Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20872 del 06/09/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19155/2016 proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CORRIDORI 48,

presso lo studio dell’avvocato ISIDORO TOSCANO, rappresentato e

difeso dall’avvocato VINCENZO GIANNANDREA;

– ricorrente –

contro

V.R., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE DELLE

MILIZIE 1, presso lo studio dell’avvocato EDOARDO GHERA,

rappresentata e difesa dall’avvocato DOMENICO GAROFALO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2016 del TRIBUNALE di BARI, depositata il

28/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA

BARRECA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, decidendo sull’opposizione agli atti esecutivi avanzata dal debitore esecutato L.V. nei confronti della creditrice procedente V.R., ha dato atto della cessazione della materia del contendere sull’opposizione (per essersi le parti accordate in merito al pagamento del credito azionato dalla V.) e, quanto alle spese processuali del giudizio di merito sull’opposizione, le ha regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’opponente e condannandolo al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di Euro 1.617,60, oltre accessori;

il Dott. L.V. propone ricorso con quattro motivi, l’ultimo dei quali articolato in più censure;

V.R. si difende con controricorso;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

col primo motivo si deduce violazione del combinato disposto dell’art. 189 c.p.c., art. 281 sexies c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 2, per avere il giudice di merito tratto conseguenze rilevanti e decisive dalla mancata partecipazione del difensore dell’opponente all’udienza di precisazione delle conclusioni;

il motivo è inammissibile poichè l’affermazione contro la quale è rivolto non costituisce l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che, come si dirà, è basata sulla soccombenza virtuale determinata dall’infondatezza degli originari motivi di opposizione agli atti esecutivi;

va in proposito ribadito che è inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e, pertanto, non costituente una “ratio decidendi” della medesima. Infatti, una tale affermazione contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto di interesse (così Cass. n. 13068/07, nonchè, tra le altre, Cass. n. 22380/14);

col secondo motivo si deduce violazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 617 c.p.c., comma 2, art. 618 c.p.c., art. 624 c.p.c., commi 3 e 4, impugnando la sentenza nella parte in cui il giudice ha affermato che le spese della fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi avrebbero dovuto essere liquidate dal giudice dell’esecuzione;

il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile;

questa Corte ha avuto modo più volte di sottolineare che come detto anche nella sentenza impugnata – spetta al giudice dell’esecuzione la liquidazione delle spese della fase sommaria del giudizio oppositivo in corso di processo esecutivo, non soltanto quando si pronunci sulla sospensione dell’esecuzione (cfr. già Cass. n. 22033/11, secondo cui “Nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sè – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito”);

vero è che – nel caso di specie, non avendo il giudice dell’esecuzione provveduto sulle spese – il debitore esecutato, qui ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal giudice a quo, correttamente rivendica, dinanzi al giudice del merito dell’opposizione, la liquidazione delle spese non compiuta dal giudice dell’esecuzione: tuttavia, la soccombenza virtuale di cui si dirà trattando del quarto motivo comporta che il ricorrente non abbia interesse a lamentare la mancata liquidazione delle spese della fase sommaria (da parte sia del giudice dell’esecuzione che del giudice del merito), in quanto avrebbe tutt’al più potuto ottenere una compensazione (non certo una condanna a suo favore, attesa la detta soccombenza virtuale); per questo profilo, il motivo è perciò inammissibile per carenza di interesse;

col terzo motivo si deduce “violazione del combinato disposto di cui all’art. 132, n. 4 – art. 118 disp. att. c.p.c., con conseguente “nullità” della sentenza per carenza assoluta di motivazione”, perchè la sentenza è motivata per relationem al contenuto delle difese della parte opposta;

il motivo è infondato quanto alla mancanza di motivazione idonea a sorreggere la decisione di soccombenza virtuale, poichè essa è basata sulla constatazione del giudice che “nessuno dei motivi di nullità del pignoramento sollevati dall’opponente appare sorretto da apprezzabile fumus, come adeguatamente evidenziato dalle puntuali e convincenti difese di contrasto svolte dall’opposta ai punti D-E-F della memoria depositata il 6/05/2013” (cfr. pag. 4) e questa motivazione è adeguata ad evidenziare l’iter seguito per pervenire alle conclusioni (cfr. Cass. ord. n. 8294/11);

peraltro, questa Corte ha ripetutamente affermato che non è nulla la sentenza motivata per relationem agli atti di causa (cfr. Cass. n. 3920/11, tra le altre); tra questi vanno compresi anche gli atti di parte, le cui ragioni il giudice abbia dichiaratamente fatto proprie (cfr. Cass. S.U. n. 642/15) e rispetto alle quali ben può essere esercitato il diritto di difesa in fase di impugnazione (come dimostrato dal motivo di cui appresso);

col quarto motivo, deducendosi l’inidoneità e l’erroneità della motivazione per relationem, si censura l’affermazione del giudice circa l’infondatezza dei motivi di opposizione, lamentando il ricorrente errores in iudicando, per diverse violazioni di legge, riferibili a ciascuno dei motivi di opposizione originariamente proposti;

così si lamenta, con riferimento al primo originario motivo di opposizione agli atti: a) violazione dell’art. 567 c.p.c., artt. 2697,922,456,459,475,476,2648 e 2650 c.c., in riferimento alla mancata trascrizione di un atto di accettazione tacita dell’eredità del genitore da parte del debitore esecutato L.; b) violazione dell’art. 2648 c.c., commi 1 e 3, artt. 2650 e 2697 c.c., sempre in riferimento alla medesima questione, che avrebbe comportato l’improcedibilità dell’azione esecutiva; ancora si lamenta, con riferimento al secondo originario motivo di opposizione agli atti: violazione dell’art. 555 c.p.c. e L. 27 febbraio 1985, n. 52, art. 29, quanto alla asserita nullità del pignoramento per inesatta individuazione degli immobili pignorati, perchè erano stati indicati i dati catastali, ma non i confini;

infine si lamenta, con riferimento al terzo originario motivo di opposizione agli atti: violazione degli artt. 481,555,112 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., per mancata trascrizione del pignoramento nel termine di novanta giorni dalla notifica dell’atto di precetto;

con riferimento alla prima censura, va rilevato che la situazione dedotta dal ricorrente non avrebbe potuto comportare de plano l’improcedibilità dell’azione esecutiva, atteso che sarebbe stato necessario compiere apposite indagini volte ad escludere l’esistenza di atti di accettazione tacita trascrivibili ai sensi dell’art. 2648 c.c., comma 3 e, comunque, trattandosi di pignoramento di quota, sarebbe stato rimesso al giudice dell’esecuzione il giudizio circa l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 600 c.p.c. (in considerazione del fatto che la mancanza della formalizzazione di un atto di accettazione dell’eredità non rende, di per sè sola, invalida l’attività esecutiva che abbia avuto ad oggetto il bene compreso nel compendio ereditario, esponendo piuttosto l’acquirente al rischio di evizione – come da Cass. n. 11638/14, in motivazione; rischio, quest’ultimo, estremamente ridotto in caso di comunione ereditaria, come nella specie, comunque annullato in caso di divisione giudiziale, anche endoesecutiva); con riferimento alla seconda censura, va ribadito l’orientamento di questa Corte per il quale l’errore contenuto nell’atto di pignoramento sugli elementi identificativi del bene pignorato non è causa di nullità del pignoramento, tranne nel caso in cui comporti incertezza assoluta sul bene stesso. Comunque, l’art. 2826 c.c., come modificato dalla L. n. 52 del 1985, art. 13, non prevede più l’indicazione di almeno tre dei confini dell’immobile (cfr. Cass. n. 2110/14, anche in motivazione);

con riferimento all’ultima censura è sufficiente richiamare la sentenza di questa Corte n. 7998/15, con la quale – dando conto e superando anche l’orientamento richiamato in ricorsosi è affermato che, in materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento, pur componendosi di due momenti processuali, cui corrispondono i due diversi adempimenti della notifica dell’atto al debitore esecutato e della sua trascrizione nei registri immobiliari, è strutturato come fattispecie a formazione progressiva, nella quale la notificazione dell’ingiunzione al debitore segna l’inizio del processo esecutivo, rispetto al quale soltanto va verificata la tempestività del pignoramento ai sensi dell’art. 481 c.p.c., non essendo a questo scopo rilevante il momento di trascrizione del pignoramento;

in conclusione, il ricorso va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA