Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20873 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19307/2016 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO TODDE;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, O.A., P.L., T.O.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 433/2015 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Cagliari ha accolto per quanto di ragione l’appello proposto dalla Milano Assicurazioni S.p.a. contro la sentenza del Tribunale di Oristano che aveva dichiarato l’esclusiva responsabilità di O.A. (in qualità di conducente), P.L. (in qualità di proprietaria dell’autoveicolo) e della Milano Assicurazioni S.p.a. (in qualità di assicuratore per la r.c.a.) nella determinazione dell’incidente stradale nel quale avevano riportato danni gli attori C.V., conducente del veicolo investito, e T.O., proprietaria di questo veicolo;

la Corte d’appello ha ritenuto che il C. avesse violato l’obbligo di dare precedenza cui era tenuto prima di attraversare il crocevia e che le violazioni del C.d.S., pur poste in essere dal conducente del veicolo antagonista, O.A., “non fanno venir meno il diritto di precedenza a questi spettante, non rispettato dal C.”;

ha perciò concluso per un concorso di colpa di quest’ultimo nella misura del 40%, lasciando a carico dell’ O. il restante 60% e riducendo in proporzione l’ammontare del risarcimento riconosciuto dal primo giudice in favore del C. e della T. (con condanna di questi ultimi alla restituzione di quanto percepito in eccesso) e compensando fra le parti le spese dei due gradi di giudizio nella misura di un terzo, con condanna degli originari convenuti al pagamento dei restanti due terzi;

C.V. propone ricorso con quattro motivi; gli intimati non si difendono;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375 c.p.c., comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge;

parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

col primo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 145 C.d.S., perchè – a detta del ricorrente – non vi sarebbe stato alcun diritto di precedenza in favore del conducente del veicolo antagonista, in quanto questo si trovava a percorrere la corsia “interna” rispetto al suo senso di marcia, destinata alla decelerazione per la svolta a sinistra;

col secondo motivo si deduce il vizio di violazione e falsa applicazione dello stesso art. 145 C.d.S., in relazione al principio di diritto espresso dalla sentenza n. 13380/12;

col terzo motivo si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione degli artt. 148,141 e 142 C.d.S., art. 2054 c.c. e art. 115 c.p.c., anche in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”;

con i motivi secondo e terzo, il ricorrente, trattandoli congiuntamente, sostiene che – premesso che il conducente del veicolo antagonista non aveva diritto di precedenza – il C., nell’effettuare la svolta a sinistra, non si sarebbe mai potuto avvedere del sopraggiungere di quest’ultimo, perchè l’ O. avrebbe effettuato “la scriteriata e vietata manovra di sorpasso quando ormai la svolta a sinistra da parte della Ypsilon 10 condotta dal C. era già in fase di esecuzione”; secondo il ricorrente, quest’ultimo dato sarebbe certo e acquisito in causa, così come acquisito sarebbe il dato della velocità eccessiva tenuta dall’ O.;

anzi, il ricorrente aggiunge che la velocità sarebbe stata superiore a quella di 100 km/h ritenuta dal giudice (e quindi il lasso di tempo in cui fu effettuato il sorpasso sarebbe inferiore a quello reputato dallo stesso giudice, e comunque talmente breve che il C. non si sarebbe potuto avvedere della Mercedes), come sarebbe dimostrato dalla “folle corsa” con cui l’auto condotta dall’ O. avrebbe proseguito la marcia, travolgendo una terza vettura che procedeva nella direzione di marcia opposta (situazione di fatto, che il giudice non avrebbe considerato);

ancora, a riprova che sarebbe rimasto inosservato dal giudice il principio di diritto espresso da Cass. n. 13380/12 (secondo cui “Il conducente di un veicolo a motore che ad un crocevia fra strade pubbliche debba svoltare a sinistra ha l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra ed ha, altresì, l’obbligo derivante dalla comune prudenza, di assicurarsi prima di svoltare, che non sopravvengano veicoli a tergo, ai quali spetta al pari la precedenza ancorchè si trovino in una illegittima fase di sorpasso, con la precisazione che l’obbligo di ispezionare la strada a tergo, per assicurarsi che non sopraggiungano veicoli in fase di sorpasso, è circoscritto al momento spazio-temporale che precede la manovra, mentre nella fase di esecuzione il conducente del veicolo che svolta non può distrarre l’attenzione dal suo normale campo visivo”), il ricorrente evidenzia che il punto d’urto tra i due veicoli (in particolare quello sul lato posteriore destro della Y10) dimostrerebbe come il sorpasso da parte dell’ O. sarebbe stato effettuato dopo che il C. aveva iniziato la svolta a sinistra;

in sintesi, secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe tenuto nella giusta considerazione le plurime violazioni nelle quali sarebbe incorso l’ O., che avrebbero dovuto condurre ad applicare il principio di diritto espresso da Cass. n. 4402/04, ribadito da Cass. n. 13380/12, sopra riportato;

col quarto motivo denunciando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio oggetto di contraddittorio tra le parti, il ricorrente torna ad argomentare in punto di velocità tenuta dal veicolo antagonista, contestando la valutazione della Corte territoriale (secondo cui sarebbe stata non superiore a 100 km/h) e sostenendo che diversamente si sarebbe dovuto ritenere sulla base delle deposizioni testimoniali nonchè della prosecuzione della marcia della Mercedes, già evidenziata col terzo motivo;

i motivi secondo, terzo e quarto sono inammissibili poichè anche nella parte in cui denunciano vizi di violazione di legge – sostanzialmente riguardano asseriti vizi della motivazione, quali l’omesso esame, in tutto o in parte, di risultanze istruttorie o l’asserita pretesa loro erronea interpretazione da parte del giudice di merito, non denunciabili in sede di legittimità (cfr. Cass. S.U. n. 4053/14 e numerose altre);

in particolare, la Corte d’appello ha esaminato espressamente le violazioni poste in essere dal conducente della Mercedes e le ha ritenute non idonee ad escludere la responsabilità del C., nel presupposto – fatto palese dalla motivazione della sentenza – che il ricorrente avesse visto, o avrebbe dovuto comunque vedere, adottando la dovuta prudenza, l’autovettura antagonista provenire a notevole velocità e perciò non avrebbe potuto “escludere che, pur transitando dietro la Peugeot, avrebbe potuto compiere un sorpasso, sebbene vietato dal codice della strada”;

orbene, in punto di fatto, quest’ultimo è un dato che non può essere superato poichè attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal giudice del merito, rispetto alla quale l’assunto del ricorrente – secondo cui egli non avrebbe visto nè si sarebbe potuto accorgere della Mercedes che sopraggiungeva (dato di fatto) – così come l’ulteriore assunto secondo cui la velocità tenuta da quest’ultima sarebbe stata di gran lunga superiore ai 100 km/h (dato di fatto) – sono inammissibili poichè attinenti alla valutazione delle prove, di cui sopra;

conseguentemente, non risultano violate le norme di legge richiamate con i motivi secondo e terzo, nè risultano inosservati i principi di diritto ivi enunciati, poichè questi ultimi presuppongono un fatto (il mancato incolpevole avvistamento dell’autovettura che sopraggiungeva o comunque la concreta impossibilità di avvistamento) che il giudice di merito ha escluso, così compiendo in fatto un accertamento diverso da quello preteso dal ricorrente;

quanto, invece, al primo motivo (su cui il ricorrente si sofferma particolarmente nella memoria) esso non è inammissibile, atteso che si limita a porre la questione di diritto dell’applicabilità dell’art. 145 C.d.S. in una situazione fattuale quale accertata dal giudice di merito;

esso è tuttavia infondato;

infatti, pur non essendo la corsia di sinistra – rispetto al senso di marcia della Mercedes – destinata al sorpasso (come d’altronde accertato anche dal giudice di merito), ma all’arresto dei veicoli per la svolta a sinistra, essa è stata scorrettamente utilizzata dal conducente della Mercedes (come pure accertato dal giudice di merito), il quale, tuttavia, così procedendo, si è venuto a trovare alla destra del veicolo condotto dal C., che attraversava il crocevia (per svoltare a sinistra): proprio in ragione del fatto che si tratta di regolare un’ipotesi di diritto di precedenza (in caso di svolta a sinistra), contrariamente a quanto sostiene il ricorre, trova applicazione l’art. 145 C.d.S.; questa è infatti una norma che regola ogni ipotesi di diritto di precedenza da riscontrare e disciplinare nell’attraversamento degli incroci;

ogni altra considerazione del ricorrente – comprese quelle svolte nella citata memoria – attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed all’attribuzione delle rispettive percentuali di responsabilità, attività riservate al giudice di merito (cfr. Cass. n. 1028/12), non sindacabili dinanzi a questa Corte per le ragioni già dette;

in conclusione, il ricorso va rigettato;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, poichè il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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