Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20869 del 02/08/2019

Cassazione civile sez. II, 02/08/2019, (ud. 04/04/2019, dep. 02/08/2019), n.20869

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 28263-2017 proposto da:

R.M.G., RI.TR., elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA ASIAGO 9, presso lo studio dell’avvocato MICHELE

PONTECORVO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO CANNIZZARO giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

e contro

F.G., C.A.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1699/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 20/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/04/2019 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. SGROI CARMELO, che ha

concluso per il rinvio della causa o in subordine per il rigetto del

ricorso;

udito l’Avvocato Francesco Cannizzaro per le ricorrenti.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione notificato in data 10/1/2006, F.G. e C.A.M. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, R.M. e Ri.Tr. chiedendo emettersi, ai sensi dell’art. 2932 c.c., sentenza di trasferimento della proprietà dell’immobile sito in (OMISSIS) al prezzo di Euro 46.717,14, subordinando l’effetto traslativo al pagamento da parte degli attori della residua somma ancora dovuta, ovvero, in via subordinata, accertare e dichiarare che il preliminare era risolto per inadempimento dei convenuti, con condanna degli stessi alla restituzione degli acconti versati, oltre al risarcimento dei danni.

In citazione evidenziavano che con contratto preliminare del 26/9/2005, i convenuti avevano promesso in vendita agli attori l’immobile sopra indicato al prezzo di Euro 175.000,00, e che avevano versato una caparra di Euro 45.000,00, prevedendo per la stipula del definitivo il termine essenziale del 30/3/2006. Tuttavia, solo in seguito, avevano scoperto che l’immobile era vincolato per la vendita ad un prezzo imposto in base a quanto previsto dalla L. n. 865 del 1971 e dalla Convenzione intercorsa tra il CIMEP e la Società Generale Immobiliare, per effetto della quale il bene poteva essere venduto solo applicando i criteri ivi stabiliti, e cioè per un importo pari ad Euro 46.717,14, circostanza questa che era stata dolosamente occultata da parte dei venditori.

Si costituivano i convenuti i quali contestavano la fondatezza della domanda proposta, ed in via riconvenzionale chiedevano che, previo accertamento della responsabilità esclusiva degli attori per la mancata stipula del definitivo, fosse dichiarato giusto e legittimo il recesso da loro esercitato, con il conseguente diritto a trattenere la caparra confirmatoria, ovvero che, in subordine, fosse dichiarato l’annullamento del preliminare ai sensi dell’art. 1427 c.c.

Il Tribunale di Milano con la sentenza n. 4867 del 2009 dichiarava la risoluzione consensuale del contratto preliminare ritenendo che il comportamento di entrambe le parti evidenziava la perdita di ogni interesse alla conclusione del contratto definitivo, ben prima del termine previsto per il rogito, di modo che non potendo più il giudice pronunciare la risoluzione per colpa di alcuna delle parti, occorreva dare atto dell’impossibilità di esecuzione del contratto, con la condanna dei convenuti alla restituzione in favore degli attori della somma di Euro 45.000,00.

Avverso tale sentenza proponevano appello i promittenti venditori chiedendone l’integrale riforma, con il conseguente accoglimento della domanda riconvenzionale proposta in primo grado.

Si costituivano i promittenti acquirenti i quali, oltre a contestare la fondatezza dell’appello proposto, a loro volta avanzavano appello incidentale chiedendo l’accoglimento delle domande di cui all’atto di citazione.

Deceduto nelle more R.M., si costituivano in qualità di eredi di quest’ultimo Ri.Tr. e R.M.G., le quali aderivano alle difese del loro dante causa.

La Corte di Appello di Milano con la sentenza n. 1720 del 14/6/2011 dichiarava legittimo il recesso degli appellanti dal contratto preliminare con il conseguente diritto a trattenere la caparra confirmatoria, rigettando per il resto l’appello incidentale.

I giudici di appello ritenevano infondate le deduzioni degli appellati secondo cui gli stessi sarebbero stati vittime di una truffa perpetrata da parte dei venditori, rimarcando che sia nella proposta di acquisto del 13/9/1995 che nel preliminare concluso il 26/9/1995, si faceva riferimento a circostanze che evidenziavano l’effettivo regime giuridico dell’immobile oggetto di compravendita, atteso anche il richiamo nel preliminare al titolo di acquisto dei promittenti venditori, la cui lettura permetteva di evincere la circostanza che l’immobile era stato eretto su di una area concessa in diritto di superficie per novant’anni ed in regime di convenzione con la società costruttrice.

Aggiungevano altresì che, a seguito di varie modifiche legislative, il regime vincolato scaturente dalla convenzione avrebbe perso la sua efficacia in data 22/4/2006, così come peraltro emergeva anche dalla previa autorizzazione fornita da parte del Comune di (OMISSIS) alla cessione in diritto di proprietà delle aree già concesse in diritto di superficie. Peraltro i promittenti venditori in data 14/11/2005 avevano inoltrato al Comune richiesta per ottenere la trasformazione in oggetto, ed in data 8/3/2006 avevano stipulato il contratto con il quale era stata loro trasferita la piena proprietà, con conseguente cessazione alla data del 22/4/2006 di tutti vincoli relativi alla determinazione del prezzo di vendita.

Da tali elementi la Corte distrettuale ricavava che gli appellati erano stati puntualmente edotti circa il regime giuridico dell’immobile, e che gli appellanti ancor prima della data prevista per la stipula del definitivo erano divenuti pieni proprietari dell’immobile, dovendosi peraltro ritenere che il termine del 30/3/2006, previsto in contratto per la stipula del definitivo, non avesse carattere essenziale, come confermato dal fatto che le originarie parti attrici insistevano ancora per ottenere il trasferimento della proprietà del bene.

Per l’effetto, il rifiuto degli attori di stipulare il contratto definitivo al prezzo previsto nel preliminare, adducendo invece che la vendita dovesse avvenire secondo il prezzo derivante dalla convenzione ormai estinta, era del tutto ingiustificato e determinava quindi il rigetto dell’appello incidentale. Per converso si palesava giustificata la pretesa degli appellanti di accertare la legittimità del loro recesso, con il conseguente diritto a trattenere la caparra confirmatoria ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2.

Per la cassazione di tale pronunzia proponevano ricorso F.G. e C.A.M. sulla base di sei motivi.

Gli intimati resistevano con controricorso.

Questa Corte con la sentenza n. 4948/2016 del 14 marzo 2016 accoglieva il primo motivo e ritenuti assorbiti i restanti, cassava la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.

Infatti, con il primo motivo di ricorso si denunziava la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1339 c.c. e art. 1419 c.c., comma 2, in quanto, a fronte della stipula di un contratto preliminare avente ad oggetto un immobile realizzato in base ad una convenzione L. n. 865 del 1971, ex art. 35 doveva rilevarsi la nullità della pattuizione con la quale veniva previsto un prezzo superiore a quello imposto per legge, con la conseguente sostituzione automatica della diversa previsione frutto dell’applicazione delle norme imperative, palesandosi in tal modo legittima la richiesta dei ricorrenti di ottenere il trasferimento del bene secondo il diverso prezzo scaturente dall’applicazione della Convenzione.

Secondo la Corte era pacifico che, alla data della conclusione del contratto preliminare (26/9/2005), l’immobile oggetto del contratto era sottoposto al regime vincolato di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35 trattandosi di appartamento ubicato in un edificio realizzato in base ad una convenzione conclusa ai sensi del comma 7 della norma in oggetto, e sul quale i promittenti venditori vantavano un diritto di superficie. Dal regime normativo richiamato discendeva che, in caso di alienazione, poteva essere fissato un prezzo non superiore a quello risultante dall’applicazione di una formula, nel caso di specie, espressamente indicata nella convenzione intercorsa tra il CIMEP e la società costruttrice.

Per effetto di tale convenzione, risalente al 22/4/1976, era inizialmente previsto che il diritto di superficie dovesse avere una durata di novant’anni ma, anche a seguito di successivi interventi normativi, il termine in questione era stato ridotto a trent’anni, di modo che la cessazione del regime vincolato, anche per quanto concerne la determinazione del prezzo di alienazione poteva essere anticipata alla data del 22/4/2006. Emergeva altresì che le parti avevano previsto per la conclusione del definitivo la data del 30/3/2006, e che i promittenti venditori, avvalendosi della possibilità di convertire il diritto di superficie in diritto di piena proprietà, avevano acquistato tale ultimo diritto con atto stipulato in data 8/3/2006 con il Comune di (OMISSIS), ancorchè fosse previsto che la cessazione del vincolo stabilito dalla suddetta Convenzione, si sarebbe verificata solamente il 22/4/2006.

La censura era fondata alla luce del recente intervento delle Sezioni Unite le quali, con la sentenza del 16/09/2015 n. 18135, avevano affermato che, anche in relazione ad immobili per i quali fosse intervenuta la cessione del diritto di superficie, quale quello oggetto di causa, ove la convenzione lo preveda (come per l’appunto verificatosi nella fattispecie in esame), il vincolo del prezzo massimo di cessione dell’immobile in regime di edilizia agevolata L. n. 865 del 1971, ex art. 35 qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione L. n. 448 del 1998, ex art. 31, comma 49 bis, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita.

Il vincolo sulla determinazione del prezzo non è quindi soppresso automaticamente a seguito della caduta del divieto di alienare; ed anzi, in assenza di convenzione ad hoc (da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione), segue il bene nei successivi passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con naturale efficacia indefinita.

Alla luce dell’arresto delle Sezioni Unite, la difformità della clausola relativa al prezzo rispetto a quanto imposto dal suddetto regime, avente natura imperativa, comporta, da un lato la nullità della clausola stessa, ma consente, dall’altro, di poter invocare l’applicazione dell’art. 1339 c.c. con la possibilità quindi di escludere l’efficacia invalidante dell’intero contratto, attesa la sostituzione alla clausola convenzionale di quella corrispondente alla volontà del legislatore, ancorchè il concreto ammontare del prezzo non trovi la propria fonte in un atto normativo, ma, come nella fattispecie, in una convenzione di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35.

Poichè era emerso che il contratto preliminare era stato concluso allorchè il bene era ancora pacificamente sottoposto al regime previsto per gli immobili di edilizia convenzionata (precedendo anche la presentazione della domanda da parte dei promittenti venditori per la trasformazione del loro diritto di superficie in diritto di piena proprietà) e poichè il termine previsto per la stipula del definitivo risultava in ogni caso anteriore rispetto alla data in cui sarebbe venuto a cessare il regime normativo che vincolava anche la determinazione del prezzo, doveva ritenersi che, attesa la mancanza di un’espressa manifestazione di volontà delle parti di subordinare gli effetti del contratto all’affrancazione del bene dal regime vincolistico sopra richiamato), la previsione contenuta nel preliminare con la quale veniva fissato un prezzo di vendita superiore rispetto a quello scaturente dall’applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 35 doveva ritenersi affetta da nullità e sostituita ex lege con la diversa previsione invocata da parte dei ricorrenti.

Nè tale conclusione era suscettibile di essere confutata in ragione della possibilità di poter ritenere tollerabile un ritardo di circa venti giorni per l’esecuzione del contratto preliminare, differendo quindi la data di stipula del definitivo a quella del 22 aprile 2006, allorchè sarebbe venuto definitivamente a cessare il regime vincolato, trattandosi all’evidenza di un’affermazione che contrastava con lo stesso tenore del contratto stipulato tra le parti, che per l’appunto prevedeva come data di conclusione del definitivo quella del 30/3/2006, allorquando il bene, sebbene già divenuto di proprietà dei promittenti venditori, per effetto dell’atto di acquisto dell’8/3/2006, era ancora sottoposto, quanto al prezzo di trasferimento, alle limitazioni imposte dall’art. 35.

La sentenza impugnata era pertanto cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano affinchè si pronunciasse anche sulla domanda di esecuzione in forma specifica proposta da parte dei ricorrenti, attenendosi ai suddetti principi.

Inoltre in considerazione delle ragioni che avevano portato all’accoglimento del suddetto motivo, ed imponendosi una nuova valutazione della vicenda alla luce della suesposte considerazioni, doveva ritenersi che i restanti motivi fossero assorbiti, in quanto involgenti statuizioni destinate ad essere travolte dall’intervenuta cassazione.

Il giudizio era riassunto da F.G. e C.A.M. e nella resistenza delle controparti, la Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 1699 del 20 aprile 2017, accoglieva la domanda degli attori e disponeva il trasferimento in loro favore della proprietà dell’appartamento oggetto di causa, subordinando l’effetto traslativo al pagamento della somma di Euro 46.717,14, condannando altresì i convenuti al rimborso delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio.

La Corte d’Appello riteneva che la sentenza della Cassazione avesse posto un preciso principio di diritto vincolante per il giudice del rinvio quanto al vincolo in ordine alla determinazione del prezzo di vendita.

Ciò trovava conferma nella circostanza che il regime vincolato poteva evincersi dal richiamo sia nella proposta irrevocabile di acquisto del F., sia nella scrittura privata integrativa del 26/9/2005, sia nella convenzione dell’8 marzo 2006, alle caratteristiche del bene quale immobile realizzato in regime di edilizia convenzionata.

Da tali elementi doveva quindi ricavarsi che tutti i contraenti fossero consapevoli del regime giuridico al quale il bene era assoggettato e che comunque avrebbero potuto averne piena contezza con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, anche esperendo una consulenza.

Pertanto i venditori, ove avessero inteso sottrarre il bene alle conseguenze dell’applicazione dell’art. 35, avrebbero potuto agevolmente fissare per la stipula del definitivo una data successiva a quella del 22/4/2006, con la conseguenza che il rifiuto dei promittenti venditori di addivenire alla stipula del definitivo entro la data prevista in contratto (30/3/2006), giustificava l’adozione della pronuncia costitutiva ex art. 2932 c.c., essendo a tal fine irrilevante accertare se il termine de quo avesse o meno carattere essenziale.

Inoltre l’eventuale errore delle parti in ordine alle conseguenze derivanti dall’applicazione del citato art. 35, costituiva un errore di diritto nè incolpevole nè indotto da alcuna delle parti, sicchè non poteva condurre all’annullamento del contratto, in quanto non attinente a circostanze esterne al negozio.

Ciò rendeva altresì irrilevante la questione di legittimità costituzionale, oltre che manifestamente infondata, non essendo irragionevole il differente trattamento riservato dalla legge ai contraenti consapevolmente sottoposti al regime vincolistico rispetto ai contraenti in regime di autonomia privata, essendo adeguatamente contemperate le contrapposte esigenze di tutela della contrattazione immobiliare e di contenimento delle speculazioni immobiliari nell’ambito del regime di edilizia convenzionata. Inoltre doveva escludersi anche la pretesa disparità di trattamento, posto che la parte interessata, acquisita la doverosa conoscenza degli effetti della legge sulla vicenda negoziale, avrebbe ben potuto fissare un termine per la conclusione del definitivo successiva al 22 aprile 2006.

Avverso tale sentenza propongono ricorso Ri.Tr. e R.M.G. sulla base di tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Preliminarmente rileva il Collegio che risulta irrilevante ai fini della corretta composizione del Collegio la circostanza che dello stesso facciano parte anche il Dott. Mauro Criscuolo ed il Dott. Antonello Cosentino, già componenti del Collegio che ha deciso la controversia con la precedente sentenza di questa Corte n. 4948/2016, occorrendo a tal fine richiamare il principio secondo cui, qualora una sentenza pronunciata dal giudice di rinvio formi oggetto di un nuovo ricorso per cassazione, il collegio può essere composto anche con magistrati che abbiano partecipato al precedente giudizio conclusosi con la sentenza di annullamento, ciò non determinando alcuna compromissione dei requisiti di imparzialità e terzietà del giudice (Cass. S.U. n. 24148/2013).

3. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la violazione degli artt. 384,112 e 116 c.p.c., in quanto la Corte territoriale in sede di rinvio ha omesso di valutare le circostanze articolate in specifici capi di prova, reputando possibile decidere la causa senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, laddove i mezzi istruttori avrebbero permesso di accertare l’abuso del diritto da parte degli attori, che avendo fissato un termine per l’esecuzione del preliminare di appena ventidue giorni anteriore all’estinzione del vincolo, hanno tratto un vantaggio del tutto privo di giustificazione.

Il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1385 c.c., comma 2, artt. 1362,1363,1366,1175,1374 e 1375 c.c., per non avere la Corte d’Appello correttamente interpretato il contratto con riferimento alla pattuizione concernente l’affrancazione del bene, senza considerare i mezzi istruttori articolati, il successivo comportamento dei contraenti, la fase delle trattative ed il comportamento dei ricorrenti improntato a buona fede a differenza di quello invece serbato dai promissari acquirenti.

Il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1427,1429,1439,1366,1175,1374,1375 e 1419 c.c. per avere la Corte distrettuale accolto la domanda di esecuzione in forma specifica, con la sostituzione automatica della clausola prevedente il prezzo della compravendita, omettendo di statuire quanto alla richiesta di sostituire anche la clausola concernente la data per la stipula del definitivo. Inoltre si deduce che la sentenza impugnata ha pronunciato in maniera assertiva ed apodittica in ordine alla domanda di annullamento per errore ovvero per dolo.

Si ripropone anche la questione di legittimità costituzionale della L. n. 865 del 1971, art. 35 in relazione all’art. 3 Cost. ed al canone di ragionevolezza occorrendo avere riguardo al caso concreto, prestandosi altrimenti la norma ad applicazioni fraudolente ed abusive.

4. Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Il ricorrente ha infatti depositato copia cartacea di un ricorso originale analogico, privo però di sottoscrizione cartacea, in quanto a sua volta sottoscritto con firma digitale. Inoltre anche l’attestazione di conformità, relativa però alla sola copia del ricorso notificata a mezzo PEC, non risulta munita di valida sottoscrizione cartacea da parte del difensore dei ricorrenti.

Inoltre manca qualsivoglia attestazione di conformità relativamente alla stampa dei messaggi relativi alla notifica del ricorso avvenuta a mezzo PEC.

Va altresì evidenziato che gli intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede, non potendo inferirsi alcun elemento dalla loro condotta processuale, quanto alla corrispondenza dei documenti prodotti dai ricorrenti agli originali ovvero alla loro conformità.

A tal fine deve farsi richiamo al principio secondo cui il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato (così come nel caso in cui non tutti i destinatari della notifica depositino controricorso) ovvero disconosca la conformità all’originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Cass. S.U. n. 22438/2018; Cass. n. 27480/2018).

Nella fattispecie, non avendo gli intimati svolto difese in questa fase, ed in assenza di una seppur tardiva produzione dell’attestazione di conformità dei detti atti sino all’esito dell’udienza di discussione, non può che pervenirsi alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.

5. Nulla a disporre quanto alle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte delle ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile;

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte delle ricorrenti del contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 4 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2019

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