Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20868 del 21/07/2021

Cassazione civile sez. I, 21/07/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 21/07/2021), n.20868

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29883/2017 proposto da:

G.G., in nome proprio e quale madre del minore C.J.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Tibullo n. 10, presso lo

studio dell’Avvocato Carlo Priolo, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliato in Roma, Via Domenico Chelini

n. 9, presso lo studio dell’Avvocato Francesca Malgieri Proietti,

che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa

di costituzione di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2486/2017 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 12/4/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/4/2021 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15534/2016, rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da G.G. nei confronti del coniuge separato C.E. in relazione a una serie di condotte tenute da quest’ultimo e reputate lesive della reputazione e dell’integrità psicofisica dell’attrice.

2. La Corte d’appello di Roma, con sentenza pubblicata in data 12 aprile 2017, rigettava l’impugnazione proposta dalla G., ritenendo che la domanda risarcitoria correlata alle espressioni offensive utilizzate dal difensore del C. nei giudizi inerenti alla separazione personale dei coniugi fosse improponibile, dato che il legale non era stato coinvolto nel giudizio.

Rilevava, inoltre, che le altre pretese risarcitorie risultavano in parte smentite dalla documentazione in atti, in parte non adeguatamente dimostrate, dato che le richieste di prova orale non erano state reiterate in maniera specifica in sede di precisazione delle conclusioni avanti al primo giudice.

Ne’ era possibile accogliere la domanda di ristoro riguardante la condotta elusiva degli obblighi di mantenimento, non essendo ravvisabile alcuna condotta fraudolenta del C..

3. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso G.G. prospettando sei motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso C.E..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. Occorre preliminarmente rilevare, nel senso eccepito dal controricorrente, la tardività dell’impugnazione proposta.

4.1 La sentenza resa dalla Corte d’appello risulta pubblicata in data 12 aprile 2017 e doveva essere impugnata, a mente dell’art. 327 c.p.c., comma 1, nel termine di sei mesi da tale data (vale a dire entro lunedì 13 novembre 2017).

La notifica del ricorso per cassazione risale invece al 5 dicembre 2017, quando ormai il predetto termine era ampiamente perento.

Ne discende l’inammissibilità dell’impugnazione a motivo della sua tardività.

4.2 Non giova a ravvisare la tempestività della notifica il fatto che la sentenza sia stata notificata in data 6 ottobre 2017, non solo perché tale notifica è avvenuta alla parte personalmente, a fini esecutivi, ma anche perché la decadenza dall’impugnazione per decorso del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., si verifica “indipendentemente dalla notificazione” e pertanto anche nel caso in cui – effettuata la notificazione della sentenza – il termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., venga a scadere in un momento successivo alla scadenza del termine lungo (v. Cass. 6187/2016, Cass. 8191/2000).

4.3 Non conduce a diverse conclusioni neppure il fatto che la Corte d’appello, con ordinanza dell’8 giugno 2017, abbia stabilito la correzione dell’errore materiale commesso nel dispositivo della sentenza, disponendo l’eliminazione delle parole “quanto al primo grado”.

In vero secondo la giurisprudenza di questa Corte il termine per l’impugnazione di una sentenza di cui è stata chiesta la correzione decorre dalla notificazione della relativa ordinanza, ai sensi dell’art. 288 c.p.c., u.c., se con essa sono svelati errores in iudicando o in procedendo evidenziati solo dal procedimento correttivo, oppure l’errore corretto sia tale da ingenerare un obiettivo dubbio sull’effettivo contenuto della decisione, interferendo con la sostanza del giudicato, ovvero quando con la correzione sia stata impropriamente riformata la decisione, dando luogo a surrettizia violazione del giudicato; diversamente, l’adozione della misura correttiva non vale a riaprire o prolungare i termini di impugnazione della sentenza che sia stata oggetto di eliminazione di errori di redazione del documento cartaceo, chiaramente percepibili dal contesto della decisione, in quanto risolventisi in una mera discrepanza tra il giudizio e la sua espressione (si vedano in questo senso Cass. 20996/2019, Cass. 8863/2018, Cass. 22185/2014).

Nel caso di specie il dispositivo della decisione (laddove stabiliva: “condanna l’appellante a rifondere all’appellato le spese di lite del presente grado che liquida, quanto al primo grado, in Euro 5.000,00 per compensi, oltre iva e cpa e spese generali al 15%”) riportava un riferimento al giudizio di primo grado che, all’evidenza (dato che la liquidazione riguardava, come detto in precedenza, il “presente grado”), risultava eccedente e inappropriato rispetto al contenuto della statuizione resa.

Si trattava perciò di un errore materiale chiaramente percepibile, incapace di ingenerare legittimi dubbi sul contenuto della decisione, irrilevante ai fini della corretta interpretazione del dictum e del decisum del giudice di appello e quindi inidoneo a prolungare i termini di impugnazione della sentenza al cui interno era stata eliminata con il procedimento di cui all’art. 288 c.p.c., una simile imprecisione. L’immediata riconoscibilità dell’errore materiale commesso in un primo tempo e poi corretto comportava l’applicazione della regola secondo cui l’impugnazione (principale o incidentale) della sentenza relativamente alla parte corretta in esito al procedimento di correzione di omissioni o errori materiali o di calcolo – che, a norma dell’art. 288 c.p.c., comma 3, può essere proposta nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione – può avere ad oggetto solo la verifica della legittimità ed esattezza della disposta correzione e non anche il merito della statuizione impugnata, mentre l’impugnazione della sentenza oggetto di correzione relativa al merito della decisione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine ordinario decorrente dalla data della sentenza stessa e non della correzione (Cass. 20691/2017).

Nessuno dei motivi di doglianza proposti ha ad oggetto l’errore materiale corretto, sicché rimane confermata la constatazione dell’inammissibilità dell’impugnazione in ragione della sua tardività.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA