Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20867 del 10/10/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/10/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 10/10/2011), n.20867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 20391 del r.g. anno 2010 proposto da:

T.P.A. dom.to in ROMA, presso la cancelleria della

Corte di Cassazione con l’avv. RUBINO Roberta che io rappresenta e

difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Questore di Bari – Ministero dell’Interno;

– intimati –

avverso l’ordinanza 5.7.2010 del Tribunale di Bari in c.m. udita la

relazione della causa svolta nella c.d.c. del 6.07.2011 dal

Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo.

Fatto

RILEVA

Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380 bis c.p.c., ha formulato considerazioni nel senso: CHE il Tribunale di Bari, in composizione monocratica e nella persona di G.O.T., all’esito di udienza camerale 9.7.2010 con la partecipazione del difensore dello straniero e dello stesso, trattenuto presso il CIE di Bari, in attesa della definizione della procedura di protezione internazionale, ha accolto la richiesta del Questore di proroga per gg. 30 di detto trattenimento; CHE per la cassazione di tale decisione lo straniero T.P.A. ha proposto ricorso denunziando violazioni di legge consistente: 1) nell’essere stata la udienza di concessione della proroga tenuta da G.O.T. e non da magistrato togato 2) nell’essere stato utilizzato come interprete un “ospite del centro” ; 3) nel non essersi provveduto a tradurre la proroga: non sono state svolte difese dall’intimata Amministrazione;

CHE appare evidente la infondatezza del ricorso, posto che: quanto alla prima censura è indiscutibile che la eventuale violazione delle regole tabellari nella assegnazione del procedimento a magistrato onorario e non togato del Tribunale non è causa di nullità del provvedimento adottato (Cass. 5342.09); quanto alla seconda ed alla terza doglianza, non si scorge alcuna lesione al diritto dello straniero nella irritualità della designazione di interprete nè nella omessa traduzione di un decreto costituente l’unico e ben compreso oggetto della questione sottoposta al Tribunale, non potendosi mancare di considerare, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 2, che nè la prima nè la seconda irregolarità costituiscono violazioni del giusto processo; CHE, ove si condivida il testè formulato rilievo, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e rigettato per manifesta infondatezza.

Diritto

OSSERVA

La relazione, ad avviso del Collegio, e vieppiù alla luce della assenza di alcun rilievo critico della difesa del T.P. A., va pienamente condivisa, sol integrandosi i rilievi ivi svolti con riguardo alla eccepita assenza di traduzione con l’assorbente considerazione per la quale le censure in questa sede proposte per essere esaminate avrebbero dovuto trovare la immediata eccezione a verbale di udienza di convalida da parte del difensore di fiducia avv. Loredana Liso. Non è infatti configurarle una eccezione afferente la nullità dell’atto del procedimento di merito, posta in sede di legittimità a carico dell’ordinanza conclusiva, che non sia stata ivi previamente sollevata dal difensore costituito e presente.

Si rigetta il ricorso senza provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2011

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