Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20875 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 02/08/2019), n.20875

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23143-2015 proposto da:

T.D., elettivamente domiciliata in Roma, Via Dominici 6,

presso lo studio dell’avvocato Loredana Piattoni, rappresentata e

difesa dall’avvocato Carlo Trentini;

– ricorrente –

contro

Ta.Na., M.K., M.O., M.C.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via B. Tortolini 34, presso lo

studio dell’avvocato Nicolò Paoletti, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato Gianluca Tessier;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 253/2015 del Tribunale di Verona, depositata

il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Carlo Trentini per la ricorrente che ha concluso

come in atti e l’Avvocato Gianluca Tessier che ha concluso come in

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.D. ha proposto nei confronti di M.O., Ta.Na., M.C. e M.K. una domanda di simulazione di atti di atti di donazione del 26.10.1996 e del il 18.10.1999 con i quali M.O. e Ta.Na. avevano donato a M.C. e M.K. dapprima la nuda proprietà e poi l’usufrutto di una serie di immobili siti in (OMISSIS) (principalmente vigneti). L’attrice ha agito sul presupposto di essere creditrice dei donanti della somma di circa Euro 1.500.000,00 per avere acquistato dei crediti originariamente vantati dalla Banca Popolare di Verona e da San Paolo Imi.

2. L’adito Tribunale di Verona con sentenza depositata il 3 febbraio 2015 ha respinto la domanda e condannato l’attrice alle spese.

2.1. Secondo il giudice di prime cure l’attrice non aveva fornito la prova della simulazione ed anzi dalla stessa ricostruzione allegata dall’attrice l’intendimento che aveva determinato le due donazioni, si evinceva la volontà dei convenuti di spogliarsi dei beni.

3.Impugnata la sentenza in via principale dalla T. ed in via incidentale dai convenuti, la Corte d’appello di Venezia con ordinanza depositata il 25 giugno 2015 e comunicata lo stesso giorno, ha dichiarato inammissibile l’appello principale e quello incidentale con compensazione delle spese.

4.La cassazione della sentenza di prime cure e dell’ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. (cfr. pag. 6 del ricorso) è chiesta da T.D. con ricorso ritualmente notificato ed articolato sulla base di un unico motivo, pure illustrato da memoria, cui resistono con controricorso To.Na., M.O., M.C. e M.K..

5.La causa è chiamata in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria adottata della sesta sezione civile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dai controricorrenti, poichè diversamente da quanto dagli stessi sostenuto, l’impugnazione notificata il 23/9/2015 è tempestivo, cioè entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. emessa dalla Corte d’appello e comunicata lo stesso 25/6/2015 (cfr. Cass. Sez. Un. 11850/2018; Sez. Un. 25513/2016).

2.Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1415 e 1416 c.c. e dell’art. 100 c.p.c. per avere il giudice di prime cure erroneamente ritenuto che l’allegazione, da parte del creditore dei donanti, del pregiudizio, anche solo potenziale, derivante dalle due donazioni oggetto dell’azione di simulazione assoluta, deponesse quale riconoscimento dell’effettiva volontà di stipularle, incompatibile con il loro denunciato carattere fittizio. Osserva in particolare la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il pregiudizio era stato dedotto non per affermare che il trasferimento era effettivamente avvenuto ma soltanto per dimostrare l’interesse all’esercizio dell’azione di simulazione proposta.

2.1. La doglianza è fondata.

2.2. Innanzitutto è bene chiarire che, contrariamente a quanto affermano i controricorrenti, la sentenza del tribunale non si regge su plurime rationes decidendi, ma su un’unica ratio: quella fondata sull’esistenza, agli atti, di una ricostruzione che denota la volontà di donare e, quindi, l’assenza di simulazione.

2.3. Ciò premesso, il tribunale non ha considerato che l’allegato pregiudizio era funzionale a provare la legittimazione ad agire della T., quale creditrice dei donanti ed andava ricondotto nell’ambito delle condizioni di ammissibilità dell’azione di simulazione da parte dei creditori del simulato alienante prevista dall’art. 1416 c.c., comma 2 e dell’art. 100 c.p.c., che vi annovera l’interesse ad agire in giudizio per la difesa del proprio diritto.

2.4. Così facendo l’attrice si era attenuta al principio secondo il quale la domanda di simulazione proposta dal creditore del simulato alienante -in questo caso dei simulati donanti – comporta l’allegazione, come fatti legittimanti uno specifico credito nonchè la dimostrazione del pregiudizio che alla soddisfazione di questo può derivare dall’alienazione del bene. (Cass. 5961/2008; id. 21524/2011).

2.5. Ne consegue che l’eventuale pregiudizio derivato ai creditori non è a priori incompatibile con la natura simulata del contratto, nè riconduce necessariamente la tutela richiesta nell’ambito della diversa azione revocatoria come eccepito da parte controricorrente.

2.6.11 pregiudizio alle ragioni del creditore non implica necessariamente l’avvenuto trasferimento del bene perchè altrimenti non avrebbe senso la previsione della legittimazione dei creditori all’azione di simulazione.

2.7. L’azione di simulazione e quella revocatoria sono, invero, del tutto diverse per contenuto e finalità: infatti, la prima mira ad accertare l’esistenza di un negozio apparente; la seconda tende ad ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto esistente e realmente voluto, previo accertamento dell’eventus damni e, nei negozi a titolo oneroso, anche dell’esistenza del consilium fraudis, elementi da cui si prescinde nella simulazione; inoltre, il contratto simulato si differenzia anche dal contratto in frode alla legge, che è una specie del contratto indiretto, caratterizzato dal fatto che lo scopo ulteriore perseguito dalle parti (il contratto fine) è illecito, sebbene sia possibile raggiungere il medesimo scopo illecito attraverso le due diverse vie della simulazione e del negozio indiretto.

2.8. Sulla scorta delle differenze concettuali appena richiamate, questa Corte ha confermato la sentenza di merito che, nel dichiarare la simulazione assoluta, aveva considerato l’intento fraudolento di sottrarre i beni alla garanzia del credito come elemento concorrente – e non unico – della prova della simulazione (Cass. 11372/2005).

3. Nel caso di specie, peraltro, l’attrice aveva allegato specifici elementi probatori a sostegno della sua domanda, quali lo stretto rapporto di parentela fra donanti e donataria, la circostanza che i donanti continuassero a vivere negli immobili donati mentre la donataria era residente in località molto lontana dagli immobili donati nonchè la confessione stragiudiziale resa a terzi dall’asserito donante M.O. (cfr. atto di citazione in appello richiamato nel ricorso).

3.1. Tutti questi elementi, però, non risultano essere stati assolutamente considerati nella scarna pronuncia impugnata, la cui conclusione – lo si ripete – diversamente da quanto eccepito dai controricorrenti, non è costituita da due distinte rationes decidendi – assenza di voluntas donandi e ricostruzione che denota l’intendimento di dar corso agli atti di donazione – ma dall’unitaria e decisiva considerazione che gli elementi comprovanti l’intento frodatorio dei donanti nei confronti dei creditori attestavano l’esistenza della voluntas donandi.

3.2. Così argomentando, tuttavia, la sentenza non si è confrontata con I principi giurisprudenziali su presupposti e finalità dell’azione simulatoria promossa dai creditori come sopra richiamati e, conseguentemente, la censura va accolta con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 4, alla Corte d’appello di Venezia che si uniformerà ai principi di diritto richiamati in motivazione dovendosi evidenziare che l’allegazione della volontà di arrecare pregiudizio alle sue ragioni creditorie non è incompatibile con l’esercizio dell’azione di simulazione assoluta da parte del creditore del simulato donante.

4. La Corte del rinvio provvederà, inoltre, sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Venezia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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