Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20867 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20867 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14565 del R.G. anno 2012

e uf C
,

proposto da:
Comune di VIAGRANDE in persona del Sindaco, domiciliato in ROMA,
presso la Corte di Cassazione con l’avv. Salvatore Vittorio del Foro di
Catania che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso
ricorrente contro
SCUDERI Rosario — SCUDERI Enrico,

domiciliati in Roma via

Germanico 66 presso l’avv. Francesco Consoli Xibilia che li rappresenta
e difende per procura a margine del controricorso

controricorrenti –

avverso la sentenza n. 373 in data 29.02.2012 della Corte
di Appello di Catania ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c
del 02.07.2013 dal Cons.Dott. Luigi MACIOCE; udito l’avv. Consoli
Xibilia; presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale
Dott.Sergio Del Core che ha concluso come da relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda nel senso di cui appresso.
Scuderi Rosario ed Enrico, proprietari di aree di rispettivi mq.
19.585 e mq. 19.727 site in contrada Monte Serra del Comune di Viagrande, si videro occupati detti fondi con immissione in possesso del
15.6.1995 nell’ambito di un procedimento espropriativo diretto a realiz-

< . Data pubblicazione: 11/09/2013 zare un parco sub urbano. Essendo state offerte indennità ritenute inadeguate ed essendo spirato il quinquennio senza l'adozione di alcun decreto di esproprio, gli Scuderi hanno quindi adìto il TAR per la Sicilia, sez. di Catania in data 7.11.2000, con la richiesta di liquidare il danno da occupazione acquisitiva, ed ivi hanno impugnato anche il decreto di esproprio medio tempore intervenuto. Il TAR, con sentenza 27.01.2004, confermata dal CGARS, e quindi irrevocabile, ha determinato il risarcimento danni per l'ablazione sostanziale dei due fondi ed ha dichiarato il legittima. Gli Scuderi con citazione del 4-10-2002 avevano intanto convenuto il Comune innanzi alla Corte di Catania ed ivi avevano chiesto la determinazione delle giuste indennità alla stregua dei valori indicati dal CTU nel corso del procedimento pendente innanzi al G.A.: dopo la sospensione per pregiudizialità disposta dalla Corte di Catania con ordinanza 17.10.2005, il procedimento, per avvenuta definitiva decisione da parte del G.A., era riassunto con istanza 13.1.2009 degli attori e si costituiva in tal sede il Comune, eccependo il giudicato formatosi innanzi al TAR e nel merito deducendo la inutilizzabilità della CTU in tal sede espletata. La Corte di Catania, con sentenza 29.2.2012, ha riconosciuto agli Scuderi, e solo per l'indennità di occupazione legittima al conseguimento della quale era stata limitata la domanda all'esito della declinatoria di giurisdizione del G.A., le somme di C 67.105 (S.Rosario) e di C 70.961 (S.Enrico) ed ha ordinato il deposito nelle forme di legge del saldo tra tali somme e quelle già depositate. Ha affermato la Corte in motivazione che gli Scuderi avevano sia a verbale 15.5.2009 sia in conclusionale sia in replica limitato le loro pretese -dopo il giudicato del TAR che aveva riconosciuto il risarcimento da espropriazione sostanziale - alla indennità da occupazione legittima, che non sussistevano le condizioni per alcuna nuova sospensione (anche in ragione della indeterminatezza del processo pregiudicante), che gli Scuderi si erano visti riconoscere dal TAR il risarcimento per occupazione acquisitiva che era stato determinato in ragione di C 12,05 a mq. per i complessivi mq. 38.383 delle due aree, che gli Scuderi chiedevano prendere a base di calcolo della indennità di occupazione proprio la valutazione operata, per il risarcimento, dal G.A. ed il Comune eccepiva quanto già prospettato innanzi al TAR, che di tali eccezioni non potevasi tenere conto alcuno essendo la valutazione coperta da giudicato e che pertanto non vi era altro che applicare sull'importo determinato per ragguagliare il valore dell'area al momento 2 difetto di propria giurisdizione in ordine alla domanda di occupazione della espropriazione sostanziale, gli interessi legali anno per anno per I durata della occupazione legittima. Per la cassazione di tale sentenza il Comune ha proposto ricorso con due motivi il 25.5.2012 resistito da controricorso 26.6.2012 degli Scuderi. Il relatore ha concluso per il rigetto del ricorso. OSSERVA Ad avviso del Collegio devesi disporre il rigetto per manifesta infondatezza dei due motivi di ricorso. una novità della formulazione della domanda di occupazione legittima proposta solo con la conclusionale della causa dinnanzi alla Corte di Catania e precisa che, se pur sin dall'inizio erano state chieste le indennità di espropriazione e di "occupazione", la domanda di indennità di occupazione fondata sul giudicato amministrativo risultava comunque tardiva. La censura è priva di alcuna consistenza posto che, domandata ab initio innanzi al giudice competente (in unico grado) la domanda di indennità afferente la legittima occupazione, che essa poi si fondasse sull'occupazione sfociata in espropriazione sostanziale o terminata in decreto di esproprio, detta domanda restava validamente introdotta. Ed a nulla valeva considerare, per far venire meno il dato della tempestiva introduzione, come la base di calcolo di detta indennità potesse essere formata all'interno del processo innanzi alla Corte di Appello o potesse essere stata determinata dai valori altrove accertati. Quanto al secondo motivo, esso polemizza contro la (pretesa) utilizzazione di fatto dei dati di CTU quali emersi innanzi al TAR e non formatisi innanzi alla Corte di Appello: ma la direzione impressa alla polemica induce a ritenere che neanche ci si sia avveduti del fatto che la Corte di merito, con pertinente richiamo alla pronunzia 3909 del 2011 di questa Corte, lungi dal richiamare la CTU, ha chiaramente affermato che l'accertamento del valore venale del bene effettuato dal TAR era da ritenersi coperto da giudicato anche nel diverso processo della determinazione della indennità di occupazione legittima, tra i due processi sussistendo identità di parti e di causa petendi ed il valore venale del bene essendo oggetto di accertamento identico nei due giudizi e pertanto suscettibile di assumere forza di giudicato nel primo rispetto al secondo. Orbene, l' evidente fraintendimento sulla portata della statuizione - che appunto fa leva sul giudicato sul valore e non sulla condivisione dell'accertamento del valore stesso - fa ritenere affatto inammissibile il motivo di ricorso che da tal fraintendimento è palesemente affetto. 3 Quanto al primo motivo, il Comune accampa, non con chiarezza, Su tali premesse, e considerato che il Comune non ha mosso critiche di sorta alla relazione ex art. 380 bis c. qui completamete con divisa,p.c., devesi rigettare il ricorso condannando il Comune alla refusione delle spese in favore dei contro ricorrenti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Comune alla refusione delle spese in favore dei contro ricorrenti, in solido, spese che determina in C 8.200 (C 200 per esborsi) oltre ad IVA e CPA 02.07.2013. Così deciso nella c.d.c. della S sta Sezione Civile il

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