Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20869 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 20416 del r.g. anno 2010 proposto da:

O.J. domiciliata in ROMA, viale Carso 23 presso l’avv.

SALERNI Arturo con l’avv. Raffaele Miraglia del Foro di Bologna che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno – Questura di Bologna dom.ti in Roma Via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura Generale dello Stato che li

rappresenta e difende per legge;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza in data 6.8.2010 del Giudice di Pace di Bologna –

udita la relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.07.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; udito, per il ricorrente, l’avv.

Mario Angelelli; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha aderito alla relazione.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso:

CHE la (OMISSIS) O.J. venne espulsa con decreto 8.7.2010 del Prefetto di Ravenna del D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 2, lett. B, ed il Questore ne dispose il trattenimento per 30 gg.

presso il CIE di Bologna (trattenimento convalidato); la straniera propose opposizione alfa espulsione e l’adito Giudice di Pace con decreto 3.8.2010 sospese l’espulsione sino alla definizione del giudizio di opposizione; il Questore, quindi, richiese la proroga del trattenimento ed il G.d.P. di Bologna, sulla scorta di quanto deciso da Cass. 4544 e 4868 de 2010, fissò udienza per la discussione della richiesta; alla udienza camerale del 6.8.2010 il difensore della straniera produsse il decreto di sospensione ma il GdP, con ordinanza a verbale 6.8.2010, lo dichiarò ininfluente su tema della concessione della proroga al trattenimento ed accordò la proroga stessa; CHE per la cassazione di tale decisione la straniera ha proposto ricorso – denunziando la violazione di legge commessa accordando la proroga pur in presenza di una espulsione medio tempore inefficace – resistito da controricorso dell’Amministrazione; CHE appare evidente la fondatezza del ricorso, essendo fermo l’orientamento di questa Corte per il quale al giudice della convalida (o della proroga) del trattenimento presso un CIE spetta un limitato controllo sulla misura di espulsione, quale condizione legittimante ex lege il temporaneo restringimento presso un Centro, un controllo che, lungi dall’attingere i profili di validità della espulsione (cognizione spettante al giudice della misura espulsiva), si attesta sulla verifica della esistenza ed efficacia della espulsione (Cass. 17575 del 2010 e 5715 del 2008); CHE una espulsione la cui efficacia sia stata, se pur indebitamente, sospesa non può quindi sorreggere alcuna provvedimento restrittivo della libertà personale dello straniero, posto che, contrariamente alla opinione del giudice di pace e dell’Avvocatura, il provvedimento del Questore o la sua richiesta non possono mai autorizzare un trattenimento temporaneo, esso essendo finalizzato ad accertamenti di identità, a temporanea protezione o a reperimenti di vettori strumentali ad una espulsione adottata; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e accolto per manifesta fondatezza.

Diritto

OSSERVA

Ritiene il Collegio che le considerazioni esposte nella relazione – e sulle quali l’Avvocatura Generale non ha formulato alcun rilievo critico – meritino di essere pienamente condivise. Da tanto consegue la piena fondatezza del ricorso.

La fondatezza del ricorso comporta l’accoglimento del medesimo, la cassazione dell’ordinanza di proroga emessa nella specie dal Giudice di Pace di Bologna il 6.08.2010 in assenza del suo presupposto, pervenendo alla cassazione senza rinvio del provvedimento ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 3 (più non potendo essere prorogata la misura di trattenimento a suo tempo disposta). Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’ordinanza 6.08.2010 concessiva di proroga al trattenimento della ricorrente e condanna l’Amministrazione controricorrente a versare alla stessa le spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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