Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20875 del 14/10/2016
Cassazione civile sez. VI, 14/10/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/10/2016), n.20875
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. CIGNA Mario – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11600/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO CARUSO,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
RISTORO’ S.R.L., in persona del legale rappresentate pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, Largo Arenula, n. 34 presso lo
studio dell’Avvocato Gennaro Terracciano, rappresentata e difesa
dall’Avvocato Andrea Matucci, per procura a margine del ricorso
successivo;
– ricorrente –
contro
EQUITALIA SUD SPA, in persona del Procuratore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR PRESSO LA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato ANTONIO CARUSO,
giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DFIS O STATO, che la rappresenta e
difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 9409/07/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 03/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate notificò alla Ristorò s.r.l., quale società beneficiaria e responsabile in solido con la Complesso Polivante Rossana s.r.l. per effetto dell’atto di scissione del (OMISSIS), cartella di pagamento concernente il debito tributario (IRAP anno 2008) della società scissa, anteriore alla scissione e da questa non adempiuto.
Il ricorso avverso la cartella proposto dalla Società, la quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva trattandosi di debito tributario della società scissa antecedente al progetto di scissione, veniva parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria di prima istanza la quale dichiarava dovute all’Erario le sole sanzioni, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ricevuto a seguito della scissione.
Tale decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, veniva parzialmente riformata, con la sentenza indicata in epigrafe dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania la quale dichiarava la Ristorò s.r.l. tenuta al pagamento per l’intero delle somme dovute a titolo di sanzioni per violazioni tributarie commesse dalla società scissa in data antecedente alla scissione.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, depositato il 14 maggio 2015 ed affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Altro autonomo ricorso, anch’esso su unico motivo, è stato proposto (e depositato il 15 maggio 2015) dalla Ristorò s.r.l..
Equitalia Sud s.p.a. resiste ad entrambi i ricorsi con autonomi controricorsi. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente il ricorso proposto dalla Ristorò s.r.l. va convertito in ricorso incidentale alla luce dei principi fissati da questa Corte con sentenza n. 5695/2015: “Il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso; tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con alto a sè stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l’abbreviato e l’annuale) di impugnazione in astratto operativi”.
Con l’unico motivo di ricorso principale l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 173, commi 12 e 13 T.U.I.R. di cui al D.P.R. n. 917 del 1986; nonchè degli artt. 2506 bis, 2506 quater e 1292 c.c., laddove la C.T.R. aveva ritenuto che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria non rispondesse delle obbligazioni tributarie della scissa, relative al periodo antecedente alla scissione.
A sua volta, la ricorrente incidentale con l’unico motivo deduce la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 15 e del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 30, comma 2, laddove la C.T.R. aveva ritenuto sussistere una illimitata responsabilità solidale, per l’intero, della società beneficiaria per le sanzioni.
Il ricorso principale è fondato e quello incidentale infondato alla luce del principio di diritto, recentemente affermato da questa Corte (sentenza n. 13059/2015), secondo cui “in tema di scissione parziale, per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori all’operazione, rispondono, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 173, comma 13, solidalmente ed illimitatamente tutte le società partecipanti la scissione, come conferma il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 15, comma 2, che, con riguardo alle somme da pagarsi in conseguenza delle violazioni fiscali commesse dalla società scissa, prevede la solidarietà illimitata di tutte le beneficiarie, differentemente dalla disciplina della responsabilità relativa alle obbligazioni civili, per la quale, invece, l’art. 2506 bis c.c., comma 2 e art. 2506 quater c.c., comma 3, prevedono limiti precisi”.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso principale e rigettato l’incidentale, la cassazione della sentenza impugnata e, decidendo nel merito, il rigetto del ricorso introduttivo proposto dalla Ristorò s.r.l..
La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso incidentale.
In accoglimento del ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente. Compensa integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2016