Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20871 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18542-2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI

AGRIGENTO, in persona del Direttore, elettivamente domiciliata in

ROMA, C.SO D’ITALIA 102, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI

PASQUALE MOSCA, rappresentata e difesa dall’avvocato SALVATORE

CUCCHIARA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO FAMIGLIA, POLITICHE SOCIALI E LAVORO DELLA REGIONE

SICILIANA, in persona dell’Assessore pro tempore, DIREZIONE

TERRITORIALE DEL LAVORO DI AGRIGENTO, in persona de legale

rappresentante, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

contro

R.A.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 282/2016 del TRIBUNALE di AGRIGENTO,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con la sentenza impugnata il Tribunale di Agrigento ha accolto l’opposizione di R.A.G. nei confronti di Riscossione Sicilia S.p.A. e dell’Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana, oltre che della Direzione Territoriale del Lavoro di Agrigento, qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dichiarando “priva di giuridica efficacia” la cartella di pagamento impugnata dalla R., perchè ha ritenuto che non vi fosse la prova della notificazione della cartella medesima e “degli atti ad essa necessariamente prodromici”;

avverso la sentenza, pubblicata il 18 febbraio 2016, Riscossione Sicilia S.p.A. propone ricorso con tre motivi;

l’Assessorato Famiglia Politiche Sociali e Lavoro della Regione Siciliana e la Direzione Territoriale del Lavoro di Agrigento hanno notificato unico controricorso, con il quale hanno prestato adesione ai motivi di ricorso;

non si è difesa R.A.G.;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

col primo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 138 c.p.c., comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla prova della notificazione della cartella di pagamento, fornita dalla ricorrente mediante produzione in giudizio della relazione di notificazione redatta dal messo notificatore, con consegna dell’atto nelle mani della destinataria;

col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione della L. 20 novembre 1982, n. 890, artt. nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla prova della notificazione degli atti presupposti fornita dagli enti impositori;

col terzo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e omesso esame di circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, in riferimento all’affermazione del giudice a quo secondo cui sarebbe stato onere degli enti impositori e dell’Agente della Riscossione fornire la prova dell’esistenza e dell’ammontare dei crediti;

i motivi sono manifestamente fondati;

con riferimento all’ultimo motivo (attinente a questione che va qualificata come relativa ad opposizione all’esecuzione, ma rispetto alla quale il ricorso per cassazione è ammissibile poichè il giudice a quo ha espressamente qualificato l’opposizione come disciplinata dall’art. 617 c.p.c.), vanno ribaditi i seguenti principi di diritto, affermati da questa Corte di Cassazione, in situazioni processuali analoghe alla presente:

– l’estratto di ruolo è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l’ammontare della pretesa creditoria (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15). Precisamente, il ruolo è il titolo esecutivo in forza del quale l’Agente della Riscossione esercita il diritto di procedere esecutivamente (arg. il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 49) ed il ruolo, in quanto posto a base della riscossione coattiva, fornisce il riscontro dei dati indicati nella cartella esattoriale; questa, infatti, in conformità al relativo modello ministeriale, contiene l’indicazione del credito così come risultante dal ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, (così Cass. n. 24235/15, in motivazione);

– l’estratto del ruolo non è una sintesi del ruolo operata a sua discrezione dallo stesso soggetto che l’ha formato, ma è la riproduzione di quella parte del ruolo che si riferisce alla o alle pretese impositive che si fanno valere nei confronti di quel singolo contribuente con la cartella notificatagli (così Cass. n. 11141/15 e n. 11142/15 cit.);

– ne consegue che l’estratto di ruolo “costituisce idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito azionato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito” (Cass. n. 11141 e n. 11142/15 cit.);

– ne consegue altresì che spetta all’opponente, non all’ente impositore nè all’Agente della Riscossione, fornire la prova dell’inesistenza o dell’estinzione del credito iscritto a ruolo, nei limiti dell’ammissibilità della relativa contestazione riguardante la legittimità dell’iscrizione a ruolo;

– il terzo motivo va perciò accolto;

– con riferimento al primo motivo di ricorso riguardante le modalità di notificazione della cartella di pagamento ed i relativi oneri probatori, vanno inoltre ribaditi i principi di diritto di cui appresso:

– la notificazione della cartella di pagamento emessa per la riscossione di sanzioni amministrative, ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod., è disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26. Anche dopo la modificazione apportata a quest’ultima norma con il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 12, la notifica può essere eseguita direttamente da parte dell’esattore mediante raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. n. 12351/16, nonchè Cass. n. 6395/14), ovvero, come accaduto nella specie, avvalendosi di messo notificatore;

– in tema di notifica della cartella esattoriale il D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e della relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento ovvero, ove esistente, della relazione di notificazione (quando, appunto, la notificazione sia fatta dall’ufficiale giudiziario o dal messo notificatore), non essendo necessario che l’agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve ritenersi ritualmente consegnata a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo provi di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione (così Cass. n. 9246/15, nonchè Cass. n. 24235/15 e Cass. n. 15795/16, tra le più recenti; ancora, sulla presunzione di conoscenza anche Cass. n. 15315/14);

– infine, non vi è alcun onere per il concessionario di conservare ed esibire la cartella di pagamento, poichè, in tema di esecuzione esattoriale, qualora la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l’agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all’agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa (Cass. n. 10326/2014). La cartella esattoriale non è altro che la stampa del ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo (così Cass. n. 12888/15, nonchè Cass. n. 24235/15);

– analoghi principi valgono con riferimento alla notificazione degli atti presupposti, che spetta agli enti impositori, sicchè se l’opponente abbia specificamente contestato che questi atti non siano stati notificati- il giudice dell’opposizione deve effettuare la relativa verifica sulla base della prova delle notificazioni offerta appunto dagli enti impositori;

poichè il Tribunale di Agrigento non si è attenuto ai principi di cui sopra, il ricorso va accolto;

la sentenza va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, per la decisione sull’opposizione proposta da R.A.G., previo esame dei documenti prodotti dalle parti opposte, secondo i principi sopra enunciati;

si rimette al giudice di rinvio anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata. Rinvia al Tribunale di Agrigento, in persona di diverso magistrato, cui demanda di decidere anche in merito alle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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