Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20871 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 16/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20871

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13195-2015 proposto da:

CREA SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata in ROMA presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, e rappresentata e difesa dall’avvocato

FABIO CIULLI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R. ELETTROFORNITURE INDUSTRIALI DI R.S. & C SNC,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLA FALCONIERI 100, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA FIECHI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE MACCIOTTA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 191/2014 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 25/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. La R. Elettroforniture Industriali di R.S. & C. S.n. c. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari la CREA S.r.l. deducendo di avere effettuato in favore della convenuta delle forniture di materiale elettrico tra il 1993 ed il 1998 per un valore di Lire 70.000.000.

Aggiungeva che avendo richiesto il pagamento, la convenuta aveva proposto un piano di rientro con emissione di effetti cambiari che in parte erano tornati insoluti, tanto da essere stata costretta a richiederne il fallimento.

Tuttavia, a seguito della cessione di un proprio credito da parte della convenuta, aveva desistito dalla richiesta di fallimento, ma nonostante le rassicurazioni della convenuta, residuava un credito insoddisfatto di Euro 20.881,22 di cui chiedeva la condanna al versamento.

Si costituiva la CREA S.r.l. che contestava la fondatezza della domanda, sostenendo di non avere ricevuto forniture per l’importo indicato in citazione e deduceva di non avere mai inviato la missiva del 6/8/1999 con la quale, a detta dell’attrice, aveva riconosciuto il debito nei confronti della controparte.

Il Tribunale adito con la sentenza n. 3634 del 3/12/2010 ha accolto la domanda rilevando che effettivamente la convenuta con la raccomandata del 6/8/1999 inviata via fax all’attrice aveva riconosciuto il proprio debito per l’importo di Lire 55.000.000 superiore a quanto richiesto in giudizio, evidenziando altresì che la sottoscrizione in calce alla ricognizione di debito non era stata validamente disconosciuta. La Corte d’Appello di Cagliari con la sentenza n. 191 del 25 marzo 2014 ha rigettato l’appello della CREA S.r.l.

Quanto all’eccezione di difetto di legittimazione attiva (rectius titolarità del rapporto) sollevata dall’appellante sul rilievo che il credito fatto valere rientrava tra quelli oggetto della cessione del ramo d’azienda intercorso tra la stessa attrice e la R. S.p.A., la Corte distrettuale rilevava che, come si ricavava dalla stessa lettura dell’atto in esame, i crediti ceduti erano riferibili alla CREA ed alla CREA S.n.c. e cioè a soggetti giuridici diversi dall’appellante.

Quanto al merito della controversia, ed in relazione al motivo di gravame che investiva il disconoscimento della ricognizione di debito effettuata dalla stessa convenuta, la sentenza d’appello osservava che la contestazione effettuata dalla società non era conforme ai requisiti di specificità e precisione che la giurisprudenza esige per la validità del disconoscimento ex art. 214 c.p.c., il che imponeva di reputare efficace e vincolante la lettera invocata dall’appellata.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre la Crea S.r.l. in liquidazione sulla base di due motivi.

La R. Elettroforniture Industriali di R.S. & C. s.n.c. resiste con controricorso.

2. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 la violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 c.c. e ss. quanto all’interpretazione dell’atto di cessione di ramo di azienda intercorso tra la controricorrente e la R. S.p.A.

Si assume che erroneamente i giudici di appello avrebbero affermato che la CREA di cui si fa menzione negli allegati all’atto di cessione sarebbe soggetto diverso dalla ricorrente, senza tenere conto che in realtà si tratta del medesimo soggetto con la stessa partita IVA e che nel corso degli anni ha subito delle modifiche societarie.

Inoltre della questione era stato investito già in precedenza il Tribunale di Cagliari che con decreto del 15/11/2013 aveva rigettato il ricorso di fallimento proposto dalla R. S.n.c. ritenendo che non fosse più titolare di ragioni di credito nei confronti della CREA S.r.l., e proprio per effetto della cessione del ramo d’azienda.

Il motivo è infondato.

In tal senso deve preliminarmente ribadirsi che l’eccezione sollevata sul punto dall’appellante nel corso del giudizio di appello non attiene correttamente alla legittimazione, ma piuttosto alla titolarità attiva del rapporto giuridico dedotto in giudizio, e come tale, alla luce di quanto chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. n. 2951/2016) rientra tra le questioni rilevabili di ufficio dal giudice se risultanti dagli atti di causa. Infatti, poichè la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spetta all’attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto.

Ne deriva che le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall’attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l’eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l’allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti.

Posti tali principi ai quali il Collegio intende dare continuità, e tornando al caso in esame, disattesa la deduzione della controricorrente secondo cui la contestazione mossa in appello da parte della convenuta avrebbe concretato un’eccezione in senso stretto preclusa ex art. 345 c.p.c., va però evidenziato che tale contestazione, sebbene in contrasto con l’atteggiamento di non contestazione avuto sul punto da parte della convenuta nel corso del giudizio di primo grado (nel quale non si era dubitato dell’appartenenza del diritto azionato alla società attrice), è stata supportata in appello con una produzione documentale.

Rileva la Corte che, anche a voler soprassedere sull’ammissibilità della produzione documentale in appello ex art. 345 c.p.c., in ogni caso i giudici di secondo grado, conformemente alle indicazioni fornite dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, senza arrestarsi nella risoluzione della controversia all’applicazione del principio di non contestazione, hanno valutato il materiale probatorio offerto dalla convenuta, ritenendo che lo stesso fosse inidoneo a corroborare il convincimento circa l’avvenuta cessione del credito dedotto in giudizio da parte dell’attrice in data anteriore all’introduzione della causa.

In tal senso, e partendo proprio dalla disamina del contenuto dell’atto di cessione di ramo d’azienda, hanno richiamato le pagine degli allegati in cui si rinveniva il nominativo “CREA”, rimarcando però come in un caso a tale nominativo fosse associata una ragione sociale diversa da quella della società appellante e come in altra parte mancasse la specificazione del tipo sociale della debitrice il cui credito era stato ceduto.

Da tali elementi la sentenza gravata ha quindi tratto il convincimento, evidentemente in fatto, in quanto frutto dell’attività di interpretazione e valutazione delle risultanze istruttorie, demandata in maniera esclusiva al giudice di merito, che il credito oggetto di causa fosse estraneo rispetto a quelli interessati dalla cessione del ramo d’azienda.

A fronte di tale valutazione, la ricorrente si limita apoditticamente a riferire che i soggetti indicati nell’atto di cessione avrebbero la stessa partita IVA della ricorrente (ma senza indicare da dove trarre la controprova di tale affermazione) così come altrettanto generica è l’affermazione secondo cui vi sarebbero state delle modifiche societarie che avrebbero portato al mutamento della ragione sociale.

Quanto poi alla pretesa efficacia nel giudizio del decreto emesso dal Tribunale di Cagliari con il quale sarebbe stato rigettato il ricorso di fallimento proposto dalla società attrice, proprio sul presupposto che il credito fatto valere sarebbe stato trasferito alla cessionaria del ramo d’azienda, in disparte la regola secondo cui (cfr. Cass. n. 16411/2018) il provvedimento di rigetto dell’istanza di fallimento è privo di attitudine al giudicato e non è configurabile una preclusione da cosa giudicata, bensì una mera preclusione di fatto (conf. Cass. n. 23478/2011; Cass. S.U. n. 26181/2006), va evidenziato che già in appello la società appellata, in risposta alla deduzione della controparte, aveva precisato che successivamente la Corte d’Appello di Cagliari, in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di fallimento, aveva confermato sì il rigetto, ma ritenendo tuttavia che la società istante fosse ancora titolare del diritto di credito fatto valere, sia in sede contenziosa che in sede fallimentare, e sulla scorta di argomentazioni analoghe a quelle sostenute dalla Corte d’Appello nella pronuncia in questa sede gravata.

In definitiva, deve ritenersi che stante l’assoluta genericità con la quale si denuncia la violazione dei canoni di interpretazione legale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., non avendo parte ricorrente specificamente indicato quali siano state le regole ermeneutiche violate ed in che modo ciò sia avvenuto, nel complesso il motivo si risolva unicamente in una sollecitazione alla Corte a pervenire ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, sul presupposto, che però non può avere seguito in sede di legittimità, che quella offerta dal giudice di merito non sia appagante e conforme alle aspettative della parte.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione delle norme in tema di disconoscimento dell’atto di ricognizione di debito.

Assume la ricorrente che la Corte d’Appello ha confermato sul punto la valutazione già espressa dal Tribunale secondo cui la contestazione della sottoscrizione dell’atto in esame non sarebbe avvenuta validamente da parte della convenuta.

I giudici di appello nel richiamare la giurisprudenza di legittimità che impone alla parte che intenda disconoscere la propria sottoscrizione, ancorchè senza il ricorso a forme solenni, la chiara manifestazione di volontà di contestare l’appartenenza della sottoscrizione, prospettando inequivocabilmente alla controparte la necessità di dover proporre domanda di verificazione dell’autenticità della sottoscrizione del documento, al fine di potersene avvalere, hanno evidenziato che l’appellante, a seguito della produzione della missiva, sicuramente contenente un riconoscimento del debito, si era limitata a sostenere di non avere inviato la missiva, effettuando quindi una contestazione che non risulta univocamente riferibile alla appartenenza della sottoscrizione, ma che adduce una prospettazione difensiva del tutto differente da un disconoscimento.

Assume, invece la ricorrente che la deduzione contenuta nella propria comparsa di risposta, secondo cui la lettera in questione non risultava essere mai stata inviata alla controparte, equivarrebbe ad una valida manifestazione della volontà di disconoscere la sottoscrizione, palesandosi quindi erronea la soluzione raggiunta nella pronuncia gravata.

Anche tale motivo va disatteso.

In tal senso rileva il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui In tema d’interpretazione degli atti processuali (nella specie, comparsa di costituzione asseritamente contenente disconoscimento di firma), la parte che censuri il significato attribuito dal giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 c.c. e ss., la cui portata è generale, o il vizio di motivazione sulla loro applicazione, indicando altresì nel ricorso, a pena d’inammissibilità, le considerazioni del giudice in contrasto con i criteri ermeneutici ed il testo dell’atto oggetto di erronea interpretazione (così Cass. n. 16057/2016).

Con specifico riferimento poi a scritture provenienti da società, come nel caso di specie, correttamente i giudici di merito hanno richiamato l’insegnamento di questa Corte per il quale (cfr. Cass. n. 3620/2010) il disconoscimento, perchè sia validamente effettuato e sia idoneo ad onerare l’avversario (che insista ad avvalersi dello scritto) di richiederne la verificazione, necessita di un’articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati od identificabili, atteso che, nel caso della persona giuridica, assistita da una pluralità di organi con il potere di firmare un determinato atto, sussistono più sottoscrizioni qualificabili come proprie dell’ente, laddove il tenore della comparsa di risposta della ricorrente non consente di intravedere la specificità richiesta dalla norma.

Va altresì ricordato che (cfr. Cass. n. 12448/2012) il disconoscimento della propria sottoscrizione, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., sebbene non debba far ricorso a forme solenni, deve avvenire in modo formale ed inequivoco, essendo quindi inidonea a tal fine una contestazione generica oppure implicita, perchè frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa versione dei fatti, non potendosi quindi tacciare di illogicità o palese incoerenza la conclusione dei giudici di merito, secondo cui il negare di avere inviato la missiva de qua non implicava anche la volontà di disconoscere la sottoscrizione.

Va quindi ribadito il principio secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 1537/2018) la valutazione circa la specificità e determinatezza del disconoscimento costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (conf. Cass. n. 18042/2014).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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