Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20871 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. III, 10/10/2011, (ud. 09/06/2011, dep. 10/10/2011), n.20871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9604-2010 proposto da:

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE TEDESCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato TITO LOSITO, giusta mandato

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

BARASSI COSTRUZIONI EDILI SPA, in persona del suo Amministratore

unico, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CHIODA MASSIMO,

giusta procura speciale in calce al ricorso notificato;

– controricorrenti –

contro

M.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 574/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

10/02/09, depositata il 20/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. RAPFAELLA LANZILLO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Il 12 aprile 2011 è stata depositata in Cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

“1.- Con sentenza n. 574/2009, depositata il 26 febbraio 2009, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Monza, nella parte in cui ha condannato M.M. a risarcire i danni subiti da P.A. per infiltrazioni d’acqua provenienti dall’appartamento di proprietà del M.. Ha invece riformato la sentenza medesima, nella parte in cui aveva condannato al risarcimento dei danni, in solido con il M., anche la s.p.a. Barassi, chiamata in causa dal convenuto quale esecutrice dei lavori nel corso dei quali si sono verificate le infiltrazioni d’acqua.

La Corte di appello ha assolto la Barassi ed ha condannato il P. e il M., in via fra loro solidale, a rimborsare alla terza chiamata le spese dei due gradi del giudizio.

Il P. propone tre motivi di ricorso per cassazione.

Resiste la B. con controricorso.

2.- Con il primo motivo, denunciando violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta di essere stato condannato in solido al rimborso delle spese processuali alla Barassi, sul rilievo che quest’ultima è stata chiamata in causa in garanzia dal convenuto M., il quale soltanto ha proposto domande nei confronti della stessa, domande che sono state rigettate. Richiama la giurisprudenza per cui le spese processuali spettanti al terzo chiamato in causa dal convenuto non possono essere poste a carico dell’attore.

2.1.- Il motivo è manifestamente fondato.

Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rifuse dalla parte soccombente, e tale deve considerarsi quella che abbia azionato nei confronti dello stesso una pretesa rivelatasi infondata. Ne consegue che l’attore, il quale abbia visto accolta la domanda proposta contro il convenuto, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa dal convenuto medesimo, qualora venga rigettata la domanda di manleva formulata da quest’ultimo (Cass. civ. Sez. 3, 9 aprile 2001 n. 5262;

Idem, 25 maggio 2004 n. 10023; Idem, 10 giugno 2005 n. 12301).

L’attore può essere tenuto responsabile solo nel caso in cui la chiamata in causa sia stata resa necessaria dal suo stesso comportamento – in ipotesi, dalle tesi da lui sostenute o dalle domande da lui proposte – e queste siano risultate infondate (Cass. civ. n. 12301/2005 cit.).

Nulla di ciò risulta nel caso di specie, sicchè erroneamente la sentenza di appello ha posto le spese a carico dell’attore.

3.- Parimenti fondato è il secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia violazione degli artt. 91 e 106 cod. proc. civ., per avere la Corte di appello omesso di pronunciare sulla sua domanda di condanna del M. a rifondergli le spese di appello.

Il P. aveva formulato specifica domanda di essere tenuto indenne da ogni conseguenza economica pregiudizievole, nel caso di accoglimento dell’appello proposto dalla Barassi, con rifusione delle spese del grado.

La Corte di appello ha del tutto omesso di pronunciare in proposito.

Correttamente rileva il ricorrente che essa avrebbe dovuto condannare al rimborso il M., che ha opposto indebita resistenza all’appello della Barassi ed è rimasto soccombente.

4.- Il terzo motivo, che lamenta vizi di motivazione sui capi sopra indicati, risulta assorbito.

5.- Propongo che il ricorso sia accolto, con procedimento in camera di consiglio”.

La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e ai difensori delle parti.

– Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Il Collegio, all’esito dell’esame del ricorso e degli atti, ha condiviso la soluzione e gli argomenti esposti nella relazione.

Il primo ed il secondo motivo di ricorso debbono essere accolti, restando assorbito il terzo motivo.

La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinchè decida la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati nei pp. 2.1 e 3 della relazione.

6.- il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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