Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20874 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. trib., 10/10/2011, (ud. 05/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20874
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19494/2009 proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrenti –
contro
SOCIETA’ AUTOBLU’ A RL, in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato PERROTTA Davide, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato CRISCUOLO FABRIZIO
giusta procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 54/2008 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
di CATANZARO del 16/04/08, depositata l’01/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
05/07/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Federica Manzi, (delega avvocato Criscuolo
Fabrizio), difensore della controricorrente che ha chiesto
l’inammissibilità come da relazione;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
Corte Suprema di Cassazione, Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, Sezione Tributaria, relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., sulla causa n. 19494/2009, il relatore Cons. Dott. Giuseppe Caracciolo, letti gli atti depositati, osserva:
La CTR di Catanzaro ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate – appello proposto contro la sentenza n. 102/02/2006 della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso della società contribuente “Autoblù srl” – ed ha così annullato gli avvisi di rettifica per IVA afferente gli anni 1998 e 1999 emessi a seguito di verifica fiscale nel corso della quale era stato accertato un maggior volume d’affari rispetto a quelli dichiarati.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che non risultavano sussistere le condizioni per un accertamento analitico- induttivo, giacchè le scritture erano state esibite e nessuna censura alle stesse è stata rilevata dagli atti. L’Amministrazione d’altronde non aveva provato “nulla delle proprie pretese”.
L’Agenzia delle Entrate ha interposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La società contribuente si è costituita con controricorso.
Il ricorso – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore, componente della sezione di cui all’art. 376 c.p.c. – può essere definito ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
Infatti, i motivo unico di impugnazione (rubricato come “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza circa un punto decisivo della controversia, ex art. 360 c.p.c., n. 5”) è inammissibile poichè non contiene quella indicazione riassuntiva e sintetica, costituente un quid pluris rispetto all’illustrazione del motivo, che, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., come interpretato dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass., Sez. un., n. 20603 del 2007 e Cass. n. 8897 del 2008), deve corredare il motivo con cui si lamentino vizi di motivazione.
D’altronde, è anche agevole rilevare che con il predetto motivo di impugnazione la ricorrente Agenzia non prospetta alcun fatto decisivo il cui esame sarebbe stato tralasciato dal giudice, ma sollecita una rinnovata valutazione del merito della lite da parte di questa Corte, atteso che il giudice del secondo grado ha già ampiamente evidenziato le ragioni per le quali ha ritenuto che le scritture contabili fossero state esibite in sede di verifica, ciò che pare essere l’aspetto sul quale (peraltro in difetto di produzione dell’atto posto a fondamento) la ricorrente basa la propria censura.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.
che la relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e pertanto, il ricorso va rigettato.
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 100,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 5 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011