Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20865 del 30/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 30/09/2020), n.20865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 3709-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.C.;

EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 50/IV/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO, depositata il 18/6/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/7/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 38/1/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di L’Aquila che aveva accolto il ricorso proposto da F.C. e V.A. avverso cartelle esattoriali per imposta di registro 2001;

F.C. ed Equitalia Sud S.p.A. sono rimasti intimati.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. l’impugnata sentenza è relativa a controversia avente come parti l’Agenzia delle Entrate, il concessionario della riscossione nonchè F.C. e V.A., questi ultimi destinatari delle cartelle di pagamento impugnate;

1.2. tra le dette parti sussiste litisconsorzio necessario processuale, trattandosi di cause tra loro dipendenti ex art. 331 c.p.c.;

1.3. nel processo tributario, in caso di litisconsorzio processuale, che determina l’inscindibilità delle cause anche ove non sussisterebbe il litisconsorzio necessario di natura sostanziale, l’omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti non determina tuttavia l’inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice d’ordinare l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa (cfr. Cass. n. 27616/2018; cfr. con riguardo al litisconsorzio necessario processuale Cass. SU n. 7927/2019; Cass. n. 8065/2019);

1.4. nel caso di specie, considerato che la sentenza oggetto di impugnazione ha ad oggetto cartelle esattoriali emesse nei confronti di entrambi i contribuenti, si impone, come si è detto, la necessità di disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c., nei confronti di V.A. in quanto il ricorso per cassazione risulta regolarmente notificato solo a F.C.;

1.5. la causa va, quindi, rinviata a nuovo ruolo, dovendo integrarsi il contraddittorio nei riguardi di V.A..

P.Q.M.

La Corte ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di V.A.; assegna all’uopo termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2020

 

 

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