Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20870 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20870 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

ORDINANZA

0.

sul ricorso iscritto al n. 16484 del R.G. anno 2012

proposto da:
Isa Luciano-Belforti Sergio – Villa Vittorio – Bombelli Michele
Francesco –

Bacchetta Casimiro – Bottelli Paola maria –

Benedetti Fiamma Maria – Gallieni Maurizio Alberto – Mondini
Trissino da Lodi Agostino Domenico – Lorenzini Ivo – Lanzani
Alessandro Primo – La Penna Rosamaria – Pisati Girgio Cardinale Michele – Pittarello Chiara – Artale Francesco Maniezzo Massimo – Confalonieri Roberto – Monzani Roberta
Elisabetta – Moioli Maurizio Federico n.q. di erede di Borella Elena
-Polidoro Giovanna – Bernardi Massimo – Lanfranchi Marco
Crippa Leonardo – Sacchi Francesco – Panina Andrea Armando
Minciotti Giuseppe -Levi Patrizia – Chiusano Giovanna

tutti

domiciliati in ROMA, via San Tommaso D’Aquino 47 presso l’avv.
Michele Bonetti che li rappresenta e difende per procure in calce al
ricorso unitamente all’avv. Umberto Cantelli

ricorrenti –

contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri – M.I.U.R. – Ministero della
Salute – Ministero dell’Economia e delle Finanze dom.ti in Roma via
dei Portoghesi presso l’Avvocatura dello Stato che li rappresenta e
difende per procura a margine del controricorsy
avverso la sentenza n. 233 in data

contro ricorrenti .01.2012 della Corte di

C..r.

Data pubblicazione: 11/09/2013

«v`

Appello di Roma ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c del
02.07.2013 dal Cons.Dott. Luigi MACIOCE;udito l’avv.U.Cantelli;
presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Sergio Del Core che ha aderito alla relazione.
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Il dr. Luciano ISA , unitamente ad altri 48 medici specializzatisi prima

Roma il PdCdM ed i Ministeri indicati in intestazione per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dalla tardiva ricezione delle direttive dell’UE
che prevedevano compensi adeguati per l’attività di specializzazione
medica e quindi per ottenere il compenso commisurato a quello poi previsto dal d.lgs. 257 del 1991. Le Amministrazioni si costituirono eccependo la prescrizione del credito ed il Tribunale con sentenza 5.2.2008
accolse l’eccezione di prescrizione. La pronunzia venne impugnata dagli
interessati con deduzione della violazione degli artt. 2935-2946-2948
c.c. e le amministrazioni si costituirono con comparsa di risposta nella
quale insisterono, oltre che nel diniego di giurisdizione del G.O., nella
eccepita prescrizione. La Corte di Appello di Roma con sentenza
18.1.2012 ha rigettato l’appello affermando che l’appello stesso – volto a
contestare esclusivamente la dichiarata prescrizione – non allegava la
documentazione afferente la effettiva partecipazione della parte appellante ai corsi di specializzazione negli anni di riferimento ma si limitava
solo alla produzione di dichiarazioni individuali sostitutive di atto di notorietà afferenti i corsi frequentati, l’Ateneo e la data di conseguimento
del diploma. Ad avviso della Corte di merito tale vaghezza non faceva
scattare l’onere di contestazione ex art. 167 c.p.c. che si sarebbe ingenerato invece solo ove l’atto amministrativo-diploma fosse stato depositato Ricorrono i medici indicati denunziando con vari motivi la grave
ultrapetizione commessa in presenza di un itinerario processuale che aveva visto non contestata la specifica ed analitica (vd. a pag. 5 punto A
ricorso) allegazione della partecipazione ai corsi di specializzazione. Resistono le Amministrazioni. Il relatore ha proposto l’accoglimento. I ricorrenti hanno depositato memoria finale adesiva alla relazione.
OSSERVA
La doglianza espressa in ricorso, come esattamente rilevato dal relatore,
appare manifestamente fondata, ritenendo il Collegio doversi dare continuità all’indirizzo posto con la recente ordinanza 7412 del 2013 di questa Corte. Ed infatti, trovandosi la Corte di Appello, dopo la dovero-

2

dell’anno 1991/1992, convennero il 5.3.2009 innanzi al Tribunale di

sa riforma della prima sentenza per la prescrizione erroneamente dichiarata (vd. al proposito Cass.

1917 e 1812 del 2012), ad esaminare nel

merito la domanda risarcitoria-indennitaria proposta, essa non avrebbe
potuto constatare la assoluta assenza di allegazione dei presupposti della prestazione resa, posto che nella specie era indiscutibile che la allegazione vi era stata in via analitica per tutte le condizioni rilevanti per
l’insorgenza del diritto. In primo grado e nella comparsa d’appello
l’Amministrazione non aveva contestato specificamente il fatto che gli

tesa era già compiutamente definito, sulla base delle allegazioni di ciascuno degli attori , in un tal quadro potendosi ritenere pacifici tutti i fatti fondanti la domanda e non consentita alcuna valutazione sull’onere
probatorio residuo (in tema si vedano Cass. 13830 del 2004, 5488 del
2006, 8389 del 2009 e 3951 del 2012).
L’erronea statuizione della Corte, presumibilmente attagliantesi ad un
regime della non contestazione ex art. 167 cp.c. anteriore alla novellazione

ex lege

353/1990 (Cass.

20211/2012 — 3727/2012 —

20681/2009), sta nell’aver imposto, per ingenerare l’obbligo di contestazione specifica del convenuto, che i fatti allegati dovessero essere non
solo, come nella specie, allegati con precisione, ma anche…. documentati
(pag. 7), se pur per la specifica quanto irrilevante ragione che si sarebbe
trattato di un atto amministrativo (e qui dimenticandosi che la documentazione ex lege della qualità avrebbe comportato la prova diretta e precostituita della stessa, senza dar luogo alla dinamica della prova per non
contestazione). D’altro canto, pare appena il caso di rilevare che ad una
citazione del 2005 non poteva contrapporsi una difesa in comparsa sol
limitata alla eccezione di prescrizione senza accettare che, disattesa detta eccezione, il giudice del merito avrebbe potuto ritenere affatto provati i presupposti soggettivi del diritto vantato. Si cassa la sentenza e restano, ovviamente, assorbite le questioni afferenti il merito della pretesa
(motivi sub F pag. 16 e segg. del ricorso).
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in
diversa composizione.
Così deciso nella c.d.c. della sesta se ione Civile, il 2.7.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

attori erano medici già specializzati, e che il quadro fattuale della pre-

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