Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20875 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 15/05/2017, dep.06/09/2017),  n. 20875

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5301/2014 proposto da:

COOPERATIVA COSTRUZIONI EDILI CCE SCARL, in persona

dell’Amministratore Unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.

MERCALLI 13, presso lo studio dell’avvocato PIERLUIGI PISELLI, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CATALDO SCARPELLO;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SCARL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto 244/2014 del TRIBUNALE, di FERRARA, depositato il

23/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2017 dal Consigliere Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

RILEVATO

che:

1) Il Tribunale di Ferrara, con decreto del 23.1.014 ha accolto solo parzialmente l’opposizione proposta da CCE – Cooperativa Costruzioni Edili a r.l. – allo stato passivo del Fallimento di (OMISSIS) s.c. a r.l. per ottenere l’ammissione del credito nascente dal contratto d’appalto stipulato con la società poi fallita. In particolare, per ciò che in questa sede ancora rileva, il tribunale ha escluso che il credito ammesso per sorte capitale, derivante da un appalto d’opera e non di servizi, potesse ricevere collocazione privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, ed ha dichiarato inammissibile, per la sua genericità, la domanda di riconoscimento degli interessi legali, richiesti “dalla debenza al saldo”, senza indicazione della data effettiva di scadenza dei singoli pagamenti e dei loro importi.

2) CCE ha impugnato il decreto con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.

La ricorrente ha ricevuto rituale notifica della proposta e del decreto di cui all’art. 380 bis c.p.c., ed ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3) I primi due motivi del ricorso, che investono il capo della decisione impugnata che ha escluso la natura privilegiata del credito, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, in quanto non offrono nuovi argomenti, che non siano già stati esaminati e respinti, per mutare l’orientamento consolidato espresso da questa Corte sul punto (Cass. nn. 17396/05, 20116/010, 17796/011,12136/014, 4383/015).

4) Il quarto motivo, con il quale si solleva, in subordine, q.l.c. dell’art. 2751 bis c.c., n. 5, nella parte in cui non estende ai crediti per compensi di appalti d’opera il privilegio che assiste i crediti dell’impresa artigiana e delle società od enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti, è invece manifestamente infondato: come già chiarito da Cass. n. 4383/015 cit., il trattamento differenziato riservato alla prima categoria di crediti, indipendentemente da qualsiasi accertamento in ordine all’effettiva prevalenza dell’apporto organizzativo e di capitale rispetto a quello personale dell’imprenditore o dei soci, è infatti giustificato dalle esigenze di certezza sottese all’intera disciplina delle cause di prelazione, la cui ricorrenza si traduce in un’alterazione della par condicio creditorum e si configura quale legittimo esercizio dell’ampia discrezionalità di cui il legislatore gode nell’individuazione dei crediti muniti di privilegio.

5) Il terzo motivo, con il quale si contesta l’affermazione del giudice del merito di inammissibilità della domanda concernente gli interessi, non risponde, infine, ai requisiti di specificità richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 e va pertanto anch’esso dichiarato inammissibile.

Il ricorso, in conclusione, va integralmente respinto.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore della parte intimata, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 15 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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