Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20877 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 29/04/2011, dep. 10/10/2011), n.20877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 12136/10) proposto da:

AUGUSTO S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv. BERAUDI Ettore del foro di Rimini e dall’Avv.to

Carlo Visconti del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo

studio del secondo in Roma, Via Nichelini Tocci n. 50;

– ricorrente –

contro

G.S., elettivamente domiciliato in Bologna presso lo

studio dell’Avv.to Lanfranco Tonini, piazza S. Domenico n. 5;

– intimato non costituito –

e contro

T.R. e TO.Ro., elettivamente domiciliati in Bologna

presso lo studio degli Avv.ti Valerio Gironi e Stefano Borsari, Via

S. Vitale n. 40/3;

– intimati non costituiti –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1427/2009

depositata il 9 dicembre 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

29 aprile 2011 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del

ricorso, come da relazione scritta.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La AUGUSTO S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 9 dicembre 2009 che nell’ambito dell’originario giudizio promosso da T.R. e Ro. nei confronti di G.S. (venditore) e la società ricorrente (acquirente) per ottenere la dichiarazione di nullità della compravendita intercorsa fra i convenuti limitatamente al trasferimento del “piccolo vano sgombero in capo scala”, che nel confermare parzialmente la sentenza di primo grado che ha riconosciuto la proprietà condominiale del predetto locale, ha rigettato fa domanda di garanzia spiegata dalla ricorrente nei confronti del venditore.

Il ricorso è affidato a tre motivi di impugnazione.

Nessuno si è costituito per gli intimati.

Nominato, a norma dell’art. 377 c.p.c., il consigliere relatore ha depositato la relazione di cui all’art. 380 bis c.p.c., ritenendo che il ricorso fosse da accogliere.

Parte ricorrente ha depositato copia delle relate di notifica del ricorso ex art. 149 c.p.c., alle parti intimate, nonchè memoria illustrativa.

All’udienza camerale il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni conformi a quelle di cui alla relazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Vanno condivise e ribadite le argomentazioni e (e conclusioni di cui alla relazione ex art. 380 bis c.p.c. che di seguito si riporta:

“Con la prima censura la società ricorrente ha dedotto la violazione di legge per avere la corte di merito rigettato la sua richiesta di garanzia per evizione asserendo che l’acquirente non avrebbe usato nel concludere il contratto di compravendita immobiliare con il G. la diligenza del buon padre di famiglia, altrimenti si sarebbe resa conto che il vano in oggetto era in comproprietà e non già in proprietà esclusiva del venditore G..

Con il secondo motivo ha denunciato la erronea applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., al di fuori dei rapporti fra le parti contraenti, dovendo la Augusto nell’esecuzione del contratto di compravendita usare la diligenza del buon padre di famiglia unicamente nel pagamento del prezzo.

Con il terzo ed ultimo motivo ha affermato l’erronea esclusione della garanzia per non essere stata fornita la prova della buona fede del compratore, dal momento che l’onere della prova circa la pretesa mala fede della Augusto sarebbe stata comunque a carico dell’altro contraente.

E’ evidente il collegamento fra le censure che, pertanto, vanno esaminate congiuntamente, in quanto tutte attengono alla determinazione sulla garanzia per evizione ed alla sua incidenza nel rapporto intercorso fra la Augusto ed il G..

Occorre premettere che la domanda di risarcimento dei danni – come formulata dalla società ricorrente – rientra nell’azione di garanzia, propria, per evizione, prevista dagli artt. 1483 e 1484 cod. civ., con la conseguenza che, per effetto dell’art. 32 cod. proc. civ., ben poteva essere proposta al giudice competente per la causa principale, affinchè fosse decisa nello stesso processo (v.

Cass. n. 1931 del 17/05/1975), ma, come è stato ritenuto da questa Suprema Corte con sentenza n. 2714 del 1996, in tal caso l’accoglimento dell’azione di garanzia rimane subordinato all’accertamento del diritto del terzo.

Ciò posto, è principio fermo nella giurisprudenza di questa Corte che la garanzia per evizione opera indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore o dalla buona fede dell’acquirente e, quindi, non è esclusa neppure dalla conoscenza, da parte del compratore, della possibile causa di futura evizione, ove la stessa effettivamente si verifichi (cfr. Cass. 26-3-80 n. 2005; Cass. 6-11-86 n, 6491; Cass. 24-4-93 n. 4853). Infatti, ha già avuto modo di affermare che gli effetti della garanzia per evizione (garanzia che sanziona l’inadempimento da parte del venditore all’obbligazione di cui all’art. 1476 c.c., n. 2) conseguono al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato (indipendentemente dalla sussistenza della colpa del venditore e dalla conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione), in quanto fatto comportante l’alterazione dell’equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità di porvi rimedio col ripristino della situazione economica dei compratore quale era prima dell’acquisto.

Va osservato che in caso di evizione parziale, il compratore, cui compete l’azione di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo, oltre a quella di risarcimento del danno, ben può rinunciare ad avvalersi dei primi due rimedi, e limitarsi ad esperire l’azione di risarcimento del danno, come nel caso in specie. Pertanto la garanzia – sia quella per evizione sia per fattispecie assimilabili – sono un rimedio apprestato dall’ordinamento giuridico per eliminare nel contratto di vendita lo squilibrio tra le attribuzioni patrimoniali, determinato dall’inadempimento del venditore. Tale rimedio – che è rafforzativo e non sostitutivo di quello a carattere generale previsto per i contratti in genere – opera, nei limiti del ripristino della situazione economica del compratore anteriore alla conclusione del contratto, anche in mancanza di colpa del venditore, requisito che è necessario solo allorchè il compratore stesso richieda il risarcimento integrale dei danni (cioè comprensivo anche del cosiddetto interesse positivo) e in relazione al quale opera in tal caso la presunzione di cui all’art. 1218 c.c., avente carattere generale ed applicabile all’inadempimento contrattuale in genere (v.

anche Cass. n. 2897 del 07/09/1968).

Le censure mosse alla decisione impugnata sono, quindi, fondate per avere la corte di merito applicato in modo erroneo l’art. 1484 c.c., negando qualsiasi forma di tutela, nonostante la norma riconosca al compratore evitto, anche in via parziale, sia il danno da lesione dell’interesse negativo sia il danno da lesione dell’interesse positivo. Quanto al primo aspetto, il diritto del compratore evitto al risarcimento del danno nei limiti dell’interesse negativo sorge in conseguenza del mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, facendo venire meno la ragione giustificatrice della controprestazione ed alterando l’equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità che vi sia posto rimedio mediante ripristino della situazione economica dell’acquirente.

L’eventuale buona fede del venditore non rileva ai fini del risarcimento del danno nei limiti suddetti.

Quanto al secondo profilo, invece, in caso di lucro cessante, l’acquirente, per ottenere il risarcimento, deve provare non solo il danno subito, ma anche la colpa di parte venditrice (v. Cass. 16-7-01 n. 9642).

In definitiva, si riconferma che sembrano emergere le condizioni per procedere nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., ravvisandosi la possibile manifesta fondatezza dei motivi del ricorso”.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dagli intimati, che non si sono costituiti.

In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna affinchè provveda sulla domanda di garanzia per evizione formulata dalla società ricorrente con pronunzia che tenga conto dei principi sopra enunciati.

Il giudice del rinvio provvederà alla regolamentazione delle spese processuali, anche per questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso;

cassa e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Bologna, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 29 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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