Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20870 del 06/09/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017), n. 20870
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18328-2016 proposto da:
L.C.D., L.E., elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA G. NICOTERA 29, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE TERRIBILE, rappresentati e difesi dall’avvocato SAVERIO
VERNA;
– ricorrenti –
nonchè contro
C.F.P., GROUPAMA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2611/2016 del TRIBUNALE di BARI, depositata
l’11/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA
LUCIANA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
CHE:
con la sentenza impugnata, il Tribunale di Bari, sezione stralcio – articolazione di Altamura, ha rigettato l’appello proposto da L.C.D. contro la sentenza del Giudice di Pace di Altamura che aveva rigettato la domanda avanzata dal L., in proprio e quale genitore esercente la potestà sul figlio L.E., nei confronti di C.F.P. e di Groupama Assicurazioni S.P.A. per i danni sofferti da entrambi a seguito di un incidente stradale che sosteneva essersi verificato in data (OMISSIS) per il tamponamento del ciclomotore da lui condotto;
il Tribunale, dopo aver esaminato la deposizione dell’unico testimone escusso in primo grado ed averne ritenuto l’inattendibilità, ha concluso che non vi fosse la prova che il sinistro si fosse effettivamente verificato e che fosse stato il comportamento del conducente del veicolo di proprietà del convenuto, rimasto contumace, a causare il danno posto a fondamento della domanda; ha perciò confermato il rigetto della domanda, respingendo il gravame, e compensando le spese di lite;
L.C.D. ed L.E. propongono ricorso con due motivi;
gli intimati non si difendono;
ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
il decreto è stato notificato come per legge.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
CHE:
col primo motivo si deduce il vizio di “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (art. 347 c.p.c., e art. 360 c.p.c., n. 3). Erronea e contraddittoria valutazione delle risultanze istruttorie”, per avere il giudice ritenuto inattendibile il testimone, ed avere perciò confermato il rigetto della domanda, malgrado il teste avesse descritto la dinamica del sinistro, e malgrado il convenuto responsabile non si fosse costituito e non avesse nemmeno reso l’interrogatorio formale deferito;
col secondo motivo si deduce “erronea applicazione delle norme di diritto”, conseguente ad “una falsa interpretazione dei fatti di causa”;
anche a voler prescindere dall’inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso in punto di contenuto della prova per interpello e per testi (cfr. Cass. n. 5043/09, tra le altre), i motivi sono comunque inammissibili poichè non è deducibile in sede di legittimità il vizio di omesso esame, in tutto o in parte, di risultanze istruttorie o l’asserita pretesa loro erronea interpretazione da parte del giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n. 4053/14 ed altre);
parimenti inammissibile è la censura relativa alla valutazione di inattendibilità del testimone, riservata al giudice di merito (cfr., da ultimo, Cass. n. 16056/16), così come è a lui riservata anche la valutazione concernente la mancata risposta all’interrogatorio formale (cfr., tra le altre, Cass. ord. n. 10099/13 e Cass. n. 5290/08);
peraltro, gran parte delle affermazioni contenute nel ricorso non tengono conto di quanto in senso contrario affermato dal giudice di merito, come le ragioni per le quali il testimone è stato reputato inattendibile (che non sono quelle, o solo quelle, esposte in ricorso), così come le ragioni per le quali è stata reputata non decisiva la mancata risposta all’interrogatorio formale);
il ricorso va dichiarato inammissibile;
non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità poichè gli intimati non si sono difesi;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 luglio 2017.
Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017