contribuente.

I motivi che, in quanto connessi, vanno unitarimente esaminati, sono infondati.

Premesso che secondo il recente arresto delle Ss.Uu. di questa Corte, in tema di imposta regionale sulle attività produttive, il presupposto dell’autonoma organizzazione” richiesto dal D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. Ss.Uu. 9451/2016), nel caso di specie la CTR ha accertato, con valutazione di merito non sindacabile nel presente giudizio e che non risulta efficacemente contraddetta dalle generiche deduzioni della ricorrente, che il contribuente, medico di medicina generale convenzionato con il SSN, non aveva impiegato beni strumentali eccedenti, per quantità e valore, il minimo generalmente ritenuto indispensabile per l’esercizio della professione, facendo da ciò correttamente discendere la carenza del presupposto impositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso.

Rigetta il secondo e terzo motivo.

Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della CTR della Sicilia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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