Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20877 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20877

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 598/2015 proposto da:

(OMISSIS) s.r.L., in persona dell’A.U., elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO

IOVINO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI MARIA PIRAS;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l., in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN 15, presso lo studio

dell’avvocato ALESSANDRO FERRETTI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA SUD SPA C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

Contenzioso della Riscossione, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA G.P. da PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FABIO

FRANCESCO FRANCO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7320/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa. MAGDA

CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

(OMISSIS) s.r.l. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 27.11.014 che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza del tribunale dichiarativa del suo fallimento.

Il curatore del Fallimento e la creditrice istante, Equitalia Sud s.p.a., resistono con separati controricorsi.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto privo di rilievo, ai fini della prova dell’insussistenza dello stato di insolvenza, il ratto che il giudice penale avesse ordinato il sequestro preventivo in suo danno della somma di Euro, 2.500.000; afferma che tale somma, ove rimasta nella sua disponibilità, le avrebbe consentito il pagamento dell’unico credito di Equitalia definitivamente accertato, pari ad Euro 389.230,45; rileva, altresì, che, poichè la somma è stata poi dissequestrata in favore del curatore del Fallimento, la sua incapacità ad adempiere avrebbe dovuto essere ritenuta meramente temporanea e non strutturale.

2) Col secondo motivo (OMISSIS) si duole che il giudice del merito abbia ritenuto che la proposta di concordato da essa presentata (dichiarata inammissibile) integrasse atto di riconoscimento dell’ulteriore credito, di 23 milioni di curo, vantato da Equitalia nei suoi confronti, portato da avvisi di accertamento impugnati dinanzi al giudice tributario.

3) I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, appaiono inammissibili in quanto privi di attinenza al decisum.

Essi muovono, infatti, da un’errata lettura della sentenza impugnata, che contiene un mero accenno alla proposta concordataria (il cui contenuto è stato considerato, ad abundantiam, ulteriore elemento dal quale trarre la prova dello stato di insolvenza della reclamante, che peraltro, secondo quanto affermato dal giudice, non formava neppure oggetto sostanziale di contestazione) e che si fonda, per contro, sull’accertamento, correttamente compiuto in via incidentale, della sussistenza di un credito di Equitalia di gran lunga superiore a quello già scaduto ed esigibile, di Euro 389.230,45 ed ammontante ad oltre 23 milioni di Euro, portato da ruoli impugnati da (OMISSIS) dinanzi al giudice tributario con ricorsi che erano stati tutti respinti, ancorchè con sentenze non ancora passate in giudicato.

A fronte di tale accertamento, la questione concernente la dedotta, solo temporanea indisponibilità delle somme sottoposte a sequestro preventivo (che, quand’anche dissequestrate in favore di (OMISSIS), non sarebbero state sufficienti a saldare l’ingentissimo debito contratto dalla società nei confronti dell’erario) risultava assorbita. Ne consegue che l’ulteriore passo motivazionale della sentenza in cui (peraltro correttamente) la corte territoriale ha affermato che lo stato di insolvenza ricorre, a prescindere dalle cause che lo hanno determinato, ogni qualvolta l’imprenditore non sia in grado di far fronte con mezzi normali alle proprie obbligazioni, risulta privo di autonoma valenza decisoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in favore di ciascuna delle due parti controricorrenti in Euro, 5.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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