Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20870 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20870

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 25568 del r.g. anno 2010 proposto da:

D.J. – D.L.z. domiciliati in ROMA, Via

dell’Acqua Traversa n. 195 con l’avv. DAPEI Enrico che i rappresenta

e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2819 in data 28.06.2010 della Corte di Appello

di Roma; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del

14.07.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito, per i

ricorrenti, lavv. E. Dapei; udito il P.M., in persona del Sost. Proc.

Gen. Dott. SGROI Carmelo, che ha aderito alla relazione.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso:

CHE i cittadini (OMISSIS) J. e D.L. convennero innanzi al Tribunale di Roma il Ministro dell’Interno chiedendo il loro, il 5.12.1940 ed il 3.5.1946, da madre (OMISSIS), G. R., nata ad (OMISSIS), la quale con il coniugio con il cittadino (OMISSIS) D.S. aveva perso la cittadinanza italiana ai sensi del R.D. n. 555 del 1912, art. 10 e quindi riacquistata ex nunc il 5.10.1996 solo per effetto della dichiarazione resa della L. n. 151 del 1975, ex art. 219; CHE il Tribunale con sentenza 3.06.2008 pur affermata la documentata condizione di figli di cittadina italiana che con il coniugio con straniero prima dell’1.1.1948 aveva perso la sua cittadinanza, ha negato il diritto alla luce delle norme vigenti. CHE i D. hanno proposto appello ma la Corte di Roma, non costituitasi l’Amministrazione intimata, lo ha rigettato con sentenza 28.06.2010 affermando:

Che era ben nota la nuova giurisprudenza della S.C. a mente della quale, stante l’incostituzionalità delle norme a suo tempo dichiarata, doveva essere riconosciuta la cittadinanza italiana a donna che la avesse perduta prima dell’1.1.1948 per effetto di coniugio ed indipendentemente dalla posteriorità della sua dichiarazione di riacquisto, sì che anche per il figlio di costei – al quale si trasmetteva lo status di cittadino – doveva considerarsi essere maturato il relativo diritto.

Che però nella specie mancava la prova dei presupposti per l’insorgenza del diritto e cioè il matrimonio della pretesa madre con il cittadino turco D.S. e che gli appellanti fossero figli della sig.ra G.R., già cittadina (OMISSIS).

CHE infatti, secondo la Corte di Roma, era stato prodotto certificato di matrimonio tradotto in lingua inglese recante i nomi di R. R. e D.B.S. dal quale non emergeva “niente di utile” nonchè certificato di nascita della appellante dal quale non emergeva il cognome della madre, documentazione dalla quale, in difetto di istanze di istruttoria degli interessati, non emergeva con certezza che la G. fosse la sign.ra R. indicata nel certificato come madre degli esponenti (neanche essendo certo che in Turchia, nei pubblici registri, la moglie fosse sempre indicata con il cognome del marito). CHE per la cassazione di tale sentenza J. e D.L. hanno proposto ricorso 27.10.2010 al quale l’intimata Amministrazione non ha opposto difese; CHE ad un ricorso per cassazione avverso provvedimento pubblicato, come nella specie, il 28.06.2010, devono essere applicate le disposizioni di cui all’art. 360 bis c.p.c., introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47.

CHE non fondata appare la doglianza afferente la preclusione che avrebbe impedito alla Corte di Roma di rivalutare negativamente la documentazione acquisita (quella nascente dal fatto che l’accertamento della prova documentale della nascita degli esponenti dalla Gabai, cittadina italiana prima dell’1.1.1948, sarebbe stato effettuato dal Tribunale e non contestato in appello dalla contumace Amministrazione), posto che l’accertamento del fatto storico antecedente dell’applicazione delle norme non è suscettibile di costituire giudicato interno (Cass., n. 3434 del 2011). CHE, di contro, ed indiscutibile essendo il noto quadro di diritto in favore degli odierni ricorrenti (Cass. n. 4446, n. 17548 e n. 18089 del 2009 e n. 3175 del 2010) appaiono cogliere nel segno le censure di incompletezza, illogicità e violazione di legge appuntate sulla motivazione di “insufficienza probatoria” perchè: A) in un quadro di non contestazione della documentazione allegata e sulla quale il Tribunale si era pronunziato in termini di attendibilità, non poteva gravarsi i richiedenti dell’onere di iniziativa istruttoria completiva; B) la valutazione di incompletezza documentale o di equivocità del contenuto testuale della documentazione doveva essere seguita dalla indicazione alla parte dell’esigenza di completare o chiarire la documentazione stessa; C) la delicatezza della questione sottoposta, connessa a diritto di primaria rilevanza costituzionale quale quello di cittadinanza, avrebbe comunque dovuto indurre il giudice del merito ad attivare i suoi poteri di richiesta officiosa di informazioni nei confronti del Ministero degli Esteri, al fine di appurare quei profili afferenti la registrazione di stato civile in Turchia sui quali quel giudice nutriva dubbi. CHE la incompletezza ed incongruità della motivazione viziano dunque in modo rilevante il decisum).

Diritto

OSSERVA

A criterio del Collegio la relazione esposta merita piena condivisione, sì che devesi cassare la sentenza impugnata.

Contrariamente alla opinione espressa dal difensore dei ricorrenti in memoria e discussione, non può procedersi a decisione nel merito posto che le valutazioni e le iniziative officiose rimesse al giudice del merito non sono ammissibili in sede di decisione ex art. 384 c.p.c. e che esse sono decisive ai fini della risoluzione della questione posta dalla parte istante. Dovrà quindi il giudice del rinvio riesaminare il gravame astenendosi dal commettere gli errori e valutando la possibilità di richiedere informazioni alla P.A. nei sensi indicati nella relazione (punti A.B.C – parte qui sottolineata), quindi e conclusivamente decidendo la causa e regolando le spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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