Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20871 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20871 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

ORDINANZA

c,

sul ricorso iscritto al n. 17404 del R.G. anno 2012

c,T

proposto da:
Barzan Maurizio – Reginato Anna Maria

domiciliati in ROMA, via

Tevere 44 presso l’avv. Francesco Di Giovanni che li rappresenta e
difende per procura in calce al ricorso unitamente agli avv.ti Giorgio
ricorrenti

Bressan e Franco Zambelli

contro
Veneto Strade s.p.a.
Veneto Infrastrutture Servizi s.p.a.

intimati –

avverso l’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. in data 06.06.2012
della Corte di Appello di Venezia ; udita la relazione della causa svolta
nella c.d.c del 02.07.2013 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE; presente il
P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del
Core che ha concluso come da relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nei termini di cui appresso.
I signori Barzan – Reginato, comproprietari di un’area di mq. 880 in catasto del Comune di Casale sul Sile al fol. 5 mapp. 766 occupata con
decreto 7.3.2011 – preso atto della indennità provvisoria offerta nella
somma di C 7.480, e, avendo ricevuto in data 22.11.2011 comunicazione della determinazione della stima definitiva fatta dalla CPE in C

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Data pubblicazione: 11/09/2013

7.550 – hanno proposto con ricorso 22.12.2011 innanzi alla Corte di
Venezia opposizione ex art. 54 dPR 327/2001 chiedendo determinarsi la
giusta indennità. Costituitasi la sola soc. Veneto Strade, eccipiente
l’improcedibilità del ricorso per mancata adozione del decreto di esproprio, la Corte adìta con ordinanza 29.6.2012 adottata ex art. 702 ter
c.p.c., considerato che ai sensi dell’art. 54 del T.U. la previa emissione
del decreto di esproprio era condizione di procedibilità della domanda e
che tale condizione non si era avverata, ha dichiarato improcedibile il

sto ricorso con due motivi il 7.11.2012 al quale non hanno opposto difese le società intimate. Il ricorso ad avviso del relatore, e previa acquisizione dell’A.R. delle raccomandate di notificazione dell’atto, dovrebbe
ritenersi meritevole di accoglimento avendo la Corte di Venezia commesso la denunziata violazione dell’art. 54 dPR 327/2001.
OSSERVA
Il Collegio, dato atto della acquisizione degli A.R. delle due raccomandate contenenti il ricorso (in data 12 e 16.11.2012) va accolto alla stregua
delle esatte considerazioni articolate in relazione.
In primo luogo si rileva che il provvedimento è ricorribile per cassazione, trattandosi di decisione che conclude il giudizio in unico grado se pur
per ragioni processuali.
Venendo alla questione posta nei motivi, si osserva che la Corte di Venezia ha ritenuto che la previsione di cui all’art. 54 del T.U. di cui al dPR
327/2001 oltre a contenere il termine perentorio per la proposizione
della opposizione alla stima, decorrente dalla emissione del decreto o
dalla successiva stima definitiva (Cass. 4880/2011), contenesse anche
una previsione di improponibilità di domanda oppositoria se anteriore
alla emissione del decreto, sull’evidente, ma errato, assunto che detta
emissione dovesse considerarsi presupposto processuale della domanda.
Tale assunto è privo di fondamento posto che sempre e solo di opposizione alla stima si tratta, che la stima definitiva ben può precedere e
non seguire il decreto di esproprio (come avvenuto nella specie), che
nulla nel testo e nella ratio della previsione autorizza a ritenere che il
decreto di esproprio sia divenuto, con le nuove previsioni del T.U., presupposto processuale della domanda,

che la condizione dell’azione,

quale era ed è il decreto rispetto al procedimento di determinazione della giusta indennità, implica che sulla indennità stessa non ci si possa
pronunziare ove al momento della pronunzia il decreto ancora difetti
(Cass. 11406/2012), che non emerge in alcun modo che alla data di

2

ricorso. Per la cassazione di tale ordinanza gli interessati hanno propo-

emissione dell’ordinanza impugnata (5.6.2012) , la Corte di Venezia avesse già concluso la fase cognitiva istruttoria.
Su tali basi il ricorso merita di essere accolto, con la cassazione
dell’ordinanza ed il rinvio alla stessa Corte per la decisione sulla domanda alla stregua del principio sopra indicato (e per regolare le spese in via
definitiva).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per

Così deciso nella c.d.c. della Sesta sezi ne Civile il 2.07.2013.

le spese, alla Corte di Appello di Venezi in diversa composizione.

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