Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20868 del 10/10/2011
Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20868
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 20410 del r.g. anno 2010 proposto da:
N.G. dom.to in ROMA, presso la cancelleria della Cassazione
con l’avv. RUBINO Roberta che lo rappresenta e difende giusta procura
a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Questore di Bari – Ministero dell’Interno;
– intimati –
avverso l’ordinanza 20.7.2010 del Giudice di Pace di Bari udita la
relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.07.2011 dal
Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.
Fatto
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso: CHE il Giudice di pace di Bari, all’esito di udienza camerale 20.7.2010 con la partecipazione del difensore dello straniero trattenuto presso il CIE di Bari, ha accolto la richiesta del Questore di proroga per gg.
30 di detto trattenimento;
CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero N.G. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge processuale penale, commesse con la redazione di verbale riassuntivo, senza la presenza del cancelliere, nel mentre l’intimata Amministrazione non ha svolto difese; CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso, posto che avverso l’ordinanza di proroga, adottata in udienza svoltasi nel pieno rispetto dei principii posti da questa Corte con le decisioni 4544 e 4868 del 2010, il ricorso deduce violazioni appartenenti al solo codice di rito penale che non hanno alcun ingresso nella sede della proroga del trattenimento dell’espulso (regolata alla stregua della giurisprudenza di questa Corte dal rito civile camerale); CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.
Diritto
OSSERVA
La relazione, ad avviso del Collegio, e vieppiù alla luce della assenza di alcun rilievo critico della difesa di N.G., va pienamente condivisa, solo integrandosi i rilievi ivi svolti con riguardo alla omessa considerazione, da parte della relazione, della denunziata assenza di traduzione del decreto di proroga e de verbale.
Va infatti osservato che le censure in questa sede proposte, per essere esaminate avrebbero dovuto presupporre la immediata relativa eccezione a verbale di udienza di proroga da parte del difensore di ufficio di N.G.. Non è infatti configurabile una eccezione afferente la nullità degli atti del procedimento di merito, posta in sede di legittimità a carico dell’ordinanza conclusiva, che non sia stata ivi previamente sollevata dal difensore costituito e presente.
Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011