Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20866 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20866 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14342 del R.G. anno 2012

Ci/. t C

proposto da:

Comune di Scicli in persona del Sindaco in carica, domiciliato in
ROMA, via Fucino 6 presso l’avv. Andrea Palazzolo con l’avv.
Guglielmo Rustico del Foro di Modica che lo rappresenta e difende per
ricorrente –

procura a margine del ricorso
contro
Fichi

Michelino -Ficili Giovanna — Fichi Giuseppa, domiciliati in

Roma via Federico Cesi 30 presso l’avv. Pierluoigi Mancuso con
l’avvocato Rinaldo Occhipinti del Foro di Modica
avverso

la sentenza n. 559 in data

intimati –

19.04.2011 della Corte di

Appello di Catania ; udita la relazione della causa svolta nella c.d.c
del 2.07.2013 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE; presente il P.M., in
persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Sergio Del Core che ha
concluso come da relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380
bis c.p.c. ha ricostruito la vicenda processuale nel senso di cui appresso.
Il Comune di Scicli in data 28.5.1999 ebbe ad adottare un piano di ERP
per la costruzione di alloggi ed in sua esecuzione il 6.6.2005 venne occupata l’area di proprietà dei signori FICILI la quale venne ablata con
decreto 6.3.2008. Con citazione 9.6.2008 gli espropriati hanno chiesto

t(4

Data pubblicazione: 11/09/2013

alla Corte di Catania la determinazione delle giuste indennità di esproprio e di occupazione, in dissenso dalla fissazione della indennità provvisoria sulla scorta del valore di C 18,11 a mq. Costituitosi il Comune, che
ha conclamato la esigenza di applicare la riduzione del 25% ex lege, la
Corte di Catania con sentenza 19.4.2011 ha determinato le indennità di
esproprio e di occupazione nelle rispettive somme di C 299.700 e di C
21.442,92 ed ha in motivazione e per quel che ancora rileva affermato:
che l’area ricadeva in zona C1, di espansione urbana con inserimento

zione di p.u. non poteva applicarsi il dPR 327/2001, che il CTU aveva
rettamente individuato sulla base del criterio analitico ricostruttivo incentrato sul valore di trasformazione (disattese le possibilità di fare ricorso al criterio sintetico comparativo stante la implausibilità dei dati di
comparazione forniti dal Comune) un valore unitario di C 74,26 a mq.,
che non andava applicata alcuna riduzione del valore complessivo nella
misura del 25% posto che non trovava ingresso la riscrittura dell’art. 37
del TU operata dall’art. 2 c. 89 e 90 legge 244/2007 dato che l’esproprio
era stato adottato nel maggio 2006 e quindi non era “in corso”
all’1.1.2008, che pertanto sulla base del corretto valore di mercato i valori complessivi erano di agevole determinazione.
Per la cassazione di tale sentenza il Comune di Scicli ha proposto ricorso
il 31.5.2012 articolando tre motivi. Gli intimati Ficili hanno notificato
controricorso, con procura speciale a margine, il 18.5.2013 e non hanno
partecipato alla discussione camerale.
OSSERVA
Dichiarata la inammissibilità del controricorso, notificato quasi un
anno dopo la notifica del ricorso del Comune, e constatata la assenza di
alcuna successiva attività defensionale degli intimati, ritiene il Collegio di
dover pienamente condividere la proposta formulata dal relatore, volta
al rigetto del ricorso (proposta sulla quale il ricorrente non ha formulato
rilievo alcuno).
Primo motivo. Esso censura la disattenzione mostrata dalla Corte
per le pertinenti critiche sviluppate dalla CTP alla CTU sia con riguardo
(punti 1-2-3 a pagg. 4,5,6,7 del ricorso) a svariati errori di valorizzazione dei dati sia con riguardo (punto 4 da pag. 7 a pag. 12 del ricorso)
alla errata espressione di dissenso dalla offerta di validi tertia comparationis in alternativa al canone analitico ricostruttivo scelto nella specie.
Ritiene il Collegio che i due gruppi di censure non possano avere alcun
ingresso in questa sede.

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nel PEEP, ed era pertanto edificabile, che stante la data della dichiara-

Quanto al primo, si osserva che con esso si espongono in sintesi le doglianze che la CTP comunale avrebbe mosso alla CTU in termini di omissioni valutative (dei necessari oneri di urbanizzazione., delle caratteristiche morfologiche dell’area, dell’esatto indice di edificabilità di 2,57
mc/mq, della esatta determinazione delle spese generali nel 40% etc.):
ebbene da un canto il rinvio alla “CTP” contrapposta alla “CTU” è del
tutto inammissibile per genericità, non essendo consentito a questa Corte, stante la natura della violazione denunziata, alcun accesso alla lettu-

ria autosufficienza della censura di omessa pronunzia né quella necessaria sottolineatura della rilevanza della omissione che, sole, consentono di
valutare la doglianza nell’ambito dell’art. 360 n. 5 c.p.c. (altrimenti tal
doglianza restando, come nella specie resta, una mera richiesta di rivalutare i fatti).
Quanto al secondo gruppo, attingente il malgoverno del criterio valutativo dell’area, le censure sono certamente autosufficienti (esse trascrivono
infatti quattro pagine di osservazioni del CTP comunale) ma altrettanto
certamente si risolvono in una inammissibile proposta del ricorrente rivolta alla Corte di legittimità di ritenere implausibile o non persuasiva la
motivazione (pagg. 5 e 6) alla quale la Corte di merito ha ritenuto di affidare la sua chiarissima valutazione di necessità del criterio analitico
ricostruttivo per inattendibilità dei dati valutativi offerti dal Comune a
sostegno del criterio sintetico comparativo: sfugge, evidentemente, al
ricorso il fatto che alla Corte di legittimità è preclusa la valutazione comparativa di affidabilità o persuasività di questo o quel dato offerto.
Il

secondo motivo lamenta la mancata applicazione

dell’orientamento, per il quale alla vicenda de qua si sarebbe dovuto applicare il disposto dell’art. 37 c.

1 e 2 dPR 327/2001 come novellato

dall’art. 2 c. 89 e 90 legge 244 del 2007, in tal modo prendendo atto
che il PEEP era da ritenersi intervento di riforma economico-sociale e
pertanto applicando la riduzione del 25% del valore venale dell’area. Le
censure sono prive di alcuna fondatezza.
Ritiene il Collegio che:
1) è assorbente il dato relativo alla inapplicabilità alla vicenda in disamina della novella del 2007 e ciò non già perché l’esproprio sia
stato adottato ante 1.1.2008 (nel qual caso venendo in applicazione i principii posti da Cass. 14939 del 2010 e 2774 del
2012), dato certamente inesatto esso essendo stato dichiarata-

mente emesso il 6.3.2008, ma perché, come rettamente notato
dalla Corte di Catania l’intero TU del 2001 non poteva trovare

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ra dell’atto richiamato e, dall’altro canto, non si rinviene quella necessa-

applicazione di sorta essendo stata la dichiarazione di p.u. adottata il 28.5.1999, e non scorgendosi alcuna ipotesi di “anticipazione” della efficacia al 30.6.2003 delle espropriazioni alle quali
applicare il TU originario o novellato che sia;
2) resta in ogni caso decisivo il rilievo per il quale la giurisprudenza
delle Sezioni Unite di questa Corte si è ripetutamente, ed anche
di recente, espressa affermando che siffatto intervento riformatore – premessa per giustificare la decurtazione del 25% – deve a-

5265 del 2008, 9595 e 10130 del 2012) che, ovviamente, difettano totalmente nella ipotesi di un intervento funzionale alla
attuazione di un PEEP.
Resta quindi ferma la correttezza della decisione di escludere la decurtazione del 25%.
Il terzo motivo reitera semplicemente per richiamo le censure di
cui ai primi due motivi estendendole alla indennità di occupazione legittima.
Rigettato il ricorso del Comune, la inammissibilità del comntroricorso e l’assenza di altra valida attività defensionale dei contro ricorrenti
impedisce di regolare le spese a carico del Comune.
P.Q.M.
Ri etta il ricorso
Così deciso nella c.d.c. della S sta Sezione Civile il

02.07.2013.

vere i caratteri della specialità, eccezionalità, temporaneità (S.U.

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