Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20876 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20876

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 315/2015 proposto da:

ROTOGROUP S.A.S. DI S.B. & C. – P.I. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 14, presso lo sodio

dell’avvocato RAFFAELLO GIOIOSO, che lo rappresenta e difende

unitamente e disgiuntamente all’avvocato STEFANO MARCHESINI;

– ricorrente –

GIACOMELLI SPORT S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE, STRAORDINARIA – P.I.

(OMISSIS), in persona del Commissari Straordinari, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. GRAMSCI 36, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO DE TILLA, che lo rappresenta e difende;

– contoricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2079/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 07/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

Rotogroup di S.B. & c. s.a.s. (già Nuova Serigraf s.n.c.) impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 7.10.2014 che, in parziale accoglimento dell’appello proposto da Giacomelli Sport s.p.a. in Amministrazione Straordinaria avverso la sentenza di primo grado, ha dichiarato l’inefficacia dei pagamenti per complessivi Euro 329.840,09 eseguiti, nel cd. periodo sospetto, in favore di Serigraf dalla società poi dichiarata insolvente e l’ha pertanto condannata alla restituzione della somma predetta, maggiorata degli interessi legali.

L’A.S. di Giacomelli Sport resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale per un motivo.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notifica della proposta di definizione e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) La ricorrente, con il primo motivo, prospettando violazione della L. Fall., art. 67,artt. 2727 e 2729 c.c., lamenta che la corte del merito abbia ritenuto provata la sua scientia decoctionis, senza valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari acquisiti.

2) Col secondo e col terzo motivo denuncia il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che, per un verso, avrebbe dato rilievo ad una circostanza (la falsità della denuncia di Giacomelli Sport s.p.a. concernente la sottrazione di libretti di assegni, dolosamente preordinata a ritardare i pagamenti) che essa, allegando la sentenza penale, aveva dimostrato di non poter conoscere e, per l’altro, avrebbe tenuto conto di una circostanza (l’emissione, da parte della debitrice, di assegni che le erano poi stati consegnati in garanzia) del tutto irrilevante in ordine alla prova in questione.

3) I motivi sono inammissibili.

3.1) Il primo, infatti, pur se rubricato sotto il profilo di cui al n. 3 dell’art. 360 c.c., comma 1, censura in realtà l’apprezzamento delle risultanze istruttorie compiuto dal giudice del merito, che è insindacabile in sede di legittimità.

Può aggiungersi che, in tema di prova civile, il divieto della doppia presunzione attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato se il giudice risalga da un fatto noto ad un fatto ignorato (Cass. n. 245/015): la violazione non ricorre nel caso di specie, atteso che la corte d’appello ha tratto la prova presuntiva della ricorrenza del presupposto soggettivo dell’azione da una pluralità di fatti noti (pagamenti con assegni postdatati; notizie di stampa; ritiro di assegni già emessi dietro rilascio di un assegno in garanzia ecc.).

3.2.) Il secondo ed il terzo, lungi dal denunciare (secondo quanto richiesto dall’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) l’omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di contraddittorio fra le parti, ignorato dal giudice del merito ed idoneo a determinare un diverso esito della controversia, si risolvono invece nella deduzione della pretesa irrilevanza di due – fra i molteplici – elementi probatori su cui la corte bolognese ha fondato la decisione.

4) Con l’unico motivo di ricorso incidentale, di Giacomelli Sport denuncia violazione dell’art. 1224 c.c., comma 2, per aver il giudice d’appello respinto la sua domanda di riconoscimento del maggior danno per difetto di prova del pregiudizio subito.

5) Il motivo è manifestamente infondato.

L’obbligazione restitutoria dell’accipiens soccombente in revocatoria ha infatti natura di debito di valuta e non di valore, atteso che l’atto posto in essere dal fallito è originariamente lecito e la sua inefficacia sopravviene solo in esito alla sentenza di accoglimento della domanda, che ha natura costitutiva; ne consegue che anche gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono dalla data della domanda giudiziale e che il risarcimento del maggior danno, conseguente al ritardo con cui sia stata restituita la somma di denaro oggetto della revocatoria, spetta solo ove l’attore lo alleghi specificamente e dimostri di averlo subito (Cass. n. 12736/011).

La reciproca soccombenza delle parti giustifica la declaratoria di integrale compensazione delle spese del giudizio.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale e compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte sia della ricorrente principale che della ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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