Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20875 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20875 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 4827-204 proposto da:
SOCIETA’ AVIZOO SNQDT POLLARINI SILVIA 00144110400 in persona del
legale rappresentante pro empore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
MONTELLO 20, presso lo studio dell’avvocato SIMONA BARBERIO, rappresentata e
difesa dall’avvocato CAMPANA SILVIO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
REGIONE EMILIA ROMAGNA in persona del Presidente della Giunta Regionale,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo
studio dell’avvocato MANZI ANDREA, rappresentata e difesa dall’avvocato RIZZO
FRANCESCO, giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 195,

GCO?

Data pubblicazione: 11/09/2013

presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NASCETTI GIAN PAOLO, giusta procura speciale a margine
del controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 1180/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per la controricorrente (Regione Emilia Romagna) l’Avvocato Federica Manzi (per
delega avv. Francesco Rizzo) che si riporta agli scritti;
udito per il controricorrente (Consorzio di Bonifica della Romagna) l’Avvocato Sergio
Vacirca che si riporta alla memoria e chiede la trattazione in pubblica udienza.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Don. SERGIO DEL CORE che si
riporta alla relazione scritta.

14.6.2011, depositata il 07/10/2011;

Ha resistito con controricorso la Regione Emilia Romagna, mentre il Consorzio di
Bonifica della Romagna non ha svolto difese.
4) 11 primo motivo di ricorso appare inammissibile, sia perché dedotto sotto il profilo
di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., anziché sotto quello di cui al n. 3 della norma, sia
perché la corte territoriale si è limitata ad affermare che il decreto di esproprio è stato
emesso “nell’interesse” del Consorzio (e non a suo favore), sia, infine, perché non
rivolge alcuna censura all’ampia motivazione in fatto e in diritto sulla quale (al di là
dell’individuazione del soggetto effettivo destinatario del decreto di esproprio) si
fonda il capo della pronuncia impugnato.
5)11 secondo motivo appare invece manifestamente fondato, posto che la corte di
merito ha liquidato le indennità sulla base di norme (l’art. 5 bis comma 4 della I. n.
359/92 – in comb. disp. con gli art. 15, comma 1, secondo periodo, e 16, commi 5 e
6, I. 22 ottobre 1971 n. 865) che alla data della pronuncia non potevano più trovare
applicazione, in quanto il Giudice delle leggi, con la sentenza n. 181/011, ne aveva
già dichiarato l’illegittimità costituzionale, rilevando come anche per i suoli agricoli e
per quelli non edificabili l’indennità di esproprio debba essere determinata in base al
criterio generale del valore di mercato del bene.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del primo motivo e per
l’accoglimento del secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata
in relazione al motivo accolto e rinvio della causa alla Corte d’appello di Bologna in
diversa composizione.
Tanto, con decisione che può essere assunta in camera di consiglio, ai sensi degli
artt. 380 bis e 375 c.p.c.
Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha depositato memoria.
1)Va preliminarmente dato atto che, contrariamente a quanto affermato nella
relazione, il Consorzio di Bonifica della Romagna ha resistito al ricorso, depositando
tempestivo controricorso.
2)11 collegio condivide solo in parte le conclusioni della relazione.
Risulta infatti fondato anche il primo motivo del ricorso, posto che, secondo la
giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, titolare dal lato passivo del
rapporto espropriativo, e in quanto tale obbligato al pagamento delle indennità nei

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione,
ritualmente comunicata alle parti:
1) La s.n.c. Avizoo di Silvia Pollarini ha impugnato con ricorso per cassazione
affidato a due motivi la sentenza della Corte d’appello di Bologna del 20.10.2011
che, nel giudizio di opposizione alla stima promosso dalla società nei confronti della
Regione Emilia Romagna e del Consorzio di Bonifica della Romagna, ha ritenuto
quest’ultimo esclusivo legittimato passivo alla domanda ed, affermata la natura non
edificabile del terreno oggetto di esproprio, ha liquidato le indennità secondo il
criterio tabellare di cui al comb. disp. degli artt. 5 bis comma 4 I. n. 359/92 e 15 e 16
I. n. 865/71.
2)Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato vizio di motivazione della sentenza
impugnata, per avere la corte territoriale ritenuto passivamente legittimato alla
domanda il Consorzio di Bonifica, anziché la Regione Emilia Romagna, in base
all’errato presupposto che il decreto di esproprio sia stato emesso in favore del primo
e non della seconda.
3)Col secondo motivo ha lamentato violazione di legge e dell’art. 1 Protocollo
Addizionale CEDU, atteso che, alla data della pronuncia, le norme applicate ai fini
della liquidazione delle indennità erano già state dichiarate incostituzionali dal
Giudice delle leggi, con la sentenza n. 181 del 2011.

confronti del proprietario espropriato, è unicamente il soggetto espropriante, a cui
favore è pronunciato il decreto di espropriazione (da ultimo, fra molte, Cass.
nn.20827/010, 17679/010, 11768/010); e ciò anche nell’ipotesi del concorso di più
enti nell’attuazione dell’opera pubblica, dovendosi anche allora, nei rapporti esterni
verso l’espropriato (indipendentemente dai rapporti interni fra i vari enti, che rilevano
ai soli fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro) aversi riguardo al soggetto che
nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal
decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi,
e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa,
sostituzione e simili), sia stato conferito il potere ed il compito di procedere
all’acquisizione delle aree e di promuovere e curare direttamente, agendo in nome
proprio, le necessarie procedure espropriative e che allo stesso siano stati addossati
i relativi oneri. In ogni altro caso a nulla rileva che l’amministrazione espropriante
abbia delegato gli atti ablativi al soggetto incaricato dei lavori o che gli abbia affidato
in concessione sia il compimento dell’opera che delle relative espropriazioni, posto
che il mero ricorso allo strumento della concessione, anche se traslativa, non può
comportare indiscriminatamente l’esclusione di ogni responsabilità del concedente:
perché ciò accada è infatti necessario, in osservanza del principio di legalità
dell’azione amministrativa, che l’attribuzione al concessionario dei poteri espropriativi
e l’accollo da parte sua degli obblighi indennitari, siano previsti da una legge che
espressamente li autorizzi; salvo che, in presenza di concessione traslativa non
prevista dalla legge, il soggetto affidatario, nell’attività che lo abbia portato in contatto
col soggetto passivo dell’esproprio, si sia correttamente manifestato come titolare
delle relative obbligazioni, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo
(cfr., in termini, Cass. n. 17679/010).
Nella specie il decreto di esproprio è stato pronunciato in favore della Regione Emilia
Romagna; ne consegue che, ai fini della eventuale legittimazione passiva esclusiva
del Consorzio, occorreva accertare che quest’ultimo aveva proceduto al compimento
degli atti dell’espropriazione in forza di una concessione traslativa prevista dalla
legge o che, in alternativa, aveva reso edotta Avizoo di essere il soggetto investito
del potere di espropriazione e di essere tenuto al pagamento delle relative
indennità.
Tale accertamento non è stato compiuto dal giudice del merito, il quale si è limitato a
dare atto della situazione di fatto, senza verificare la sua corrispondenza a quella di
diritto.
Pertanto, pur essendo passato in giudicato (per mancanza di impugnazione
incidentale del soccombente) il capo della decisione che ha affermato la
legittimazione passiva del Consorzio, la corte territoriale dovrà valutare se a detta
legittimazione si affianchi o meno quella della Regione Emilia Romagna, in cui favore
è stato emesso il decreto di esproprio.
2) Va accolto anche il secondo motivo di ricorso, avendo la corte d’appello fatto
applicazione di un criterio di stima dettato da norme annullate dalla Corte
Costituzionale ancor prima della data della decisione; né, in contrario, rileva che
l’odierna ricorrente abbia, in sede di merito, insistito perché il suolo venisse valutato
come edificatorio, dovendosi in ogni caso accertare se — ferma restando la natura
non edificabile del terreno, non più contestata in sede di legittimità – il suo valore di
mercato sia o meno superiore al valore derivante dall’applicazione del criterio di
stima dichiarato incostituzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la se tenza impugnata e rinvia
alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del
giudizio di legittimità.
Roma, 2 luglio 2013.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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