Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20869 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 28312/2018 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Belsiana n. 71, presso lo

studio dell’Avvocato Mario Occhipinti, rappresentata e difesa dagli

Avvocati Maurizio Ascione Ciccarelli, e Silvana Nardelli, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) s.r.l. e O.P.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2323/2018 della Corte d’appello di Venezia,

pubblicata il 27/8/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/4/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi;

lette le conclusioni scritte, D.L. n. 137 del 2020, ex art. 23, comma

8-bis, inserito dalla Legge di Conversione n. 176 del 2020, del

P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni

Battista Nardecchia, che chiede rigettarsi il ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Verona, con sentenza del 30 maggio 2018, dichiarava il fallimento di (OMISSIS) s.r.l. su istanza di O.P..

Quest’ultimo, dopo aver stipulato con (OMISSIS) s.r.l. un contratto immobiliare di compravendita avente a oggetto un’unità abitativa, aveva ottenuto dal Tribunale di Verona una sentenza, passata in giudicato, che dichiarava la nullità del negozio e condannava la promittente venditrice a restituirgli gli acconti versati.

2. La Corte d’appello di Venezia, a seguito del reclamo presentato da (OMISSIS) s.r.l., nel rilevare che la debitrice aveva contestato soltanto in fase di impugnazione il superamento della soglia di fallibilità quanto all’attivo patrimoniale, riteneva che non vi fosse prova dell’esistenza di un errore nell’appostazione all’attivo dell’immobile residuo e, preso atto della conclamata insolvenza in cui versava la debitrice, rigettava l’impugnazione proposta.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 27 agosto 2018, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando tre motivi di doglianza.

Gli intimati O.P. e fallimento di (OMISSIS) s.r.l. non hanno svolto difese.

La sesta sezione di questa Corte, inizialmente investita della decisione della controversia, ha rimesso la causa a questa sezione per la trattazione in pubblica udienza.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, sollecitando il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione della L. Fall., art. 1,artt. 2424 e 2426 c.c., in quanto la Corte di merito, con motivazione apparente e contraddittoria, avrebbe ritenuto di valutare la posta dell’attivo patrimoniale costituita da un immobile secondo i formali risultati di bilancio, fondati sui valori di mercato, anziché in base al suo reale costo storico.

4.2 Il secondo mezzo lamenta, a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la nullità della decisione poiché la stessa avrebbe negato valore probatorio alla perizia di stima giurata prodotta dalla reclamante con una motivazione inconciliabile e apparente, confondendo la rideterminazione dell’attivo patrimoniale richiesta in base al costo storico con una rideterminazione in base a un nuovo valore di mercato del bene stesso; in questa prospettiva la Corte distrettuale avrebbe percepito in maniera scorretta il contenuto della perizia prodotta, commettendo un errore censurabile in sede di legittimità a mente dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

4.3 Il terzo motivo di ricorso prospetta, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dei principi del giusto processo di cui agli artt. 24 e 111 Cost., perché la Corte distrettuale ha ritenuto non assolto l’onere della prova in capo alla reclamante, negando però l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio volta a verificare la sussistenza del parametro di cui alla L. Fall., art. 1, lett. a); nel contempo il mezzo si duole, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi da parte della Corte territoriale e dell’adozione di una motivazione inadeguata e apparente rispetto al principio di presunzione di veridicità dei bilanci.

5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili. 5.1 L’onere della prova del mancato superamento dei limiti di fallibilità previsti dalla L. Fall., art. 1, comma 2, grava sul debitore, atteso che questa disposizione pone come regola generale l’assoggettamento a fallimento degli imprenditori commerciali e, come eccezione, il mancato raggiungimento dei presupposti dimensionali indicati all’interno della norma (Cass. 625/2016).

Al fine di dimostrare i requisiti di non fallibilità previsti dalla norma in discorso i bilanci non assurgono a prova legale e il debitore può assolvere l’onere che su di lui incombe con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle proprie scritture contabili come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (Cass. 25025/2020).

Il debitore, quindi, può certo fare ricorso a strumenti probatori alternativi ai bilanci già approvati e depositati nel registro delle imprese onde dimostrare di rientrare nell’ambito dell’esenzione dal fallimento.

I dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono però sempre soggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore resta onerato della dimostrazione della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017) e subisce le conseguenze dell’eventuale mancato assolvimento in maniera appropriata di un simile onere probatorio.

Allo stesso modo il debitore ha la possibilità di discostarsi dai dati di bilancio già depositati e contestare la loro corretta formazione, dato che gli stessi – come detto – non hanno valore di prova legale, ma una simile difesa necessita di essere accompagnata dagli elementi probatori utili a dimostrare nella maniera più appropriata il mancato superamento dei limiti di fallibilità e, comunque, rimane sempre soggetta a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito.

5.2 Nel caso di specie la società debitrice ha dedotto, soltanto in sede di reclamo, la necessità di rettificare i dati di bilancio da lei stessa in precedenza prodotti rispetto all’indicazione dell’attivo patrimoniale, facendo riferimento al criterio del costo storico rispetto a una singola posta.

Una simile tesi difensiva, seppur proposta in maniera del tutto legittima (in ragione del peculiare effetto devolutivo che caratterizza il giudizio di reclamo, nel quale è sempre ammessa l’allegazione di fatti nuovi idonei a sovvertire l’esito del procedimento svoltosi davanti al tribunale fallimentare; Cass. 5520/2017), rimaneva tuttavia soggetta alla valutazione della Corte di merito in ordine all’attendibilità degli elementi addotti a suo suffragio.

Il collegio di merito ha preso in esame la prospettazione compiuta dalla compagine reclamante, ma non l’ha condivisa nei suoi tratti essenziali e fondanti, al di là delle imprecisioni terminologiche utilizzate, ritenendola imperniata su un criterio di riclassificazione non affidabile, dato che era avvalorato da una perizia di parte “dal tenore del tutto sommario”, “frutto di valutazioni alquanto soggettive” e giustificata da una base di calcolo priva di “riscontri oggettivi di sorta” (pag. 7).

I primi due motivi di ricorso risultano quindi inammissibili perché, più che evidenziare una criticità in punto di diritto in capo alla decisione impugnata (tenuto conto, in particolare, che la Corte di merito non ha affatto negato l’applicazione dei principi di diritto richiamati dal reclamante), manifestano un dissenso rispetto a un apprezzamento di fatto sulla congerie istruttoria che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte.

5.3 Ne’ è possibile sostenere che la sentenza impugnata contenga, a questo proposito, una motivazione apparente o contraddittoria o si fondi su un errore di percezione della prova offerta, dato che la Corte di merito, dopo aver esattamente rilevato il criterio di riclassificazione proposto e il contenuto della perizia di parte prodotta (alle pagg. 5 e 6), ha spiegato in maniera inequivoca di ritenere un simile documento inidoneo a suffragare la tesi sostenuta con il reclamo, per il suo carattere sommario e la mancanza di riscontri oggettivi.

In questo modo è stata offerta la rappresentazione dell’iter logico-intellettivo seguito per arrivare alla decisione, con argomentazioni obiettivamente idonee a far conoscere il ragionamento seguito dal collegio di merito per la formazione del proprio convincimento (Cass., Sez. U., 22232/2016).

5.4 Identica sorte spetta al terzo motivo di doglianza.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l’altro principio a mente del quale il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa (si vedano in questo senso, ex plurimis, Cass. 72/2011, Cass. 10007/2008, Cass. 4407/2006).

Nel caso di specie la Corte di merito, dopo aver registrato l’incompletezza degli elementi istruttori posti a sua disposizione (per la mancanza vuoi di riscontri oggettivi dei criteri di calcolo utilizzati all’interno della perizia di stima, vuoi degli elementi necessari a una completa rielaborazione dello stato patrimoniale per il triennio previsto dalla L. Fall., art. 1, comma 2), ne ha ricavato l’impossibilità di procedere all’approfondimento istruttorio richiesto in ragione della sua natura esplorativa, così intendendo sostenere che la consulenza non avrebbe potuto procedere alla verifica della bontà della tesi della reclamante se non andando a sopperire a un deficit probatorio imputabile alla stessa parte.

Simili argomenti, esenti da vizi logico-giuridici (dato che la consulenza tecnica non è certo destinata ad esonerare le parti dalla prova dei fatti dalle stesse dedotti e posti a base delle rispettive richieste, né costituisce uno strumento finalizzato a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati; Cass. 30218/2017), esplicitano valutazioni rientranti nei compiti istituzionali del collegio del reclamo e non possono essere riviste nel merito in questa sede (neppure con riferimento al disposto della L. Fall., art. 18, comma 10, perché il ruolo di supplenza previsto da questa norma costituisce una facoltà necessariamente discrezionale, sicché il suo mancato esercizio non determina l’illegittimità della sentenza e, ove congruamente motivato, non è sindacabile in questa sede di legittimità; Cass. 24721/2015).

5.5 Peraltro, la Corte di merito (a pag. 8) ha tratto dalla tesi sostenuta dalla stessa reclamante (che pretendeva di operare una riclassificazione mirata di una sola posta di bilancio) un argomento che si ripercuoteva invece a suo danno, ritenendo che siffatta prospettazione fosse idonea a minare l’intera attendibilità dei bilanci prodotti.

Si tratta di una valutazione di generale inattendibilità dei bilanci avente carattere autonomo rispetto agli argomenti in precedenza esposti nella decisione impugnata, non sindacabile nel merito in questa sede, essendo rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, e idonea a compromettere nel suo complesso la valenza probatoria di tali documenti, rimanendo così a carico del debitore le conseguenze del mancato assolvimento in termini adeguati dell’onere probatorio che su di lui gravava a mente della L. Fall., art. 1, comma 2. Ne discende un’ulteriore ragione di inammissibilità di tutti i motivi dedotti a proposito del primo ordine di ragioni offerto.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza delle censure mosse a una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass. 11493/2018, Cass. 2108/2012).

6. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

La mancata costituzione in questa sede delle parti intimate esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

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