Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20867 del 21/08/2018

Cassazione civile sez. lav., 21/08/2018, (ud. 14/02/2018, dep. 21/08/2018), n.20867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4045/2013 proposto da:

AUTOLINEE REGIONALI PUBBLICHE ABBRUZZESI S.p.A., (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 184, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO ZACCARETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIERLUIGI TENAGLIA, giusta mandato in atti;

– ricorrente –

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.), in persona

del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale

procuratore speciale della Società di Cartolarizzazione dei Crediti

INPS (S.C.C.I.) S.p.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE DE ROSE,

ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO e LELIO MARITATO, giusta mandato in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1134/2012 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 28/11/2012 r.g. n. 1029/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/02/2018 dal Consigliere Dott. MARGHERITA MARIA LEONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati PIERLUIGI TENAGLIA e LELIO MARITATO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte di Appello di L’Aquila con la sentenza n. 1134/2012, confermava la sentenza del Tribunale di Chieti, che, in sede di opposizione alla cartella di pagamento emessa nei confronti di ARPA spa, aveva condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 308.205,00 per la accertata omissione contributiva.

La Corte territoriale aveva preliminarmente ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione per le somme relative ai contributi del mese di aprile 2000, nel presupposto che per queste il termine prescrizionale iniziasse a decorrere non già dal mese a cui la contribuzione era riferita, ma dal mese successivo entro il quale i contributi avrebbero dovuto essere versati.

Il Giudice d’appello aveva poi valutato che, ai fini della corretta fruizione dello sgravio contributivo previsto dalla L. n. 448 del 1998, art. 3, comma 5, non fossero considerabili quali “nuove assunzioni” le trasformazioni dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato e che neppure il richiamo all’affidamento incolpevole cui era incorsa la società a causa di una circolare in tal senso emessa dall’Inps, potesse determinare il riconoscimento del beneficio in questione.

Infondata e inconferente era ritenuta dalla Corte territoriale anche la doglianza relativa alla mancata applicazione della disciplina in materia di indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c., in quanto alcun indebito si era determinato.

Era infine respinto l’appello incidentale relativo alla valutazione della fattispecie quale omissione contributiva e non già, come invocato dall’Inps, quale evasione contributiva, in quanto alcun occultamento dei rapporti di lavoro era stata effettuata ma una erronea valutazione dei benefici fruibili. La Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi Spa proponeva ricorso avverso la sentenza affidandolo a 6 motivi.

L’Inps resisteva con controricorso.

All’odierna udienza la causa era decisa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECIUSIONE

1) – Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 2935 c.c., in merito alla individuazione del dies a quo per la decorrenza del calcolo della prescrizione, identificato dalla Corte nel 20 maggio 2000, ovvero nel mese successivo a quello di scadenza dell’obbligo contributivo.

Questa Corte ha gia chiarito che “In materia di omissioni contributive, la notifica della cartella di pagamento ha efficacia interruttiva della prescrizione ove intervenga entro il termine di cinque anni dalla data in cui è sorto il credito contributivo dell’INPS, che coincide con il ventunesimo giorno di ogni mese avuto riguardo alle somme maturate per il mese precedente in quanto, ai sensi del D.M. 24 febbraio 1984, art. 1, emanato ai sensi del D.L. n. 463 del 1983, art. 1,convertito nella L. n. 638 del 1983, il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento (Cass. n. 3121/2011).

In base al principio enunciato, deve quindi ritenersi che, nel caso di specie, il credito da parte dell’Inps relativo a somme maturate nel mese di aprile 2000, sia insorto il 20 maggio 2000, data entro la quale il contribuente era legittimato a versare i contributi dovuti. Il motivo risulta infondato.

2) – Il secondo motivo censura la errata interpretazione della L. n. 448 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, per aver, la Corte, ritenuto che alcun incremento occupazionale fosse stato determinato dalla trasformazione dei contratti di formazione lavoro in contratti a tempo indeterminato e che dunque alcuno sgravio fosse applicabile.

3) – Oggetto della terza censura è la errata valutazione della Corte, sempre con riferimento alla normativa in materia di sgravi, ma con riguardo alla esistenza di una Circolare dell’Inps (n. 189/2000), nella quale lo stesso Istituto deduceva la fruibilità degli sgravi anche in ipotesi di trasformazione di contratti precedenti in contratti a tempo determinato.

I due motivi posso essere trattati congiuntamente.

Questa Corte ha già valutato che “Presupposto per l’applicabilità dello sgravio contributivo di cui alla L. n. 488 del 1998, art. 3, commi 5 e 6, è che l’impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame volte ad incentivare l’assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l’occupazione in determinate zone d’Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione” (Cass. n. 16378/2012).

Si intende dare continuità al precedente orientamento, anche specificando che, ulteriore requisito per la fruizione degli sgravi è la iscrizione del lavoratore da assumere nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, e che alcuna di tali condizioni risulta allegata con riguardo ai lavoratori interessati nel caso in esame.

I motivi risultano infondati.

4)- Il quarto motivo denuncia il vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo quale il mancato riconoscimento dell’elemento del legittimo affidamento in capo alla ricorrente, in ragione della Circolare dell’Inps.

Il motivo risulta inammissibile poichè, secondo l’orientamento già espresso da questa Corte ed al quale si intende dare seguito, nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter c.p.c., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 26774/2016; Cass. n. 5528/2014).

Nella specie la decisione della Corte di merito, nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, ha condiviso la valutazione sui fatti compiuta dal giudice di prime cure ed ha specificato che alcun valore, in termini di affidamento, poteva essere determinato dalle Circolari Inps in quanto prive di valore normativo. L’adesione del Giudice di appello rispetto al giudizio di fatto espletato dal Tribunale rende evidente come quest’ultimo costituisca il fondamento della decisione di rigetto dell’appello, rispetto alla quale alcuna differente e opposta allegazione, circa l’eventuale contrasto tra le decisioni, è stata invece formulata dal ricorrente.

Il motivo si appalesa quindi inammissibile.

5)- Ugualmente inammissibile per le ragioni già sopra indicate risulta anche il quinto motivo, sempre relativo alla violazione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

6) Il sesto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2033 c.c., in relazione alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 10. Si duole la ricorrente della mancata riduzione delle sanzioni come previsto dal richiamato art. 116.

La norma dispone una riduzione delle sanzioni civili “Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori”.

Questa Corte, in fattispecie similare ha chiarito che “La disposizione del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, art. 4, lett. b), (convertito con modifiche nella L. 29 febbraio 1988, n. 48), che prevede la riduzione delle somme aggiuntive dovute qualora l’omissione contributiva dipenda da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo successivamente riconosciuto, si riferisce solo alle situazioni nelle quali il mancato versamento possa ritenersi in qualche modo giustificato da un preesistente contrasto interpretativo, con una diminuzione dell’interesse di differimento in favore dell’obbligato che comunque effettui tempestivamente il versamento intimato; l’applicazione di detta norma non può essere quindi estesa in favore degli obbligati che abbiano omesso il pagamento dovuto e permangano in tale loro atteggiamento fino al definitivo accertamento, con pronuncia passata in giudicato, dell’obbligo da essi contestato (Cass. n. 15930/2004).

Nel caso di specie (assimilabile a quello considerato dalla sentenza richiamata), alcun pagamento della sorte contributiva risulta essere intervenuto successivamente al verbale di accertamento del 3 giugno 2005, nel quale era indicato il termine di trenta giorni per il pagamento e la regolarizzazione.

Il motivo risulta pertanto infondato. Il ricorso deve essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, liquidate in complessivi Euro 5.200,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 14 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA