Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2087 del 28/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 28/01/2011), n.2087

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

cui domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12.

– ricorrente –

contro

P.P.D., residente in (OMISSIS),

rappresentato e difeso per procura in calce al controricorso

dall’Avvocato Papa Salvatore, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avvocato Domenico Siciliano in Roma, via San

Sebastianello n. 9.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 23/24/08 della Commissione tributaria

regionale della Sicilia, depositata il 18 marzo 2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del dott. Marcello

Matera.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letto il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n. 23/24/2008 del 18.3.2008 della Commissione regionale della Sicilia, che aveva accolto il ricorso proposto da P.P.D., socio della SAGEA – Studio Associato Geologia Applicata, per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui l’Ufficio, a seguito della rettifica del reddito del predetto Studio associato, aveva rideterminato il suo reddito per l’anno 1996;

letto il controricorso del contribuente;

vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato Dott. Mario Bertuzzi, che ha concluso per la fondatezza del ricorso, osservando che:

– “l’unico motivo di ricorso, lamentando la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14 D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, denunzia la nullità della sentenza per mancato rispetto del principio dell’integrità del contraddittorio, assumendo che il giudizio con cui viene impugnato l’accertamento relativo al reddito di un’associazione tra professionisti interessa necessariamente tutti i soci e l’associazione medesima”;

– “il motivo appare ammissibile, tenuto conto della congruità del quesito di diritto con cui si conclude, nonchè fondato alla luce dell’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008 – applicabile, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti – secondo cui il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicchè, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado; rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti;

ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che all’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, che, pur formatosi con riferimento alle società di persone, appare applicabile, per l’identità del regime normativo (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5), anche alle associazioni;

che, pertanto, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione delle sentenze di primo e di secondo grado e rinvio della causa dinanzi al giudice di primo grado affinchè, adempiuti i necessari adempimenti per assicurare l’integrità del contraddittorio, pronunci sul merito del ricorso introduttivo; che le ragioni della decisione integrano giusti motivi di compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e quella di primo grado e rinvia la causa alla Commissione tributaria provinciale di Agrigento. Compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2011

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