Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20869 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20869

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17973-2016 proposto da:

L.M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA

PANETTERIA, 15, presso lo studio dell’avvocato MARIA STELLA RUSSO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANGELICA PATRIGNANI;

– ricorrente –

contro

EDITRICE ITALIA LETTERARIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 135/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 18/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con l’unico motivo di ricorso L.M.M. impugna soltanto il capo della sentenza, pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, con il quale è stata condannata al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio in favore di Editrice Italia Letteraria;

l’intimata non si difende;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

la condanna dell’appellante è stata motivata dalla Corte d’Appello con la soccombenza per il rigetto del gravame;

la parte appellata, a cui favore sono state liquidate le spese, risulta essere rimasta contumace in grado di appello;

va applicato il principio di diritto, invocato dalla ricorrente, per il quale “La condanna alle spese processuali, a norma dell’art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicchè essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poichè questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto.” (Cass. n. 17432/11).

il ricorso va perciò accolto e la sentenza impugnata va cassata limitatamente al capo di condanna dell’appellante al pagamento delle spese del grado;

poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte decide nel merito, disponendo che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di appello;

le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nei limiti specificati in motivazione e, decidendo nel merito, dichiara non luogo a provvedere sulle spese del grado di appello;

condanna la Editrice Italia Letteraria, in persona del legale rappresentante pro – tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida nell’importo complessivo di Euro 2.300,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, importo del contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di Cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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