Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20873 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 02/08/2019), n.20873

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4255-2016 proposto da:

Visa Di M.A. Sas, elettivamente domiciliata in Roma, Via

Barnaba Tortolini 13, presso lo studio dell’avvocato Gianguido

Porcacchia, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Antonio Parlati;

– ricorrente e controric. Incidentale –

contro

Errekappa Euroterapici Spa, elettivamente domiciliato in Roma, Via

San Saba 7, presso lo studio dell’avvocato Sergio Maglio, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Gaetano Galeone;

– controric. E ric. incidentale –

avverso la sentenza n. 4858/2015 della Corte d’appello di Milano,

depositata il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte;

udito il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale Dott.

Sgroi Carmelo, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito l’avvocato Gianguido Porcacchia per la ricorrente che ha

concluso come in atti e l’avvocato Gaetano Galeone per la

controricorrente e ricorrente incidentale che ha concluso come in

atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il presente giudizio trae origine dalla domanda di dichiarazione di risoluzione del contratto di deposito di farmaci proposta dalla Visa s.a.s (in seguito indicata solo come Visa) nei confronti di Errekappa Euroterapici s.p.a. (d’ora in poi solo RK) per grave inadempimento della convenuta in relazione alla violazione di precise obbligazioni contrattuali.

1.1. Le parti avevano stipulato in data 1/10/1993 un contratto avente ad oggetto il deposito, la tenuta, la conservazione e la movimentazione e la consegna di prodotti medicinali, parafarmaceutici ed affini.

1.2. L’art. 2 del suddetto contratto prevedeva poi che la depositaria servisse i clienti delle zone “Campania” e “Molise” ed in relazione ai prodotti come indicati in “allegato 1”, con divieto di operare fuori zona. La mandante poteva effettuare consegne nella zona assegnata alla depositaria nel caso in cui quest’ultima, nonostante l’invito a provvedervi, non avesse ottemperato entro cinque giorni.

1.3. Deduceva l’attrice che a seguito della progressiva erosione del suo fatturato, aveva scoperto che la convenuta operava nella sua zona di competenza al di fuori dei casi previsti dal contratto e riforniva clienti che erano stati in precedenza suoi clienti.

1.4.A seguito delle non rispettate promesse di compensare le lamentate perdite di fatturato con l’incremento dei prodotti gestiti dalla Visa e con le riconosciute commissioni, Visa conveniva in giudizio la domandando la risoluzione in ragione dell’allegato inadempimento alle obbligazioni contrattuali previste negli artt. 1 e 2 con conseguente domanda di condanna al pagamento delle provvigioni dovute ed al risarcimento dei danni contrattuali ed extra contrattuali provocati dalla “strozzatura economica” per sviamento della clientela e lesione all’immagine contrattuale.

1.5.La convenuta si costituiva e contestava la fondatezza delle domande attoree: deduceva di avere scoperto che i prodotti affidati alla depositaria erano venduti sì al Gruppo Petrone di Napoli, ma che, in realtà, essi erano poi destinati all’estero e quindi fuori dalla zona contrattualmente assegnata. In considerazione di ciò aveva informato la depositaria che avrebbe provveduto a fornire direttamente quel cliente.

1.6. Inoltre, RK formulava in via riconvenzionale domanda di accertamento del grave inadempimento di parte attrice alle obbligazioni contrattuali con specifico riguardo all’intervenuto spostamento del deposito dei farmaci, operato nel 2008 che, però, era avvenuto in locali non autorizzati, il che giustificava a suo avviso la richiesta di risarcimento dei danni contrattuali ed extra contrattuali limitatamente all’an con riserva di determinazione in altro giudizio.

2. L’adito Tribunale di Milano aveva, con sentenza del 2012, accertava il grave inadempimento di entrambe le parti al contratto di deposito fra esse intercorso e dichiarato lo scioglimento dello stesso per mutuo dissenso, respingendo per l’effetto le domande di condanna reciprocamente proposte dalle parti e compensato interamente le spese di lite.

3. Proposto appello in via principale da parte di Visa e in via incidentale da parte di RK, la corte distrettuale, in parziale accoglimento dell’appello principale, con sentenza n. 4858 depositata il 17 dicembre 2015 accertava la maggiore gravità dell’inadempimento contrattuale posto in essere da RK, con conseguente risoluzione del predetto contratto “per colpa” della stessa. Rigettava i restanti motivi dell’appello principale nonchè di quello incidentale, con compensazione delle spese di lite.

3.1. Riteneva, in particolare, il giudice d’appello non provato l’asserito danno contrattuale patito da Visa in ragione dell’insufficienza e della mancanza di rilevanza probatoria della documentazione prodotta, così come delle richieste prove orali. 3.2.Riteneva inoltre generica ed indimostrata la domanda di risarcimento del danno di carattere extra contrattuale dalla stessa avanzata.

3.3. Reputava infine mancante la prova dell’allegato danno all’immagine così come del danno economico richiesto dall’appellante incidentale.

4. La cassazione della sentenza d’appello è chiesta da Visa con ricorso notificato il 15 febbraio 2016 ed articolato sulla base di tre motivi cui resiste RK con controricorso e ricorso incidentale sulla base di due motivi, cui resiste, a sua volta, la ricorrente principale.

5.Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 112,113 e 114 c.p.c. nonchè degli artt. 1218,2043 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, laddove la Corte d’appello di Milano aveva rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali conseguenti all’accertato inadempimento contrattuale imputabile a RK.

1.1. Sostiene, in particolare, la ricorrente che la richiesta ctu, ove ammessa, avrebbe consentito di verificare la dettagliata ricostruzione svolta sin dall’atto introduttivo in ordine sia all’an che al quantum del danno contrattuale, quale lucro cessante consistente nella perdita del cliente “Gruppo Petrone” nonchè, in via equitativa, del danno extracontrattuale per danno all’immagine, erroneamente ritenuto non provato.

1.2. Il motivo è infondato.

1.3.Secondo la consolidata giurisprudenza quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 deve essere dedotto non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. 828/2007; id.635/2015).

1.4.Inoltre, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorchè motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (cfr. Cass. 21603/2013; id.17004/2018).

1.5. Nel caso di specie la ricorrente non contesta l’applicazione delle norme richiamate, bensì censura la valutazione in fatto svolta dalla corte d’appello circa la mancata prova dei danni allegati, risolvendosi la censura nella riproposizione delle argomentazioni svolte nei giudizi di merito in relazione al quantum del danno contrattuale ed alla prova del danno extracontrattuale, senza confrontarsi con la specifica motivazione resa nelle pagine 11 e 12 dalla sentenza gravata e basata sull’insufficienza della documentazione prodotta.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 degli artt. 115 e 356 c.p.c., laddove la corte milanese ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento dei danni per mancata determinazione del quantum ed ha compensato le spese di lite.

2.1. Parte ricorrente censura, in particolare, il mancato accoglimento della richiesta di ctu, al fine di determinare l’ammontare delle vendite effettuate direttamente da RK a Gruppo Petrone tra il giugno 2005 e dicembre 2008, e così quantificare le provvigioni spettanti a Visa e non pagate.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. Quanto alla violazione dell’art. 115 c.p.c. va osservato che la norma può essere dedotta come vizio di legittimità non in riferimento all’apprezzamento delle risultanze probatorie operato dal giudice di merito, ma solo sotto due profili: qualora il medesimo, esercitando il suo potere discrezionale nella scelta e valutazione degli elementi probatori, ometta di valutare le risultanze di cui la parte abbia esplicitamente dedotto la decisività, salvo escluderne in concreto, motivando sul punto, la rilevanza; ovvero quando egli ponga alla base della decisione fatti che erroneamente ritenga notori o la sua scienza personale (cfr. Cass. 4699/2018; id. 26769/2918; id. 11176/2017).

2.3. In tale prospettiva il motivo è infondato – oltre che inammissibile rispetto alla denunciata “motivazione perplessa ed oggettivamente incomprensibile” (cfr. Cass. Sez. Un. 8053/2014) – perchè la corte ha motivatamente esplicitato il percorso valutativo delle risultanze istruttorie e relativo all’istanza di nomina del CTU, ritenendo, da un canto, di non ammettere le prove orali dedotte in quanto inidonee e, dall’altro, reputando non verificabile la documentazione prodotta.

2.4. Del resto, per giurisprudenza costante, spetta al giudice di merito in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 19547/2017; id. 17477/2007; id. 29404/2017).

3. Con il terzo motivo, la società ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la sentenza impugnata disposto la compensazione delle spese processuali.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. La Corte d’appello ha motivato la compensazione ravvisando la reciproca soccombenza sostanziale (vedi pag. 13) e quindi è in linea col disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, secondo cui se vi è soccombenza reciproca o altre gravi ed eccezionali ragioni, può essere disposta la compensazione parziale o per intero delle spese di lite.

3.2. Del resto, l’apprezzamento della reciproca soccombenza è riservato al giudice del merito, rientrando nel potere discrezionale di quel giudice la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi. (cfr. Cass. 24502/2017; id. 8421/2017; id.15317/2013).

4.Passando all’esame del ricorso incidentale, con il primo motivo si censura la sentenza d’appello per difetto assoluto di motivazione oltre che per violazione degli artt. 1453 e 1455 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere la corte laddove rigettato la domanda di RK volta ad accertare la maggiore gravità dell’inadempimento di Visa e a dichiarare, conseguentemente, la risoluzione del contratto per fatte e colpa di parte attrice.

4.1. Il motivo è infondato con riguardo al richiamo degli artt. 1453 e 1455 c.c. perchè rispetto ad essi si limita a proporre un diversa ricostruzione dei fatti senza indicare quale principio di diritto sarebbe stato violato dalla corte pervenendo alla conclusione che la violazione dell’esclusiva accertata a carico di RK era stata oltre che antecedente anche più grave del trasferimento del deposito che, ad avviso della stessa corte, non aveva inciso sullo stato di conservazione della merce.

4.2. Di tutto ciò il giudice d’appello aveva dato conto nelle pagine (da 8 a 12 della sentenza) sicchè anche la censura di difetto di motivazione era priva di fondamento.

4.3 E’ inammissibile, invece, il non altrimenti specificato richiamo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione degli artt. 113 e 115 c.p.c. nonchè degli artt. 1218,1225,2043 c.c. e del D.Lgs. n. 219 del 2006, artt. 100 e ss. per avere la corte d’appello rigettato la domanda di risarcimento del danno dell’appellata incidentale a titolo extra contrattuale limitatamente all’an, danno connesso alla lesione all’immagine aziendale, al danno morale nonchè al pericolo di danno cui la richiedente è stata esposta a causa dell’inadempimento della Visa.

5.1. La doglianza è infondata perchè si risolve anch’essa in un’alternativa ricostruzione dei fatti.

5.2.In particolare colpisce la ricostruzione e valutazione in fatto dell’inadempimento dell’odierno ricorrente incidentale svolta secondo la plausibile ed argomentata motivazione da ultimo richiamata nell’ambito dell’esame del primo motivo del ricorso incidentale.

5.2. Sempre nell’ambito di tale censura è inammissibile il profilo riguardante l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e non meglio specificato.

6. In definitiva, deve concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi con compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e di quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per quello incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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