Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20871 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. II, 30/09/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 30/09/2020), n.20871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12941/2016 proposto da:

D.L., D.B.C., D.B.V.,

D.B.E., e D.B.P., tutti rappresentati e difesi

dall’Avvocato FRANCESCO PAOLO SISTO, ed elettivamente domiciliati

presso lo studio dell’Avv. Francesco Altieri, in ROMA, VIA PIEMONTE

9;

– ricorrenti –

contro

D.C.S., C.A.M., e D.C.C.,

rappresentati e difesi dall’Avvocato CLAUDIO IADAROLA, ed

elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Bartolomeo

Dell’Orco, in ROMA, VIA FLAMINIA 962;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 279/2016 della CORTE d’APPELLO di BARI,

depositata in data 14/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

20/02/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 2.4.2007, D.C.S., C.A.M. e D.C.C., convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia D.B.C., D.B.E., D.B.V., D.B.P. e D.L..

Gli attori deducevano: di essere coniugi e figlia, rispettivamente usufruttuari e nuda proprietaria della villetta a schiera sita in (OMISSIS), in forza di atto di compravendita del 19.2.2003; che detto immobile si trovava a 5 metri dalla recinzione a confine con la proprietà dei convenuti; che questi ultimi stavano realizzando sul fondo di loro proprietà un fabbricato rurale in forza di concessione rilasciata a D.L. il 18.7.1991; che l’immobile dei convenuti distava dal confine 1,60 metri e, con concessione di variante del 4.3.1993, era autorizzata la costruzione di un portico con copertura a falde inclinate e manto in tegole e sottostante piano interrato adibito a cantina; che la concessione era evidentemente illegittima – e perciò doveva essere disapplicata – in quanto la costruzione avrebbe dovuto essere realizzata, secondo il PRG vigente all’epoca (PRG Benevolo del 1992), a 10 metri dal confine; che per giunta il portico era stato realizzato con una copertura in cemento armato e con manto in tegole, piana anzichè inclinata, con pilastri in cemento armato per consentire la sopraelevazione (e ciò era in seguito avvenuto); che sulla parete di confine risultavano pure aperte luci e vedute certamente non regolamentari attesa la distanza dal confine inferiore a 10 metri. Tanto premesso, chiedevano di accertare la violazione delle distanze nella realizzazione del portico, della sopraelevazione e nell’apertura delle luci e delle vedute, condannando i convenuti a demolire dette opere e a chiudere le luci e le vedute e a risarcire i danni conseguenti, con vittoria di spese.

Nel contraddittorio dei convenuti che resistevano alla domanda, rappresentando di aver ottenuto dal Comune provvedimento in sanatoria della sopraelevazione, il Tribunale di Foggia, espletata CTU, con sentenza n. 110/2011, depositata in data 21.1.2011, ritenuta la sussistenza della violazione lamentata, l’inapplicabilità alla fattispecie del principio di prevenzione invocato dai convenuti e la sussistenza di un danno in re ipsa, ordinava l’arretramento del portico fino alla distanza di 10 metri, l’eliminazione delle vedute illegittimamente aperte sul fondo degli attori e condannava i convenuti al risarcimento dei danni nella misura di Euro 2.000,00 per la violazione, oltre al rimborso delle spese.

Contro la sentenza proponevano appello D.B.C., D.B.E., D.B.V. e D.L. esponendo: che la costruzione del portico a piano terra si trovava a 1,555 metri dal confine e a 6,819 metri dalla costruzione degli appellati; che, pertanto, era conforme alle norme del c.c. richiamate dal PRG Rutelli vigente all’epoca in cui era stata realizzata la costruzione; che il primo Giudice avrebbe errato nel ritenere violate le distanze in riferimento al PRG Benevolo perchè non ancora vigente all’epoca della costruzione; che il primo Giudice non avrebbe considerato, nel dichiarare la difformità delle vedute alle prescrizioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, che detta norma opera nelle ipotesi di edificio già esistente; ciò avrebbe comportato la piena applicazione del principio di prevenzione ritenuto invece non operante dal primo Giudice; che la sopraelevazione del portico costituiva un’unica pertinenza del fabbricato sottostante; che, pertanto, per evitare indebolimenti strutturali della costruzione sottostante, poteva essere ordinata unicamente la chiusura delle luci in luogo dell’arretramento della costruzione, atteso che una parete chiusa risulterebbe comunque conforme alle prescrizioni in materia di distanze; che il primo Giudice avrebbe errato nel riconoscere un danno risarcibile agli appellati, atteso che, seppure è vero che il danno da violazione delle distanze è in re ipsa, è pure vero che non può prescindersi dalla valutazione in concreto dello stesso e che tale danno è escluso dal fatto che il fabbricato non è mai stato abitato.

Resistevano in giudizio gli appellati, spiegando appello incidentale diretto a ottenere la liquidazione di una maggiore somma del danno da violazione delle distanze, in conseguenza del pregiudizio subito al diritto alla luce e all’aria, nonchè una diversa quantificazione delle spese.

Con sentenza n. 279/2016, depositata in data 14.3.2016, la Corte d’Appello di Bari rigettava l’appello principale; in parziale accoglimento dell’appello incidentale, in riforma del capo 3 dell’impugnata sentenza, condannava in solido i convenuti al pagamento delle spese di lite del primo grado e della CTU, oltre alle spese di lite del secondo grado, compensandole tra D.B.P. e le altre parti.

Avverso tale sentenza D.L., D.B.C., V., E. e P. propongono ricorso per cassazione sulla base di un motivo; resistono D.C.S., C.A.M. e D.C.C., con controricorso; entrambe le parti hanno rispettivamente depositato memorie illustrative.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione o falsa applicazione dell’art. 873 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)”, in quanto la sentenza impugnata avrebbe errato nel non tenere conto del principio di prevenzione temporale, sotteso alla norma di cui all’art. 873 c.c., in base al quale il preveniente ha facoltà di costruire sul confine (Cass. n. 5892 del 1995; Cass. n. 7384 del 1986). Nel caso della sopraelevazione – che secondo la pacifica giurisprudenza costituisce nuova costruzione – il criterio della prevenzione non esclude che il preveniente sia tenuto al rispetto della sopravvenuta disciplina regolamentare integrativa di quella dettata dal codice civile, per cui, ove lo strumento urbanistico locale, successivamente intervenuto, abbia sancito l’obbligo inderogabile di osservare una determinata distanza dal confine, è da escludere il diritto a sopraelevare in allineamento all’originaria costruzione. I ricorrenti richiamano Cass. n. 3340 del 2002 che, in caso di realizzazione di pareti finestrate, prevede che la disciplina in tema di distanze vada trovata integrando le previsioni di cui al D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, con il principio di prevenzione, nei limiti in cui esso possa trovare applicazione, per cui ove il preveniente realizzi una parete finestrata a una distanza dal confine inferiore a 5 metri, il vicino non sarà tenuto ad arretrare la propria costruzione fino a rispettare la distanza di 10 metri, ma potrà imporre al preveniente la chiusura delle aperture. Si sottolinea altresì che l’art. 875 c.c., nel caso in cui il preveniente abbia costruito a una distanza inferiore alla metà di quella prescritta, prevede che l’acquisto della comunione del muro da parte del vicino sia subordinata al mancato esercizio da parte del preveniente del diritto di estendere il muro sino al confine. I ricorrenti sottolineano inoltre che, con la concessione edilizia n. 79 del 18.7.1991, avevano realizzato sul fondo di loro proprietà un fabbricato rurale adibito ad abitazione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli. In corso d’opera, in seguito alla richiesta per la realizzazione di un portico antistante il fabbricato in variante alla citata concessione edilizia, veniva rilasciata la concessione edilizia n. 12/1993. Con provvedimento del 19.10.2006 n. 110 era concesso permesso in sanatoria alla sopraelevazione del portico. Al contrario, il fabbricato dei resistenti era realizzato in virtù della concessione edilizia n. 117 del 7.4.2000 e n. 187 del 25.11.2002, quasi 10 anni dopo l’edificazione del fabbricato di proprietà dei ricorrenti. Si evidenzia che la realizzazione del fabbricato nel 1991 era avvenuta sotto la vigenza del “PRG Rutelli” che, in tema di distanza dai confini, demandava al codice civile (che all’art. 873 c.c., prevede che la distanza tra edifici debba essere non inferiore a 3 metri) e restava in vigore fino al 6.11.1992, quando il Consiglio Comunale di Foggia approvava il nuovo “PRG Benevolo”. Dalla CTU risulta che il fabbricato di proprietà dei ricorrenti, realizzato con la suddetta concessione edilizia e sotto la vigenza del PRG Rutelli, rispettava una distanza di 1,895 metri dal confine e 6,889 dal fabbricato dei resistenti. Il portico era stato realizzato, con concessione in variante n. 12 del 1993, approvata dalla Commissione Edilizia del Comune di Foggia in data 2.7.1992, a una distanza di 1,555 metri dal confine e 6,819 dal fabbricato dei resistenti e, quindi, nella piena osservanza del PRG Rutelli ancora vigente. I ricorrenti insistono nell’affermare la regolarità della costruzione in ordine alla parete finestrata e al portico. Deducono che secondo il CTU con la concessione edilizia n. 79/1991 erano state rispettate le distanze tra i confini, ma non tra le pareti finestrate del fabbricato dei ricorrenti e le pareti dei futuri edifici che sarebbero potuti sorgere sul fondo confinante. Da qui il Tribunale di Foggia, recependo le conclusioni del CTU, avrebbe erroneamente dichiarato la difformità della parete finestrata, seguendo il D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, che prevede la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. Invece, a detta dei ricorrenti, la normativa richiamata dovrebbe essere osservata solo nel caso in cui l’edificio antistante fosse esistente, mentre nella fattispecie il fabbricato di proprietà dei ricorrenti era stato realizzato precedentemente a quello dei resistenti. Di conseguenza, l’obbligo del rispetto della distanza di 10 metri si imponeva a carico dei resistenti, trovando piena applicazione il principio della prevenzione. Inoltre, il D.M. n. 1444 del 1968, deve essere osservato ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti. Invece, il fabbricato dei ricorrenti era stato realizzato sotto il PRG Rutelli, entrato in vigore nel 1963 e quindi precedentemente al D.M. del 1968. Infine, con riferimento al portico elevato al primo piano, esso era stato realizzato abusivamente, ma poi sanato con concessione n. 110/2006, trattandosi di un’unica pertinenza del fabbricato sottostante e non una nuova costruzione, in quanto tale sottratta al regime della concessione edilizia (rectius permesso di costruire).

1.1. – Il motivo, sotto tutti i suoi profili, non può essere accolto.

1.2. – In primo luogo va rilevato che il ricorso si basa sulla circostanza di mero fatto, secondo la quale la realizzazione del portico al piano terra antistante il fabbricato sarebbe avvenuta nella piena osservanza del PRG Rutelli in quel momento asseritamente ancora vigente, il quale, in tema di distanze legali, demandava al codice civile (art. 873 c.c.), per cui il fabbricato con il relativo portico sarebbe stato realizzato nella piena osservanza delle distanze legali. Viceversa la Corte distrettuale ha accertato che la costruzione del portico fosse avvenuta quando era già entrato in vigore il PRG Benevolo, atteso che la relativa concessione era stata rilasciata nei primi mesi del 1993, dopo l’adozione di tale strumento (novembre 1992); addirittura la costruzione risultando ultimata quando già le concessioni erano scadute (sentenza impugnata, pagg. 6/7).

Costituisce principio consolidato di questa Corte quello secondo cui l’apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, Cass. n. 6368 del 2019; Cass. n. 9275 del 2018; Cass. n. 5939 del 2018; Cass. n. 16056 del 2016). Sono infatti riservate al Giudice del merito l’interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell’attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il “peso probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di appello sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004).

1.3. – Inoltre, va rilevato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea valutazione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie); essendo dunque inammissibile una doglianza che fondi il presunto errore di sussunzione (e dunque un errore interpretativo di diritto) su una ricostruzione fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione, alla stregua di una alternativa interpretazione delle risultanze di causa (Cass. n. 9028 del 2019; Cass. n. 3923 del 2019; Cass. n. 3340 del 2019). Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. n. 24054 del 2017; ex plurimis, Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2016).

Pertanto, il motivo con cui si denunzia il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente impedendosi alla Corte di cassazione di verificare il fondamento della lamentata violazione.

1.4. – Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di errori di diritto individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrati attraverso una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 11501 del 2006; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 10295 del 2007; Cass. 2831 del 2009; Cass. n. 24298 del 2016).

Il controllo affidato a questa Corte non equivale, infatti, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche dal Cass. n. 25332 del 2014). Sicchè, in ultima analisi, tale motivo si connota quale riproposizione, notoriamente inammissibile in sede di legittimità, di doglianze di merito che attingono all’apprezzamento delle risultanze istruttorie motivatamente svolto dalla Corte di merito (Cass. n. 24817 del 2018).

D’altronde, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione, che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (ex plurimis, Cass. n. 10566 del 2019; Cass. n. 6519 del 2019).

2. – Ciò premesso, quanto alla asserita violazione dell’art. 873 c.c., con riferimento alla realizzazione del portico al piano terra vale il richiamo alla corretta valutazione di fatto operata dalla Corte di appello (v. sub 1.2.) secondo cui detta realizzazione era avvenuta nel 1993, sotto la vigenza del P.R.G. Benevolo e non già prima.

Peraltro, altrettanto correttamente, la Corte distrettuale ha altresì affermato che, comunque, avere eseguito la costruzione in conformità all’ottenuta concessione non escludeva la violazione delle prescrizioni in materia di distanze e quindi non pregiudicava il diritto del vicino alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni. E’ principio consolidato che, in tema di distanze nelle costruzioni, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell’ambito del rapporto pubblicistico tra Pubblica Amministrazione e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati, dal momento che il conflitto tra proprietari interessati in senso opposto alla costruzione deve essere risolto in base al diretto raffronto tra le caratteristiche oggettive dell’opera e le norme edilizie che disciplinano le distanze legali, tra le quali non possono comprendersi anche quelle concernenti la licenza e la concessione edilizia, perchè queste riguardano solo l’aspetto formale dell’attività costruttiva. Di conseguenza, è irrilevante la mancanza di licenza o concessione edilizia allorquando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le prescrizioni del codice civile e delle norme speciali senza ledere alcun diritto del vicino; così come l’aver eseguito la costruzione in conformità della ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione di dette prescrizioni e quindi il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (Cass. n. 17487 del 2014, richiamata dalla Corte di appello; conf. Cass. 4833 del 2019; Cass. n. 11685 del 2018; Cass. n. 10622 del 2017).

3. – In relazione alla parete finestrata, per la quale i ricorrenti si dolgono della mancata applicazione del principio di prevenzione, si evidenzia che già il Tribunale, nel riconoscere il diritto all’eliminazione delle vedute illegittime, aveva statuito che non potesse ritenersi operante il principio di prevenzione proprio perchè lo strumento urbanistico locale aveva operato in deroga rispetto agli artt. 873 e 875 c.c., stabilendo una determinata distanza dal confine, essendo tale distanza assoluta e, quindi, da rispettarsi anche se il fondo del vicino fosse inedificato (cfr. Cass. n. 24178 del 2004). La motivazione di primo grado è stata integrata dalla Corte d’Appello, la quale, in aggiunta alle considerazioni già svolte dal primo Giudice, ha rilevato che il principio di prevenzione possa operare solo in ipotesi di costruzione sul confine; in caso contrario, avrebbe dovuto ritenersi rimessa alla scelta unilaterale del preveniente l’osservanza o meno del distacco dal confine, svuotando in tal modo la disposizione di contenuto precettivo.

Nella fattispecie, i ricorrenti avevano costruito tenendosi a una distanza dal confine inferiore a quella prescritta dal regolamento locale, per cui non poteva operare alcuna prevenzione (la Corte di merito ha, in tal senso, correttamente richiamato Cass. n. 23693 del 2014, secondo cui il criterio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c., è derogato dal regolamento comunale edilizio allorchè questo fissi la distanza non solo tra le costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, salvo che lo stesso consenta ugualmente le costruzioni in aderenza o in appoggio, nel qual caso il primo costruttore ha la scelta tra l’edificare a distanza regolamentare e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine medesimo, ma non anche quella di costruire a distanza inferiore dal confine, poichè detta prescrizione ha lo scopo di ripartire tra i proprietari confinanti l’onere della creazione della zona di distacco). Detto principio è stato peraltro riaffermato dalle Sezioni unite (Cass. sez. un. 10318 del 2016); e ribadito da Cass. n. 15033 del 2019, per la quale, secondo unanime interpretazione di questa Corte, se i regolamenti edilizi stabiliscono espressamente la necessità di rispettare determinate distanze dal confine, vietando la costruzione sullo stesso senza consentire la facoltà di costruire in aderenza o in appoggio, non può trovare applicazione il principio della prevenzione, previsto dagli artt. 873 e 875 c.c. (v. anche Cass. n. 11664 del 2018).

In particolare, questa Corte ha chiarito che il criterio della prevenzione è derogato dal regolamento comunale edilizio ove esso fissi la distanza non solo tra costruzioni, ma anche delle stesse dal confine, tranne che, pur prevedendo tale metodo di misurazione, consenta le costruzioni in aderenza o in appoggio, per cui il primo costruttore ha la scelta tra costruire alla distanza regolamentare e costruire fino a occupare l’estremo limite del confine, ma non quella di costruire a distanza inferiore dal confine (Cass. n. 23693 del 2014).

4. – Del tutto coerente a siffatte argomentazioni risulta, dunque, la finale affermazione della Corte di merito secondo la quale era l’intero portico, compresa la sopraelevazione, a risultare costruito in violazione delle distanze, e conseguentemente a dover essere arretrato, anche nella ipotesi di chiusura delle finestre e delle vedute del vicino (sentenza impugnata, pag. 5). Ciò, in quanto la tassatività della prescrizione deriva dalla sua stessa ratio e dalla funzione svolta (la salvaguardia di imprescindibili esigenze igienico-sanitarie di interesse generale), per cui l’applicabilità al caso di specie della disposizione del D.M. n. 1444 del 1968, citato art. 9, avente efficacia di legge dello Stato, proviene dalla sua immediata precettività e inserzione automatica nel PRG allora vigente (Cass. sez. un. 20354 del 2013; conf. Cass. n. 3739 del 2018; Cass. n. 2848 del 2016; n. 15529 del 2015).

4.1. – Per quanto riguarda la sopraelevazione del portico, la Corte distrettuale ha, correttamente, osservato come, una volta accertato che esso era stato costruito durante la vigenza del PRG Benevolo (che prevedeva una distanza minima dal confine) e che era inoperante il principio della prevenzione, la stessa sorte dovesse seguire anche detta sopraelevazione. Rispetto alla quale, questa Corte ha ritenuto che la sopraelevazione, anche se di ridotte dimensioni, comporta sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti, e, quindi, anche per la disciplina delle distanze, come nuova costruzione (Cass. n. 20423 del 2019; Cass. n. 15732 del 2018; Cass. n. 5048 del 2018).

Sicchè, trattandosi di nuova costruzione, coerentemente la Corte d’Appello ritenuto che nella concessione era comunque garantita la salvezza dei diritti dei terzi, ragion per cui, l’aver eseguito la costruzione in conformità dell’ottenuta licenza o concessione non esclude di per sè la violazione delle prescrizioni in materia di distanze e quindi non pregiudica il diritto del vicino, a seconda dei casi, alla riduzione in pristino o al risarcimento dei danni (v. amplius, sub 2).

5. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore del difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario. Va emessa altresì la dichiarazione ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 5.400,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge, con distrazione in favore dell’avv. Claudio Iadarola, dichiaratosi antistatario. Ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello quello del ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

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