Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20872 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 23/10/2018, dep. 02/08/2019), n.20872

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6426-2018 proposto da:

L.M.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pompeo

Magno 2 B, presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Picone,

rappresentata e difesa dall’avvocato Orlando Mario Candiano;

– ricorrente –

contro

Ministero di Giustizia, (OMISSIS), domiciliato per legge in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte d’appello di Bari, depositata il

05/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/10/2018 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso depositato il 7/4/2017 da L.M.L. per chiedere il risarcimento del danno da irragionevole durata del giudizio in relazione al processo introdotto innanzi al Tar Puglia cui era seguita sentenza dichiarativa di difetto di giurisdizione nel 2009, successivamente riassunto avanti al Tribunale di Bari e definito con ordinanza del 14/4/2016 dichiarativa dell’incompetenza per territorio ed assegnazione del termine triennale per la riassunzione;

– l’adita Corte d’appello di Bari, in persona del giudice designato dichiarava l’inammissibilità della domanda rilevando che all’ordinanza del 14 aprile 2016 non era seguita la riassunzione nel termine perentorio di tre mesi cosicchè al momento del deposito del ricorso (in data 7/4/2017) risultava ampiamente decorso il termine di sei mesi per proporre il ricorso per la legge Pinto, termine che era iniziato il 14/7/2016 (tre mesi dopo l’ordinanza suddetta);

– proposta opposizione avverso tale decreto la Corte d’appello di Bari in composizione collegiale confermava con il decreto 3874 del 5/12/2017 il rigetto, respingendo l’opposizione sia per l’inammissibilità del ricorso che per l’infondatezza della domanda;

– con riguardo al primo profilo la corte rilevava come in data 7 aprile 2017 era già abbondantemente trascorso il semestre di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 4 per la presentazione della domanda di equa riparazione;

– nel merito perchè ai sensi dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c) Legge Pinto il processo estinto per mancata riassunzione e quindi per inattività della parte ex art. 307 c.p.c., faceva presumere, salva prova contraria, l’insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo;

– la cassazione di detto decreto è chiesta con ricorso notificato il 9 febbraio 2018 ed articolato sulla base di quattro motivi cui resiste con controricorso il Ministero di giustizia rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata – ai sensi dell’art. 370 c.p.c. – l’inammissibilità del controricorso del Ministero della Giustizia perchè notificato il 6/7/2018 e quindi oltre il termine di venti giorni dalla scadenza di quello stabilito per il deposito del ricorso ai sensi dell’art. 369 c.p.c. di venti gironi dalla notifica;

– poichè la notifica del ricorso è avvenuta il 4/2/2018 quella del controricorso sarebbe dovuta avvenire entro il 16 marzo 2018, con la conseguenza che la notifica avvenuta il 6/7/2018 è tardiva ed il controricorso inammissibile;

– per quanto concerne l’esame del ricorso, con il primo motivo si censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 laddove la norma è stata interpretata nel senso di non richiedere una decisione espressa di definizione del giudizio presupposto ai fini della decorrenza del termine semestrale per la domanda di riparazione;

– la corte avrebbe errato nel ritenere che il termine semestrale decorresse dal 14/7/2016 (scadenza del termine trimestrale per la riassunzione del giudizio avanti al giudice territorialmente competente) e non dalla data della inoppugnabilità dell’ordinanza di estinzione emessa, a seguito di apposita istanza ex art. 308 c.p.c., il 9/10/2016;

– il motivo non merita accoglimento, in ragione del consolidato orientamento di questa corte (cfr. Cass. 8543/2015; id. 26191/2013) che fa riferimento al momento in cui si verifica l’estinzione del processo e che non risulta efficacemente censurato dal richiamo ad altri pronunciamenti (cfr. Cass. 6185/2010 e 552/2017) che riguardano fattispecie diverse (cancellazione della causa dal ruolo e successiva instaurazione di giudizio di revocazione) e perciò non in termini;

– l’estinzione, infatti, opera di diritto come prescritto dall’art. 307 c.p.p., u.c., e la pronuncia emessa ai sensi dell’art. 308 c.p.c. ha natura dichiarativa e non costitutiva, riconosce cioè un effetto che si è prodotto alla scadenza del termine fissato alla parte per il compimento di un determinato atto che invece non viene compiuto;

– va pertanto ritenuta legittima la pronunciata inammissibilità della domanda per equa riparazione;

– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 sexies, lett. c.) nonchè degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere il decreto impugnato ritenuto l’insussistenza del pregiudizio poichè il ricorrente non avrebbe allegato prove a dimostrazione della sua concreta esistenza;

– il terzo motivo censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 11 disp. gen., per avere il decreto impugnato ritenuto applicabile al caso di specie – per il periodo dal 2009 al 2015 – l’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), introdotto dalla L. n. 208 del 2015 entrato in vigore il 1 gennaio 2016 ed applicato la presunzione di insussistenza del danno salvo prova contraria;

– con il quarto motivo si deduce l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2 sexies, lett. c), per violazione dell’art. 6 CEDU, artt. 24, 111 e 117 Cost. per contrasto con la normativa comunitaria e il diritto interno che ha evidenziato come ai fini dell’art. 6 CEDU conti solo la durata del giudizio non anche il suo esito, tanto che l’indennizzo spetta al soccombente ed al contumace;

– in relazione ai suddetti motivi, attinenti tutti ai presupposti sostanziali della domanda di equa riparazione, ne va rilevato l’assorbimento in ragione del rigetto del primo motivo e della conseguente conferma dell’inammissibilità del ricorso;

– in definitiva il ricorso è respinto;

– tuttavia, nulla va disposto sulle spese in ragione dell’inammissibilità del controricorso;

– essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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