Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20876 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 04/03/2020, dep. 30/09/2020), n.20876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21996/2017 proposto da:

M.S., rappresentata e difesa dall’avvocato MARIANO

CLEMENTONI;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO

TIBERIO 38, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA TERRANOVA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ENRICO GIUSEPPE BANFI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 455/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 21/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/03/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato BANFI Enrico Giuseppe, difensore della resistente

che ha chiesto l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.S. ha impugnato la sentenza n. 455/2017 della Corte di Appello di Bologna con ricorso fondato su tre ordini di motivi e resistito con controricorso della parte intimata, la quale – fra l’altro – ha eccepito la nullità della procura in calce al ricorso.

La gravata decisione della Corte territoriale ha rigettato il gravame innanzi ad essa svolto dall’odierna parte ricorrente avverso la sentenza n. 415/2014 del Tribunale di Piacenza.

Con quest’ultima decisione era stata dichiarata inammissibile l’opposizione proposta dalla medesima M. avverso il D.I., col quale le era stato ingiunto il pagamento dei compensi professionali di cui in atti per attività legale svolta in favore della medesima opponente-odierna ricorrente originariamente ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato, beneficio di poi revocato.

Con ordinanza interlocutoria n. 33083/2018, in assenza di evidenza decisoria, la Sezione Sesta – II rimetteva a questa pubblica udienza la causa.

Parte ricorrente ha depositato memoria riportandosi, fra l’altro, alla già prodotta sentenza n. 29745/2017 di questa Corte, con la quale veniva cassata con rinvio altra connessa statuizione del Tribunale di Piacenza che aveva confermato la revoca del suddetto beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio in favore della stessa odierna ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- In via preliminare deve esaminarsi la questione conseguente alla succitata formulata eccezione di nullità della procura speciale in calce al ricorso per cassazione con conseguente richiesta di declaratoria di inammissibilità dello stesso.

Il Collegio osserva, al riguardo, quanto segue.

La circostanza che la procura speciale sia stata rilasciata su foglio separato, ma accluso all’atto, ove esplicitamente si fa riferimento alla formulazione di ricorso per cassazione, deve ritenersi avere effetto sanante anche rispetto ai profili di inammissibilità sollevati con la detta eccezione.

Quest’ultima è, quindi, infondata e va respinta.

2.- Con il primo motivo del ricorso si sostiene l’erroneità della decisione gravata in tema di ritenuta (e confermata) inammissibilità (già affermata con la decisione di primo grado) dell’opposizione a decreto ingiuntivo da parte della M..

Viene, in particolare, dedotta – in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione dell’art. 645 c.p.c. e del D.Lgs. n. n. 150 del 2011, art. 14.

Il motivo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

L’inammissibilità della suddetta opposizione al decreto monitorio traeva la sua origine dalla affermata necessità di utilizzare, nella fattispecie, il procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c. e che, Quindi, andava utilizzato – quale atto per opporsi – il ricorso e non la citazione e che, ancora, la citazione – nella concreta fattispecie – non poteva essere oggetto di sanatoria, in virtù del principio di conservazione degli atti, in quanto la connessa iscrizione a ruolo della causa era intervenuta oltre i quaranta giorni dalla notifica dell’opposto D.I..

La ritenuta inammissibilità dell’opposizione, confermata dalla Corte territoriale e già affermata dal primo Giudice, sostanzia un errore per violazione delle norme in epigrafe indicate.

Al di là della succitata pronuncia di questa Corte, che – allo stato – fa venir meno la revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio e del fatto che, in assenza di tale revoca (a suo tempo indotta con esposto dalla stessa legale intimante per D.I. e oggi controricorrente), nessuna pretesa monitoria per compensi professionali poteva aversi nei confronti della intimata in quanto ammessa al suddetto beneficio, deve osservarsi decisivamente quanto segue.

L’opposto D.I. aveva a suo contenuto la domanda di compensi professionali per attività giudiziale (anche in virtù della suddetta revoca) ed anche per attività stragiudiziale fornita dalla medesima intimante.

Tale ultimo dirimente fatto ovvero la proposizione di domanda monitoria anche per attività non giudiziale ostava all’obbligatorietà di ricorrere alla procedura di opposizione a D.I. a mezzo di ricorso ex art. 702 bis c.p.c..

Ben poteva, quindi, l’odierna ricorrente svolgere opposizione al detto richiesto D.I. a mezzo di citazione.

Vengono così del tutto meno i motivi fondanti la ritenuta declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, che doveva – dunque – essere vagliata nel merito.

Il motivo va, quindi, accolto con ogni conseguenza di legge.

3.- Col secondo motivo del ricorso si prospetta, con riguardo alla questione della esclusione della “legittimazione dell’intimata all’azione da lei radicata ex art. 633 c.p.c.” la violazione degli artt. 100 – 283 – 324 c.p.c. e del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il motivo si impernia, per quanto appare, sulle conseguenze della circostanza, cui è ampio cenno in atto, che il legale odierno controricorrente “si era procurata con un artificio la timbratura della nota che aveva poi azionata contro M.S. ex art. 633 c.p.c.”.

4.- Con il secondo motivo si deduce genericamente la violazione dell’art. 91 c.p.c..

5.- Entrambi tali due ultimi motivi devono ritenersi assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo.

6.- Per effetto dell’accoglimento del primo motivo del ricorso l’impugnata sentenza va conseguentemente cassata con rinvio, anche per le spese, al Giudice in dispositivo indicato che provvederà a decidere in ossequio di quanto affermato sub 2..

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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