Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20869 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20869 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

sul ricorso iscritto al n. 16123 del R.G. anno 2012

0. 4–

proposto da:
TERNA-Rete Elettrica Nazionale s.p.a. domiciliata in ROMA, via
Francesco Denza 15 presso l’avv. Stefano Mastrolilli con gli avv.ti
Filomena Passeggio e Ugo De Vivo che la rappresentano e difendono per
procura a margine del ricorso

ricorrente

contro
TOTO Evelina- TOTO Castrenzio- TOTO Patrizia — TOTO Flora —
TOTO Angelina — TOTO Bambina,
avverso

intimati –

la sentenza n. 90 in data 31.03.2012 della Corte di Appello

di Campobasso ; udita la relazione della causa nella c.d.c del

24.07

.2013 dal Cons. Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del
Sost. Proc. Gen. Dott. Sergio Del Core che ha condiviso la relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha proposto accogliersi il ricorso ed ha ricostruito la vicenda
nei termini di cui appresso.
Con citazione del 10.4.2000 Giuseppe TOTO, proprietario di fondi in Pettoranello del Molise che, per mq. 7.980, erano stato asserviti da due elettrodotti installati per opera di Terna s.p.a. ma senza l’adozione nei
termini di legge di alcun decreto di asservimento, convenne innanzi al
Tribunale di Isernia la società chiedendone la condanna al pagamento
delle somme dovute per indennità di servitù e di occupazione. Il Tribu-

C.. T _

Data pubblicazione: 11/09/2013

naie con sentenza 24.6.2005, costituitasi Terna che chiedeva la costituzione coattiva di servitù, e disposta ed acquisita CTU, accolse la riconvenzionale e dichiarò costituita la servitù per l’esercizio degli elettrodotti
autorizzati con decreti del P.R.Molise 4254/1983 e 291/1997, contenenti
dichiarazioni di p.u., quindi condannando Terna a pagare all’attore le
somme di € 531,67-159,94-79,08 per le chieste indennità. La sentenza
è stata appellata dagli eredi TOTO che hanno chiesto, previa rinnovazione di CTU, la condanna al pagamento della maggior somma di € 26.000.

decisione ha condannato Terna a pagare € 25.606 oltre interessi dalla
domanda. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Terna con articolato
ricorso del 25.6.2012 su tre motivi non resistito dagli eredi Toto.
OSSERVA
Premessa la correttezza della notifica del ricorso in unica copia per i sei
intimati assistiti dallo stesso difensore (SU 29280/2008), ritiene il Collegio di dover pienamente condividere la relazione ex art. 380 bis cpc
Come evidenzia il ricorso, nel primo, assorbente motivo, dei tre da Terna
articolati , quello che denunzia violazione degli artt. 111 Cost e 132
c.p.c., la motivazione della sentenza impugnata consta di questi passaggi:
A) Al par. 5 pag. 6 la sentenza afferma che l’appello è fondato e va accolto per quanto di ragione. La Corte condivide e fa propria la relazione
di CTU dell’ing.Pettine, congruamente argomentata e scevra di vizi logici,
non contrastata da alcuna relazione di CTP. Alla relazione di CTU – che
per comodità di lettura si riporta per intero – si rinvia per il puntuale riferimento ai criteri applicati ed ai calcoli eseguiti
B) Le pagine da 7 a 24 della sentenza sono costituite dalla stessa relazione di CTU, semplicemente riprodotta fotograficamente (anche

nel-

la sottoscrizione del CTU e nel timbro del professionista).
C) I punti 6 e 7 a pag. 25 della motivazione si limitano, il primo, a precisare che sull’importo accertato dal CTU correranno gli interessi legali e
che l’importo è al lordo del quantum liquidato in primo grado e, il secondo, a regolare le spese a carico di Terna.
E’ ben vero che l’adesione del giudice del merito alle valutazioni peritati
può essere secca e non motivata ed è anche vero che la scelta di mero
inglobamento di tali valutazioni non appare di per sé invalidante il decisum ( semmai essa attingendo solo profili di “estetica istituzionale”), ma
è anche vero che non è consentito al giudicante di merito:
1) Abdicare totalmente al proprio ruolo di decidere i punti di rilievo in
diritto della controversia (abdicazione realizzatasi nella specie con la
2

La Corte di Campobasso con sentenza 31.3.2012 in riforma della prima

riproduzione delle “opinioni” del CTU sulle norme applicabili per determinare 1″indennità di asservimento di aree, e con la scelta di applicare il
valore venale, post rimozione dell’art. 5 bis, senza neanche interrogarsi
sulla natura dell’area asservita).
2) Prestare acritica adesione alla CTU affermando erroneamente
(come sopra) l’assenza di alcuna relazione di CTP (di contro depositata
da TERNA in replica alla CTU e richiamata a pag., 6 del ricorso), e quindi
mancando di prendere sintetica ma specifica posizione su questo o quel

Questa Corte ha del resto avuto modo di rammentare (Cass.
7477/2011 e quindi Cass. 12664/2012 e 25866/2010) che può ritenersi conforme al disposto dell’art. 132, c. 2, n. 4 c.p.c. con riferimento al requisito dell’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la sentenza di merito la cui motivazione, pur riportando ampi
stralci del percorso logico risultante dalla comparsa depositata nell’interesse di una delle parti, così recependo in modo prevalente l’impostazione difensiva adottata dalla parte, risulti tuttavia s’Apportata da idonei e
critici spunti di ragionamento logico-giuridico sui vari aspetti della vicenda sottoposta al vaglio del giudice. Nella specie, l’evidenziato totale difetto di tale pur sintetico momento di sintesi valutativa fa ritenere carente il requisito formale della motivazione nella sentenza in esame.
Nei motivi 2 e 3 del ricorso TERNA sono poi poste le censure alle ( fotograficamente condivise) valutazioni peritali sia in ordine al malgoverno
delle disposizioni date dagli strumenti urbanistici in ordine alla natura
(agricola) dell’area asservita, sia con riguardo alle ben diverse evidenze
emerse dall’accertamento di primo grado, sia in relazione alla mancata
prospettazione di alcun valore peculiare e conforme a Corte Cost.
181/2011 dei fondi agricoli asserviti, sia, infine, con riguardo alle peculiarità dell’area in termini di estensione e di valore unitario. Siffatti motivi, se nessun rilievo possono assumere per la cognizione diretta di questa Corte, forniscono però la piena dimostrazione della rilevanza della
violazione processuale commessa con l’ atipica motivazione adottata.
Si cassa, pertanto, con rinvio
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso ed assorbe gli altri, cassa e rinvia,
anche per le spese, alla Corte di Campobasso in altra compo izione
Così deciso nella c.d.c. della Sesta Sezione Civile il

02.0 A 013

rilievo critico mosso dalla difesa TERNA all’elaborato peritale.

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