Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20872 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. lav., 10/10/2011, (ud. 14/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15637/2010 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati CORETTI Antonietta, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO STUMPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.S., R.V., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio degli avvocati PATRIZI Giovanni

e DI PINTO DONATO, che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS) in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso

l1AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, giusta delega in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– resistente –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 2438/2009 della CORTE D’APPELLO di BARI del

28.5.09, depositata il 04/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RENATO

FINOCCHI GHERSI che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c. a seguito di relazione ex art. 380-bis.

1. Con ricorso al Tribunale di Bari, M.S. e R. V., operai agricoli a tempo determinato, convenivano in giudizio l’Inps chiedendo che venisse accertato il loro diritto a un conguaglio dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2004. I ricorrenti – premesso che il trattamento di disoccupazione era stato corrisposto dall’Istituto sulla base del salario medio convenzionale congelato all’anno 1995 – sostenevano che il medesimo trattamento doveva essere invece calcolato, ai sensi del D.Lgs. n. 146 del 1997, art. 4, sui minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva provinciale, con conseguente diritto alle differenze tra quanto spettante e quanto percepito.

La domanda, a conferma della sentenza di primo grado, veniva accolta dalla Corte d’appello di Bari.

2. Con l’unico motivo l’Istituto ricorrente, lamentando violazione degli artt. 46, 51 e 55 del CCNL operai agricoli e florovivaisti del 2002 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6, comma 4, lett. a), nonchè in relazione all’art. 1362 cod. civ., e segg., art. 2120 cod. civ. ed alla L. n. 297 del 1982, art. 4, commi 10 e 11, censura la sentenza per avere incluso nella retribuzione da prendere a base per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione, anche la voce denominata “quota di TFR”, la quale invece non dovrebbe esserlo, per avere – contrariamente a quanto affermato la Corte territoriale – effettiva natura di retribuzione differita.

3. Gli intimati resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale con un motivo. Questo ricorso deve essere munito all’altro.

4. Il ricorso principale è manifestamente fondato, alla stregua di quanto deciso da ultimo dalla sentenza di questa Corte n. 202/2011 e da numerose altre conformi, con cui si è enunciato il seguente principio: “Confermandosi quanto già ritenuto dalla precedente sentenza di questa Corte n. 10546/2007 per cui ai fini della liquidazione delle prestazioni temporanee in agricoltura, la nozione di retribuzione – definita dalla contrattazione collettiva provinciale, da porre a confronto con il salario medio convenzionale del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, ex art. 4 – non è comprensiva del trattamento di fine rapporto, va ulteriormente affermato che, sulla base del suddetto principio, la voce denominata quota di TFR dai contratti collettivi vigenti a partire da quello del 27.11.1991, va esclusa dal computo della indennità di disoccupazione, in considerazione della volontà espressa dalle parti stipulanti, che è vietato disattendere in forza della disposizione di cui al D.L. 14 giugno 1996, n. 318, art. 3, convertito in L. 29 luglio 1996, n. 402, a norma del quale, agli effetti previdenziali, la retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi, non può essere individuata in difformità rispetto a quanto definito negli accordi stessi. Dovendo escludersi che detta voce abbia natura diversa rispetto a quella indicata dalle parti stipulanti, non è ravvisabile alcuna illegittima alterazione degli istituti legali da parte dell’autonomia collettiva”. Nello stesso senso cfr. ora D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 18, convertito dalla L. n. 111 del 2011.

5. Con il ricorso incidentale, deducendosi violazione dell’art. 434 c.p.c., comma 1, in relazione all’art. 414 e vizi di motivazione su un punto decisivo, si lamenta che il giudice di appello non abbia esaminato l’eccezione di nullità e inammissibilità dell’appello, in quanto formulato sulla base dell’erroneo presupposto che la domanda vertesse sul trattamento di disoccupazione per l’anno 1998.

Tale ricorso è qualificabile come improcedibile, in quanto la parte non risulta avere prodotto, come richiesto dall’art. 369 c.p.c., la documentazione al riguardo richiamata e necessaria al fine di dimostrare la fondatezza della doglianza, e cioè la copia dell’atto di appello.

6. In conclusione, il ricorso principale deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa per nuovo esame ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al già indicato principio di diritto. Al riguardo si può ricordare che con il controricorso si argomenta nel senso che, sulla base delle ragioni della domanda, risulterebbe il diritto a una piccola integrazione dell’indennità di disoccupazione anche escludendo il computo del TFR. Allo stesso giudice si demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; dichiara improcedibile il ricorso incidentale; accoglie il ricorso principale, cassa al sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA