Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20867 del 06/09/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/09/2017, (ud. 06/07/2017, dep.06/09/2017),  n. 20867

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17305-2016 proposto da:

EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA DIREZIONE REGIONALE LAZIO, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell’avvocato

DONATELLA CARLETTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

H.K.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO

MARIO, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO COSI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS) in persona del Commissario pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso l’AVVOCATURA COMUNALE, rappresentato e difeso dall’avvocato

FEDERICA GRAGLIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 485/2016 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/07/2017 dal Consigliere Dott. BARRECA GIUSEPPINA

LUCIANA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, pronunciando sull’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. e Roma Capitale nei confronti di H.K.A. avverso la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l’opposizione avanzata dal quest’ultimo contro una cartella di pagamento per sanzioni amministrative per violazioni del C.d.S. e condannato entrambi gli opposti al pagamento delle spese di lite, ha rigettato il gravame e -confermato l’annullamento della cartella – ha confermato la condanna degli appellati in solido al pagamento delle spese del primo grado, con condanna anche alle spese del grado di appello;

il ricorso è proposto con un motivo;

gli intimati si difendono con distinti controricorsi;

ricorrendo uno dei casi previsti dall’art. 375, comma 1, su proposta del relatore della sezione sesta, il presidente ha fissato con decreto l’adunanza della Corte, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

il decreto è stato notificato come per legge.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:

con l’unico motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 11,12,24 e 2559 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per difetto di legittimazione passiva dell’Agente della riscossione, in quanto la cartella di pagamento è stata annullata per omessa notifica del verbale di accertamento presupposto, imputabile a Roma Capitale;

il ricorso pone una questione analoga a quella già decisa con la sentenza di questa Corte n. 14125/16 e con la recente ordinanza n. 3101/17;

nel fare integrale rinvio alla motivazione di quest’ultima, si ribadisce qui il principio di diritto ivi affermato nei seguenti termini: “nella controversia con cui il debitore contesti l’esecuzione esattoriale, in suo danno minacciata o posta in essere, non integra ragione di esclusione della condanna alle spese di lite, nè – di per sè sola considerata – di compensazione delle stesse, nei confronti dell’agente della riscossione la circostanza che l’illegittimità dell’azione esecutiva sia da ascrivere all’ente creditore interessato; restano peraltro ferme, da un lato, la facoltà dell’agente di chiedere a quest’ultimo di manlevarlo anche dall’eventuale condanna alle spese in favore del debitore vittorioso e, dall’altro, la possibilità, per il giudice, di compensare le spese del debitore vittorioso nei confronti dell’agente della riscossione e condannare soltanto l’ente creditore interessato o impositore quando questo è presente in giudizio, ove sussistano i presupposti di cui all’art. 92 c.p.c., diversi ed ulteriori rispetto alla sola circostanza che l’opposizione sia stata accolta per ragioni riferibili all’ente creditore interessato o impositore”;

le ragioni poste a fondamento di questo principio, quali risultano dalla motivazione della richiamata ordinanza comportano il rigetto del ricorso;

il contrasto presente nella giurisprudenza di legittimità, risolto solo di recente con i richiamati provvedimenti, ed altri successivi, induce a ritenere di giustizia la compensazione delle spese del presente giudizio;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della sesta sezione civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 6 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2017

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