Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20872 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 21/05/2021, dep. 21/07/2021), n.20872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5369/2017 proposto da:

Q.A., in proprio e nella qualità di erede di

P.M., C.G., Pu.Gi., Pu.Si.,

elettivamente domiciliati in Roma, Via Sicilia n. 50, presso lo

studio dell’avvocato Marone Riccardo (Studio Napolitano), che li

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Napoli, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Funzionario

C.i.p.e.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3298/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

21/05/2021 dal Cons. Dott. MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato nel 1992 al CIPE, in persona del funzionario in carica e al Comune di Napoli, alcuni proprietari di un fabbricato in (OMISSIS) esponevano che, con ordinanze n. 379 e 382 del 5 febbraio 1983 del Sindaco di Napoli – Commissario Straordinario di Governo, il predetto fabbricato era stato assoggettato a futura espropriazione e che la P.A. si era immessa nel possesso previa redazione dello stato di consistenza; il Consiglio di Stato, con sentenza 3 ottobre 1990, confermando la sentenza del Tar impugnata, aveva annullato i provvedimenti espropriativi; in conseguenza di ciò essi avevano subito danni, avendo perduto la disponibilità dei loro beni, lasciati incustoditi e privi di manutenzione, e avendo dovuto interrompere i lavori in corso per la ricostruzione delle abitazioni interessate dal terremoto del 1980, con la conseguente perdita del beneficio di un buono-contributo già concesso per la ristrutturazione dell’edificio. Pertanto essi chiedevano la condanna dei convenuti al pagamento delle somme necessarie per rimettere in pristino lo stato dei luoghi e al risarcimento dei danni per la mancata utilizzazione degli immobili.

Il Comune eccepiva il difetto di legittimazione passiva, che indicava in capo al Funzionario delegato CIPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (d’ora in avanti PCM), cui competeva la responsabilità per i danni da occupazione illegittima. La Presidenza eccepiva, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva e rilevava che non v’era stata l’occupazione materiale degli immobili che, quindi, non erano stati sottratti ai legittimi proprietari, i quali avevano tempestivamente impugnato i provvedimenti ritenuti lesivi.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza 20 febbraio 2004, ritenendo che il sindaco avesse agito in veste di ufficiale di governo, estrometteva il Comune di Napoli dal giudizio e condannava la PCM, ritenuta responsabile ex art. 2043 c.c., al rilascio degli immobili e al pagamento di somme a titolo di risarcimento danni (Euro 806.354,35) e lucro cessante (Euro 192.540,76) per il mancato reddito negli anni in cui i proprietari non avevano potuto utilizzarli.

La Corte di appello di Napoli, con sentenza 7 aprile 2005, accogliendo l’appello della PCM, rigettava tutte le domande attoree e compensava le spese di entrambi i gradi.

A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte con sentenza n. 7659/2013, sul presupposto che l’Amministrazione era tenuta anche a ripristinare la situazione di fatto esistente al momento in cui ha avuto inizio il suo comportamento illecito, innanzitutto restituendo formalmente i beni ai privati con un comportamento attivo da parte dell’Amministrazione la cui mancanza è causa di danni ulteriori risarcibili, accolse il ricorso, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli la quale, a seguito di giudizio di rinvio, emise la sentenza oggi impugnata rigettando ogni domanda risarcitoria a qualsiasi titolo avanzata e compensando le spese di giudizio.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La PCM non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nonché nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in quanto la Corte di Appello, non attenendosi alla sentenza di rinvio della Suprema Corte, non ha liquidato e riconosciuto gli ulteriori danni sofferti dai ricorrenti in conseguenza dell’illegittima occupazione, in particolare il danno per omessa attività di manutenzione e conservazione degli immobili di proprietà.

Con il terzo e quarto motivo di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione in quanto la Corte di Appello ha affermato che manca la prova che i proprietari abbiano effettivamente subito un danno per il mancato godimento degli immobili di loro proprietà.

I motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati e devono essere respinti.

La Corte d’Appello di Napoli, con giudizio di merito insindacabile in questa sede, ha accertato in concreto che nessun ulteriore danno risultava provato da parte dei ricorrenti ai quali pertanto non spettava alcun risarcimento.

E’ opportuno ricordare che il Comune di Napoli iniziò nel 1981 i lavori di recupero del fabbricato danneggiato dal terremoto del 1980; I lavori furono subito interrotti nel 1982 e solo nel 2000 venne infine approvato il progetto di recupero del fabbricato. Pertanto all’epoca di immissione in possesso (febbraio 1983) il fabbricato era ancora completamente inagibile, improduttivo di reddito, non fruibile in alcun modo da parte dei proprietari né a fini abitativi né a fini di reddito, tanto che gli stessi proprietari avevano abbandonato l’edificio per trasferirsi negli alloggi loro assegnati dal Comune.

Pertanto la Corte di Appello aveva accertato che alcun danno risarcibile era derivato ai proprietari dall’immissione in possesso avvenuta in data 14/2/1983 in quanto a tale data l’edificio era completamente inagibile così come non vi era nesso di causalità tra l’occupazione dell’edificio avvenuta nel 1983 e la sospensione dei lavori di recupero post-terremoto in quanto l’interruzione dei lavori di consolidamento fu disposta dal Comune nel 1982 a causa del crollo dei solai di una verticale del palazzo.

Quanto poi al danno conseguente alla perdita del c.d. buono contributo statale, la relativa domanda è già stata rigettata nella fase precedente di giudizio dalla Corte territoriale in quanto, al momento dello spossessamento, i lavori risultavano già interrotti e, comunque, detto buono non era stato chiesto dai privati.

La successiva sentenza di rinvio della Suprema Corte aveva affermato a tal riguardo che l’Amministrazione era tenuta a ripristinare la situazione di fatto esistente al momento in cui aveva avuto inizio il suo comportamento illecito, innanzitutto restituendo formalmente i beni ai privati. Ciò richiedeva naturalmente un comportamento attivo da parte dell’Amministrazione, la cui mancanza avrebbe potuto essere causa di danni ulteriori risarcibili, da valutarsi in concreto, per il mancato godimento e utilizzo degli immobili con esclusione del profilo di danno concernente il c.d. buono-contributo. Tuttavia tali ulteriori danni pur astrattamente configurabili, avrebbero dovuto essere provati in concreto sia in riferimento al nesso causale che al loro ammontare mentre secondo la Corte distrettuale, nulla di tutto ciò è stato dimostrato nel corso del giudizio di rinvio in quanto il fabbricato era, come già detto, completamente inagibile, improduttivo di reddito e non fruibile da parte dei proprietari.

In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto. Nulla spese in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 21 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA