Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20874 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 02/08/2019), n.20874

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10218-2014 proposto da:

Dierre Group Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Via Degli

Scipioni, 268/A, presso lo studio dell’avvocato Valerio Cioni, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

0/Cava Meccanica Spa, elettivamente domiciliata in Roma, Lung.Re

Arnaldo Da Brescia 9, presso lo studio dell’avvocato Massimo

Mannocchi, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

Rocchi Group SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2060/2013 della Corte d’appello di Torino,

depositata il 23/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Valerio Cioni per la ricorrente che ha concluso come

in atti e l’Avvocato Marta Baroni per la controricorrente che ha

concluso come in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla opposizione proposta da Dierre Group s.p.a. (d’ora in poi solo D.G. spa) al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Asti per il pagamento in favore della 0/Cava Meccanica s.p.a. (d’ora in poi solo Cava) della somma di Euro 16.099,36 quale corrispettivo della vendita di merce. Deduceva l’opponente il difetto di legittimazione passiva, essendo il credito monitoriamente azionato riferibile alla Dierre Group s.r.l..

2. All’esito del giudizio di primo grado, nel quale la società 0/Cava chiamava in causa la Dierre Group s.r.l. nel frattempo ridenominata Rocchi Group s.r.l. e rimasta contumace, il tribunale adito rigettava l’opposizione e confermava il decreto ingiuntivo sulla scorta di plurime circostanze, tra cui una circolare su carta intestata D. G. spa inviata ai i creditori di Dierre Group s.r.l. invitandoli ad indirizzare le loro richieste e ad intestare le fatture alla D.G. spa.

3.Quest’ultima impugnava la sentenza di prime cure e la Corte d’appello di Torino con sentenza n. 2060 del 23/10/2013 respingeva il gravame.

3.1. La corte territoriale riteneva, in particolare, che l’impugnazione era fondata essenzialmente sulla contestazione dell’esistenza dei presupposti normativi per ritenere intervenuta una valida cessione (o un valido affitto) d’azienda o di ramo d’azienda tra la Dierre Group Srl e la D.G. spa.

3.2. Il tema, nondimeno, non era mai stato discusso in primo grado e da ciò derivava l’inammissibilità dei motivi per l’evidente contrasto con l’art. 342 c.p.c..

4. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da D.G. spa con ricorso notificato il 22 aprile 2014 ed articolato sulla base di tre motivi cui resiste con controricorso tempestivamente notificato la società Cava.

5. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio le parti hanno depositato memorie.

6.La causa è chiamata in pubblica udienza a seguito di ordinanza interlocutoria del 14/3/2016 della sesta sezione civile.

7. In prossimità della presente udienza parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 101,291 e 331 c.p.c. per avere la corte d’appello pronunciato in assenza di una delle parti presenti nel giudizio di primo grado e, in particolare, il terzo chiamato Rocchi Group Srl.

1.1.Infatti, dopo svariati tentativi di notificare la citazione d’appello a quest’ultima, la corte torinese rigettava la richiesta di ulteriore termine per il rinnovo della notifica ai sensi dell’art. 143 c.p.c. ritenendo non necessaria la partecipazione della stessa in ragione della mancata riproposizione in detta sede della domanda nei suoi confronti da parte della società Cava.

1.2. Il motivo appare inammissibile per concreto difetto di interesse.

1.3. Deve infatti rilevarsi come la questione involga il principio secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione, deducendo la nullità della sentenza per un vizio dell’attività del giudice, lesivo del proprio diritto di difesa, ha l’onere di indicare il concreto pregiudizio derivato, atteso che, nel rispetto dei principi di economia processuale, di ragionevole durata del processo e di interesse ad agire, l’impugnazione non tutela l’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte, sicchè l’annullamento della sentenza impugnata è necessario solo se nel successivo giudizio di rinvio il ricorrente possa ottenere una pronuncia diversa e più favorevole a quella cassata (cfr. Cass. S.U. 7665/2016 in motivazione; id. 19759/2017; id.26157/2014).

1.4.Nel caso di specie la società ricorrente non ha, infatti, indicato che vantaggio avrebbe, in un eventuale giudizio di rinvio, dalla partecipazione della Rocchi Group s.r.l. (prima Dierre Group Srl) non avendo svolto domande nei confronti della stessa, sicchè sulla scorta del principio interpretativo appena enunciato, il collegio rileva, sul punto, l’inammissibilità dell’impugnazione.

2. Con il secondo motivo la D.G. s.p.a. deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1269 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’odierno ricorrente in relazione alla natura accertata del rapporto quale delegazione di pagamento.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1269 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 essendosi la corte torinese discostata dalla prospettazione della parte attrice sostanziale, qualificando il rapporto quale delegazione di pagamento a dispetto della diversa domanda formulata e tesa a dimostrare il subentro della D.G. spa nel rapporto debitorio della Dierre Group srl.

4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente perchè attengono alla medesima questione e non sono meritevoli di accoglimento.

4.1. Le doglianze, infatti, non censurano la ratio decidendi posta a fondamento del rigetto dell’appello ed incentrata nel subentro della D.G. spa alla Dierre Group s.r.l., come desumibile dalla circolare del 18/12/2006 redatta, già si è detto, su carta intestata D.G. spa – con cui si informavano i clienti che “tutte le attività e i rapporti con le nostre società relativi a… dovranno essere indirizzate e intestate unicamente alla D.G. spa – e confermato dalle deposizioni testimoniali. Detti elementi, sono stati ritenuti dalla corte territoriale idonei a giustificare la situazione di apparenza in ordine al successione della D.G. spa nella situazione debitoria di Dierre Group s.r.l..

4.2. Tale conclusione ha poi, secondo la corte territoriale, trovato un ulteriore riscontro normativo nell’ambito della c.d. delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c..

4.3.Tuttavia, le censure incentrate sulla asserita violazione dell’art. 1269 c.c. e sulla mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato – per essersi la corte discostata dalla prospettazione dell’attrice sostanziale e qualificato il rapporto in termini di delegazione di pagamento- non rivestono valenza decisiva perchè il richiamo all’art. 1269 c.c. (v. pag. 6 sentenza) è una mera argomentazione aggiuntiva, peraltro neppure espressa in termini di certezza, come si desume dal verbo “può” utilizzato a pagina 6 quart’ultimo rigo della sentenza e dal rilievo che sono rimasti estranei i profili riguardanti i rapporti tra le due società (vedi pag. 6 della sentenza); detta ulteriore argomentazione, quindi, non incide sulla ratio principale non censurata e pertanto non attaccata dal motivo.

4.4.In definitiva, il secondo e terzo motivo non si confrontano con l’argomento decisivo per la corte d’appello costituito dal fatto incontestato della diffusione della circolare del 18/12/2006 e dunque vanno disattesi.

5. L’esito sfavorevole di tutti e tre i motivi, comporta il rigetto del ricorso e, in applicazione del principio di soccombenza, la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite nella misura liquidata in dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore di parte controricorrente e liquidate in Euro 2200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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