Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20869 del 02/10/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 6 Num. 20869 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: BOGNANNI SALVATORE

SENTENZA
sul ricorso 27874-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro
FARINA LUIGI GIULIANO, elettivamente domiciliato in ROMA,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv.
VANDA PAGANETTI BIANCHI, giusta mandato a margine del
controricorso;

Data pubblicazione: 02/10/2014

- controrkorrente avverso la sentenza n. 78/20/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 24.6.2011, depositata il 04/07/2011;

09/07/2014 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE/ 7
‘v.
BOGNANNI;
udito per la ricorrente l’Avvocato Pietro Garofoli che si riporta agli
scritti.

Ric. 2011 n. 27874 sez. MT – ud. 09-07-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

1

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Sesta (Tributaria)
R.G. rio. n. 27874/11

Ricorrente: agenzia entrate
Controricorrente: Luigi Giuliano Farina

Ordinanza
Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione
tributaria regionale della Lombardia n. 78/20/11, depositata il 4
luglio 2011, con la quale essa rigettava il gravame della medesima
contro la decisione di quella provinciale, sicché l’opposizione di
Luigi Giuliano Farina, relativa al provvedimento di diniego riguardante il rimborso della ritenuta alla fonte, avente ad oggetto
l’Irpef, trattenuta in occasione dell’erogazione dell’incentivo
all’esodo da parte del datore di lavoro nel mese di gennaio 2002,
veniva accolta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che il contribuente aveva diritto a ripetere quanto in sostanza aveva pagato in più, atteso che la norma discriminatoria di
cui all’art. 19, comma 4 bis Dpr. n. 917/86 era in contrasto con
la Direttiva CEE 76/207 del 9.2.1976, come anche stabilito dalla
Corte di giustizia europea con la sentenza C-207 del 21.7.2005,
nonché con la successiva ordinanza C. 2008/L/92/16 del 16.1.2008,
dalla cui pronuncia perciò il termine di decadenza doveva farsi
decorrere, senza che la normativa di esclusione, prevista in contrario dall’art. 36 DL. n. 223/06, convert. dalla L. n. 248/06,
potesse avere applicazione. Farina resiste con controric rso.
Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la rico ente deduce violazione dell’art. 38 Dpr. n. 602/73, in quanto la CTR non
considerava che ormai il controricorrente era definitivamente decaduto da ogni facoltà di richiedere il rimborso di quanto riteneva trattenuto in più del dovuto, essendo trascorsi già parecchi

Oggetto: impugnazione diniego rimborso imposta,

2

anni quando aveva presentato l’istanza di rimborso in data
29.6.2009, anche perché la Direttiva comunitaria era del 1976, e
perciò il preteso diritto poteva essere azionato anche prima della
sentenza della Corte europea.
Il motivo è fondato. Invero nel caso di imposte paga sulla

trastanti con il diritto della CEE il contribuente può domandarne
il rimborso solo entro il termine di decadenza stabilito dalla disciplina nazionale, senza che la pronuncia della Corte europea
possa incidere sul decorso di esso, non potendo questa configurarsi come espressione di “overruling”, e pertanto, non essendo tale,
è inidonea ad operare retroattivamente, atteso che la decisione
della medesima non riguarda la materia processuale, né il termine
per la domanda di rimborso d’imposta, la quale, peraltro, resta
proponibile anche prima che alla direttiva stessa venga data attuazione nello Stato italiano, come nella specie (Cfr. anche Cass.
Sentenze n. 13087 del 25/07/2012, n. 4670 del 23/03/2012). Del resto in tema di rimborso delle imposte, il termine di decadenza
previsto dall’art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 ha portata generale, riferendosi a qualsiasi ipotesi di indebito correlato all’adempimento dell’obbligazione tributaria, qualunque sia
la ragione per cui il versamento è in tutto o in parte non dovuto,
e quindi ad errori tanto connessi ai versamenti, quanto riferibili
all'”an” o al “quantum” del tributo, ovvero a ritenute alla fonte,
mentre il termine ordinario di cui all’art. 37 del d.P.R. citato è
applicabile alle sole ipotesi di ritenuta diretta, operata dalle
Amministrazioni dello Stato nei confronti dei propri dipendenti,
ipotesi non ricorrente nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze
n. 24058 del 16/11/2011, n. 11987 del 2006). Peraltro la stessa
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell’Agenzia delle entrate (con circolare n.62/E del 29.12.08 ), dopo alcuni anni dalla
pronuncia, ha infine accettato il dettato della Corte di Giustizia, stabilendo che “Preso atto di quanto statuito dalla Corte di
Giustizia, nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche a2

base di norme che la giurisprudenza comunitaria ha ritenuto con-

3

//le 441
1,914Z5′ a
“k:4’cit~
gli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista
per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile
sul punto la diversa tesi di cui alla risoluzione n.112/E del 13
ottobre 2006”, mentre invece quello in argomento lo era quando
l’istanza di rimborso era stata presentata addirittura nel 2009.

ridicamente corretto sul punto.
3. Ne deriva che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa
può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori
accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc., e rigetto del
ricorso in opposizione del contribuente avverso il diniego di rimborso.
4. Quanto alle spese dell’intero giudizio, su istono .lusti
motivi per compensarle per intero tra le parti, avuto rig .rdo alla natura della questione giuridica trattata, nonché all’esito del
processo in sede di merito, favorevole a Farina.
P.Q.M.
La Corte
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata senza rinvio,
e, decidendo nel merito, rigetta quello introduttivo, e compensa
le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2014.

Perciò la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giu-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA