Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20876 del 14/10/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 15/07/2016, dep. 14/10/2016), n.20876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22840/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

R.T., elettivamente domiciliata presso la CORTE DI

CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa

dall’Avvocato SERGIO PELLEGRINI, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 216/52/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 05/06/2013, depositata il 18/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/07/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

Con sentenza n. 216/52/13, depositata il 18 giugno 2013, non notificata, la CTR della Campania ha rigettato l’appello proposto nei confronti della Dott.ssa R.T. dall’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale (OMISSIS) di Napoli, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso il silenzio – rifiuto dell’Ufficio sulle istanze di rimborso che la R. aveva presentato per l’Irap versata, con riferimento agi anni dal (OMISSIS).

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, al quale la contribuente resiste con controricorso.

Con l’unico motivo di ricorso l’Amministrazione ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, commi 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione riguardo all’attività svolta dalla professionista, medico di base convenzionato con il SSN, avendo affermato, con accertamento di fatto – riepilogando anno per anno l’entità dei ricavi per compensi, degli oneri per ammortamenti, degli oneri per dipendenti (pacificamente una segretaria) e degli oneri per compensi a terzi – che i dati esposti legittimassero la conclusione che la suddetta “attività professionale non era dotata “di autonoma organizzazione” per tutti gli anni in questione”.

Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451), componendo il contrasto emerso nell’ambito della sezione tributaria, nella risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno recentemente affermato il principio che il requisito dell’autonoma organizzazione di cui del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, quale presupposto impositivo dell’Irap, ricorre quando il contribuente: “a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti; secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive”.

Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata appaiono, pertanto, in linea con il principio di diritto enunciato quanto alla ritenuta compatibilità della presenza di un’impiegata con mansioni di segretaria con l’assenza di un’autonoma organizzazione.

Resta intangibile, peraltro, in questa sede, essendo la valutazione degli elementi probatori attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (tra le molte, cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 26 gennaio 2015, n. 1414; Cass. sez. 2, 17 novembre 2005, n. 23286), l’accertamento di fatto quale compiuto dal giudice di merito, che l’ha portato a ritenere, implicitamente, in termini di occasionalità l’apporto di terzi per i quali risultano essere stati erogati compensi per gli anni in contestazione, stante la non impugnabilità (e non impugnazione) della sentenza della CTR, ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile al presente giudizio, ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., u.c., applicabile anche alle pronunce rese in grado d’appello dalle Commissioni tributarie regionali (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile, n. 8053 e 8054), vertendosi in ipotesi di c.d. doppia conforme.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato per manifesta infondatezza.

Il contrasto giurisprudenziale composto dalla succitata pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, intervenuta a giudizio di legittimità già pendente tra le parti, giustifica la compensazione tra le parti medesime delle spese del presente giudizio.

Non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo parte ricorrente Amministrazione pubblica per la quale ricorre il meccanismo di prenotazione a debito delle spese (cfr. Cass. sez. unite 8 maggio 2014, n. 9338; più di recente, tra le altre, Cass. sez. 6-L, ord. 29 gennaio 2016, a 1778).

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016

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