Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2087 del 29/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2087 Anno 2018
Presidente: AMENDOLA ADELAIDE
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26041 del ruolo generale
dell ‘anno 2016, proposto

da
IMBRIANI Claudio (C.F.: MBR CLD 51R04 F839L)
rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Giovannelli
(C.F.: GVN GNN 44D10 G491L) e Fabrizio Imbardelli (C.F.:
MBR FRZ 53M11 D086X)
-ricorrentenei confronti di
FCA ITALY S.p.A. (C.F.: 07973780013), in persona del
rappresentante per procura, Monica Borgi
rappresentata e difesa dall ‘avvocato Carlo Gufoni (C.F.: GFN
CRL 56H26 E625S)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ge nova n. 822/2016, pubblicata in data 20 luglio 2016 (e che si
dichiara notificata in data 6 settembre 2016);
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio
in data 4 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa
Claudio Imbriani ha agito in giudizio nei confronti di FIAT
Group Automobiles S.p.A. (oggi FCA Italy S.p.A.) per ottenere
il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza del

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P,

Data pubblicazione: 29/01/2018

difettoso funzionamento di un dispositivo di sicurezza (air
bag) di una autovettura dalla stessa prodotta.
La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Massa.
La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di
primo grado.
Ricorre l’Imbriani, sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso FCA Italy S.p.a..

cazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato improcedibile o comunque manifestamente infondato.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il
decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
380-bis, comma 2, c.p.c..
Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. È pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del
ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte del ricorrente, della copia autentica della sentenza impugnata (che lo
stesso dichiara essergli stata notificata in data 6 settembre
2016 a mezzo P.E.C.) con la relazione di notificazione, in violazione dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
Risulta infatti prodotta una semplice copia del provvedimento
in questione, certificata conforme all’originale contenuto nel
fascicolo informatico, ma non la copia della relazione della notificazione, munita di attestazione di conformità all’originale
ricevuto in via telematica dal destinatario della notificazione in
oggetto, sottoscritta dal legale stesso, come sarebbe stato necessario, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53
(cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17450 del 14/07/2017, Rv.
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È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli-

644968 – 01: «in tema di ricorso per cassazione, qualora la
notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con
modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della
copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del
ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre
copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata
pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mit-

con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali
digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini
queste ultime presso la cancelleria della Corte»;

cfr. anche,

nel medesimo senso: Sez. 3, Sentenza n. 15177 del 20 giugno 2017, non massimata; successivamente, sempre nel medesimo senso: Sez. 6-3, Ordinanza n. 26613 del 2017; Sez.
6-3, Ordinanza n. 26612 del 2017; Sez. 6-3, Ordinanza n.
26606 del 2017 Sez. 3, Sentenza n. 26520 del 2017; Sez. 3,
Ordinanza n. 25429 del 2017; Sez. 6-2, Ordinanza n. 24422
del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 24347 del 2017; Sez. 3, Ordinanza n. 24292 del 2017; Sez. 3, Sentenza n. 23668 del
2017).
È appena il caso di osservare in proposito che, diversamente
da quanto sostenuto da parte ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., la copia della
relazione di notificazione, munita di attestazione di conformità
all’originale telematico sottoscritta dal legale ai sensi dell’art.
9 della legge 21 gennaio 1994 n. 53, non risulta prodotta neanche dalla parte controricorrente (che in allegato al controricorso ha esclusivamente prodotto la copia della sentenza impugnata, del tutto priva di attestazione di conformità, nonché
una copia analogica della sola ricevuta di avvenuta consegna
del messaggio di posta elettronica relativo alla notificazione in
questione, anch’essa comunque priva della attestazione di
conformità all’originale telematico).
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tente ex art. 3-bis, comma 5, della I. n. 53 del 1994, attestare

Il ricorso è pertanto improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c..
2. Anche a fini di completezza espositiva, è opportuno far presente che il ricorso risulta comunque manifestamente infondato.
Con il primo motivo si denunzia «Art. 360 n. 5 c.p.c. – omessa, insufficiente e comunque contraddittoria motivazione su

ne art. 116 c.p.c.».
Con il secondo motivo (rubricato come III) si denunzia «erronea motivazione su un fatto decisivo per il giudizio – violazione art. 360 n. 4 c.p.c.».
Tali motivi, che hanno ad oggetto la ricostruzione del fatto ed
il nesso di causa tra il difetto del prodotto denunziato
dall’attore e il danno da questi subito, sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.
Sono inammissibili nella parte in cui denunziano vizi di motivazione non più deducibili come motivo di ricorso per cassazione in base alla attuale formulazione (applicabile alla fattispecie in ragione della data di pubblicazione della sentenza
impugnata) dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
Sono manifestamente infondati nella parte in cui è denunziata
violazione dell’art. 116 c.p.c., avendo i giudici di merito valutato correttamente il materiale probatorio, in base al loro prudente apprezzamento, senza alcuna violazione della disciplina
in ordine al valore legale delle prove.
In sostanza, i motivi in esame si risolvono nella contestazione
di accertamenti di fatto svolti dalla corte di appello sulla base
della corretta valutazione dei fatti storici emergenti
dall’istruttoria e adeguatamente motivati, e nella inammissibile richiesta di una nuova e diversa valutazione delle prove.

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un fatto decisivo per il giudizio – violazione e falsa applicazio-

Con il terzo motivo (rubricato come IV) si denunzia «omesso
esame sulle richieste istruttorie formulate – art. 360 n. 5,
c.p.c.».
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Il ricorrente non ha provveduto a chiarire il contenuto effettivo
delle richieste istruttorie che assume di aver formulato in primo grado, e non ha neanche specificato se tali richieste, che

mo grado, erano poi state reiterate in sede di precisazione
delle conclusioni, se esse erano state oggetto di espressa pronunzia da parte del giudice di primo grado, se detta pronunzia
era stata oggetto di specifico gravame e se comunque le richieste in oggetto erano state nuovamente avanzate anche in
sede di precisazione delle conclusioni in grado di appello.
3. Il ricorso è dichiarato improcedibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base
del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:

dichiara improcedibile il ricorso;

condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole per ciascuno di essi in complessivi C 3.000,00,
oltre C 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versaRic. n. 26041/2016 – Ad. 4 dicembre 2017 – Ordinanza – Pagina 5 di 6

assume proposte con la memoria istruttoria depositata in pri-

mento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 4 dicembre 2017.
Il presidente

Adelaide AMENDOLA

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