Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20874 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20874 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 4330-2012 proposto da:
CASSA DI RISPARMIO DI SAVONA SPA 01015450099 in persona del Presidente e
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE
CAROLIS 34/B, presso lo studio dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che la
rappresenta e difende unitamente all’avvocato VILLANI GIORGIO, giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
STRADE E COSTRUZIONI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall’avv. NASUTI ROBERTO, giusta delega a margine del
controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 897/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA del
14.6.2011, depositata il 13/09/2011;

Data pubblicazione: 11/09/2013

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/07/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito per la ricorrente l’Avvocato Maurizio Cecconi che si riporta agli scritti.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE che

aderisce alle conclusioni della relazione.

1)Con l’unico motivo di ricorso, CARISA lamenta violazione degli artt. 1241, 1243,
1247 c.c., 99,112, 113, 115,227 c.p.c., 24 e 261. n. 1766/27, 58 e 591. 332/1928.
Rileva che non v’è contrasto fra la fattispecie dedotta in giudizio e quella oggetto
della sentenza n. 5273/94 di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile la
compensazione operata da una banca avente la duplice qualità di creditore e di
gestore del servizio di tesoreria dell’università ed osserva, inoltre, che essa è un ente
autonomo avente un patrimonio distinto da quello del Comune di Borghetto Santo
Spirito, legittimata ad operare la compensazione in conseguenza del mandato di
pagamento ricevuto da quest’ultimo.
Il motivo appare manifestamente infondato.
Presupposto necessario affinché operi la compensazione è che vi sia reciprocità di
posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti.
Nel caso di specie, invece, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, la
banca non era debitrice della Fazzari, essendo tenuta al pagamento in favore
dell’impresa da questa gestita non in adempimento di una propria obbligazione, ma
in adempimento del mandato ricevuto dal Comune di Borghetto Santo Spirito, di cui
era tesoriere e per conto del quale agiva.
La banca ha perciò illegittimamente compensato un proprio credito nei confronti della
Fazzari con il debito del Comune verso la stessa, nella sostanza appropriandosi
indebitamente di somme di cui era esclusivo titolare l’ente territoriale e che, pertanto,
non erano nella sua disponibilità.
La ricorrente, che non riesce a chiarire perché, sol per effetto del mandato ricevuto,
sarebbe divenuta debitrice della Fazzari, invoca, infine, del tutto a sproposito la
sentenza n. 5273/94 di questa Corte, che ha ritenuto ammissibile la compensazione
in una fattispecie del tutto peculiare, in cui la banca, sia pure in virtù di due diversi
rapporti giuridici, l’uno di mandato (tesoreria) e l’altro di mutuo, era comunque
creditrice e debitrice dello stesso soggetto.
Il ricorso dovrebbe pertanto essere respinto.
Tanto si può affermare in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 n.5 e 380 bis
c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
…*..*
Il collegio, letta la relazione, ne condivide le conclusioni, che non risultano utilmente
contraddette dalle argomentazioni difensive illustrate dalla ricorrente in memoria.
CARISA, infatti, continua a confondere il proprio ruolo di tesoriere del Comune di
Borghetto Santo Spirito, che non le dà il diritto di disporre delle liquidità destinate
dall’ente al pagamento dei terzi suoi creditori (e non le consente, pertanto, di

Il consigliere designato, d.ssa Magda Cristiano, ha depositato la seguente relazione,
ritualmente comunicata alle parti:
La Corte d’Appello di Genova, con sentenza del 13.9.011, accogliendo l’appello
proposto contro la sentenza di primo grado da Strade e Costruzioni s.r.I., conferitaria
dell’omonima ditta individuale nella titolarità della geom. Rita Fazzari, ha ritenuto
illegittima la compensazione operata dalla Cassa di Risparmio di Savona (in seguito,
per brevità, CARISA) s.p.a. fra il credito da essa vantato nei confronti della Fazzari
ed il minor credito di quest’ultima verso il Comune di Borghetto Santo Spirito, che
CARISA avrebbe dovuto versare quale tesoriere dell’ente territoriale, incaricato di
emettere il relativo mandato di pagamento.
La corte territoriale ha rilevato che non ricorrevano i presupposti di cui all’art. 1241
c.c., posto che CARISA era mera mandataria del Comune e terza rispetto al rapporto
contrattuale fra questo e la Fazzari, ed ha pertanto condannato la banca a versare
all’appellante la somma indebitamente trattenuta.
La sentenza è stata impugnata da CARISA con ricorso per cassazione affidato ad un
unico motivo, cui Strade e Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso.

ometterne il versamento agli aventi di diritto al fine della compensazione con
eventuali propri crediti verso costoro), con quello di istituto bancario del quale la
Fazzari è debitrice.
Restano incomprensibili le deduzioni della ricorrente circa la superfluità dell’operata
compensazione ( ed il difetto di interesse della controricorrente a dolersene) solo
perché essa ha notificato alla Fazzari un atto di precetto già defalcato della somma
di cui si controverte, nell’errato convincimento di poterla trattenere. a_deconto del
credito vantato; altrettanto errata è l’affermazione secondo cui ess~bbe ricevuto
il pagamento di tale somma dal Comune anziché dalla debitrice: quest’ultima, infatti,
non ha mai delegato l’ente territoriale suo debitore a versare l’importo dovutole alla
banca sua creditrice.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, che liquida in € 10.200, di cui € 200 per esb si, oltre accessori di legge.
Roma, 2 luglio 2013.
resid

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