Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20875 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21596/2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CORTESINI Angelo, giusta procura alle liti a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 114/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO dell’11/12/07, depositata l’01/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/07/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 21596/2009, il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:

La CTR di Milano ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 262-02-2005 della CTP di Lodi che aveva accolto il ricorso del contribuente S.C. – ed ha così annullato l’avviso di accertamento per IVA – IRPEF e SSN anno 1996 con cui era stata rettificata la relativa dichiarazione, in applicazione dei parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996.

La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che appariva incontestato che il contribuente nell’anno 1996 non era iscritto nell’albo degli avvocati (iscrizione che è avvenuta solo in data 3.5.2000 a seguito del superamento del relativo esame di Stato) sicchè non poteva ritenersi attendibile l’ammontare dei maggiori ricavi che era stato determinato proprio in applicazione dei coefficienti presuntivi riferibili alla categoria degli avvocati.

L’agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo.

Lo S. si è costituito con controricorso.

Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Infatti, con l’unico motivo di impugnazione (sotto la rubrica:

“Difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c.”, assistito da idoneo momento di sintesi) l’Agenzia prospetta che la Commissione di appello non ha minimamente esaminato le argomentazioni di fatto proposte dall’Ufficio, con particolare riferimento all’irrilevanza dell’iscrizione all’albo, all’ininterrotto svolgimento dell’attività dal 1983 con identica partita IVA e al rilievo – indiscutibile – che, malgrado il contribuente non fosse più abilitato al patrocinio, aveva certamente continuato a svolgere la professione legale”.

Orbene, con riferimento alla seconda ed alla terza delle riferite circostanze di fatto, l’Agenzia ricorrente non fornisce alcuna indicazione idoneamente autosufficiente delle fonti di prova donde promanano le anzindicate circostanze, sicchè gli assunti si manifestano del tutto sprovvisti della necessaria specificità.

Quanto poi alla prima delle riferite circostanze, essa palesemente non costituisce un fatto ma una valutazione, sicchè con riferimento ad essa la tipologia del vizio dedotto appare del tutto incoerente.

Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in Camera di consiglio per inammissibilità.

che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato.

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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