Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20868 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20868 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16106 del R.G. anno 2012
proposto da:
Comune di Torre Annunziata in persona del Sindaco, domiciliato in
ROMA, via Gaio Melisso 50 presso l’avv. Davide Frega che lo
rappresenta e difende per procura a margine del ricorso

ricorrente –

contro
RUSSO Salvatore, RUSSO Maria Teresa, RUSSO Maria Laura,
RUSSO Anna Maria, RUSSO Michelina, in proprio e n.q. di eredi di
Mastellone Marianna , domiciliati in Roma via Marco Besso 22 presso
dr. Mario Fattorusso con l’avv. Sergio Nitrato Izzo che li rappresenta e
difende per procura a margine del controricorso

contro ricorrenti –

avverso la sentenza n. 3720 in data 7.12.2011 della Corte
di Appello di Napoli ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c
del 02.07 .2013 dal Cons.Dott. Luigi MACIOCE; uditi gli avv.ti Frega e
Nitrato Izzo; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Sergio Del Core che ha condiviso la relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c., conclusa con proposta di rigetto del ricorso, ha ricostruito la
vicenda nei termini di cui appresso.
Con citazione del 12.10.1985 i signori Russo – Mastellone (tutti quali
eredi di Russo Luigi), quali proprietari di un’area di mq. 14.913 in Torre

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CLI.

+

Data pubblicazione: 11/09/2013

Annunziata occupata nel 1978 per realizzare un edificio scolastico, ed
irreversibilmente trasformata senza l’adozione di alcun decreto di esproprio, convennero innanzi al Tribunale l’Ente per ottenerne la condanna al
risarcimento dei danni ed al pagamento della indennità di occupazione
legittima, con accessori di legge. Il Tribunale di Torre Annunziata, dopo
una lunga istruttoria segnata da CTU e supplementi, con sentenza del
2010 ha riconosciuto agli attori le somme di C 1.518.093 per risarcimento dei danni e di C 379.253 per indennità di occupazione legittima.

priati in via incidentale. La Corte di Appello di Napoli con sentenza
7.12.2011 ha rigettato gli appelli principali ed incidentali ed in motivazione, dopo aver ribadito la giurisdizione del G.O. sulla controversia, ha,
per quel che in questa sede rileva affermato: che, con riguardo alla liquidazione del danno da irreversibile trasformazione del fondo avvenuta
nel 1986, contestata hinc et inde, l’area alla stregua delle consulenze
succedutesi dal 1987 in poi, confinava con due strade rilevanti dotate di
infrastrutture pubbliche e con edifici di rilievo, che andavano disattesi i
rilievi tecnici del CTP avendo riguardo alle motivate valutazioni del CTU,
che la destinazione alla stregua del PdF del 1964 era edificatoria con
indice di 2,8 mc/mq, indice che il Comune aveva poi deliberato di ridurre
ad 1,0 mc/mq, che erano generiche e non ricevibili le contestazioni rivolte a siffatta delibera di riduzione, che era infine inconsistente la censura rivolta al calcolo degli interessi legali rettamente effettuato sulla
sorte annualmente sottoposta alla rivalutazione monetaria, essendosi in
tal modo dato applicazione all’indirizzo posto da SU 1712/1005.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso con tre
motivi in data 20.6.2012 cui hanno opposto difese gli intimati con controricorso del 25.7.2012.
OSSERVA
Ririene il Collegio del tutto condivisibile la relazione anche nella sua conclusiva ed articolata proposta diretta alla reiezione del ricorso per manifesta inconsistenza delle censure che, nei suoi tre motivi, vengono dispiegate verso la sentenza della Corte di Napoli.
Né a diversamente opinare induce la lettura della memoria critica depositata dal Comune di Torre Annunziata.
Il primo motivo, come detto in relazione, denunziante insufficienza e
parziale omissione della motivazione della sentenza in ordine al
quantum del risarcimento e della indennità come liquidati, elenca dati di
dissenso dalla condivisione da parte della Corte di Napoli delle conclusioni peritali. Esordisce ricordando di aver sempre e puntualmente con-

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La sentenza è stata appellata dal Comune in via principale e dagli espro-

testato con la propria CTP le conclusioni ed i supplementi resi dallo stesso consulente negli anni,

contesta le valutazioni sull’apporto dato

all’area ablata dalle infrastrutture e dai residui edifici, si lagna della supina adesione alle valutazioni espresse sul valore di mercato unitario
dell’area, che la CTP aveva indicato essere ben inferiore, denunzia la
sommarietà della indagine del CTU. Ebbene non appare dubitabile che le
critiche indifferenziate e generiche alla sentenza ed alla CTU (che neanche si pongono un problema di autosufficienza e specificità e che eviden-

della Cassazione) sono nulla più che proposte di diversamente valutare
fatti (che neanche vengono rappresentati in modo completo e comprensibile), proprie di una impugnazione diretta ad ottenere un “supplemento
di indagine” ma affatto estranee alla logica del ricorso per denunziare
specifiche, rilevanti, omissioni di motivazione. E la memoria non si sottrae a questa prospettiva, limitandosi a ripetere le citazioni della CTP
arch. Camera articolate in ricorso e ritenendo che l’evidenza delle ampie
fonti da tal CTP attinte per indicare un più corretto valore venale di base
sia tale da consentire a questa Corte di ritenere errata la CTU e quindi
insufficiente la motivazione adesiva della sentenza impugnata: pare appena il caso di rammentare che in tal modo si chiede alla Corte di legittimità nulla più che una non consentita diversa valutazione dei fatti.
Il secondo motivo : come riferito in relazione, esso contesta la insufficienza della motivazione con la quale la Corte avrebbe disatteso i rilievi
critici della CTP comunale mossi alla CTU in ordine alla applicazione dei
coefficienti P1-Sa-I142: la doglianza, come osservato dal relatore, è
priva di alcuna autosufficienza posto che, lungi dal riportare e comparativamente evidenziare, i passaggi della CTU ed i pertinenti rilievi critici
della CTP comunale al fine di far emergere la decisività della asserita
omessa motivazione, si limita in poche righe ad indicare alcuni dei terreni di attacco delle osservazioni peritali. E la memoria che dovrebbe criticare siffatta osservazione (qui riprodotta dalla relazione ex art. 380 bis
c.p.c.) si limita a riprodurre letteralmente quelle righe di sintesi dei coefficienti ad avviso del Comune mal applicati senza, ancora una volta, far
emergere la decisiva circostanza della scorretta applicazione degli stessi
coefficienti da parte del CTU.
Il terzo motivo lamenta infine che la Corte di merito sia pervenuta ad
“iniquo” cumulo tra sorte rivalutata annualmente ed interessi su tale importo, limitandosi a richiamare SU 1712/1995 e non avvedendosi della
iniquità in tal guisa commessa. Il relatore ha prospettato che il motivo
sia del tutto inammissibile perché non denunzia alcuna violazione di leg-

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temente si affidano ad una impensabile diretta lettura degli atti da parte

ge ma, sotto la anomala rubrica della omessa motivazione, evidenzia la
mera iniquità del risultato economico attinto, evidentemente ignorando
che la decisione delle S.U. richiamata dalla Corte di merito ha trovato
continuità nella giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 3189 del 2008
e n. 9410 del 2006, da ultimo Cass. n. 23 del 2011). La memoria, correttamente, preso atto della relazione, si rimette alla decisione della
Corte.
Conclusivamente, si rigetta il ricorso gravandosi il Comune delle spese di

ne e disponendosi la chiesta distrazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il Comune di Torre Annunziata alla refusione delle spese di giudizio in favore dei contro ricorrenti, e per essi in favore dell’avv. Sergio Nitrato Izzo, antistatario, per la somma di C 18.200
(di cui C 200 per esborsi ed C 18.000 per compensi) oltre ad IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Se-ta Sezione Civile il 02.07.2013.

giudizio, secondo il valore della controversia quale dichiarato dal Comu-

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