Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20865 del 11/09/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20865 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: MACIOCE LUIGI

Cdc 02.07.2013

ORDINANZA

C».

sul ricorso iscritto al n. 21081 del R.G. anno 2011
proposto da:
MORELLI Graziana domiciliata in ROMA, via dei Gracchi 187 presso
l’avv. Giovanni Magnano di San Lio con l’avv. Nicolò D’Alessandro del
Foro di Catania che la rappresenta e difende per procura in calce al
ricorrente –

ricorso
contro
Presidente del Consiglio dei Ministri,

domiciliato in Roma via dei

Portoghesi 12 presso l’Avvocatura generale dello Stato che lo
contro ricorrente

rappresenta per legge

Comune

intimato –

di Catania
e

sul ricorso iscritto al n. 14331 del R.G. anno 2012

proposto

da:

MORELLI Graziana domiciliata in ROMA, via dei Gracchi 187 presso
l’avv. Giovanni Magnano di San Lio con l’avv. Nicolò D’Alessandro del
Foro di Catania che la rappresenta e difende per procura in calce al
ricorrente

ricorso

contro
Presidente del Consiglio dei Ministri,
Comune di Catania

intimati –

c. r.

Data pubblicazione: 11/09/2013

avverso

la sentenza n. 654 in data

Appello di

Catania

10.05.2011 della Corte di

ed il secondo avverso la sentenza 360 in data

23.2.2012 della Corte di Appello di Catania ; udita la relazione della
causa svolta nella c.d.c del 2.07 .2013 dal Cons.Dott. Luigi MACIOCE;
udito l’avv. Nicolò D’Alessandro; presente il P.M., in persona del Sost.
Proc. Gen. Dott. Sergio Del Core che ha concluso come da relazione
RILEVA
Il Collegio che il relatore designato nella relazione depositata ex art. 380

senso di cui appresso.
Morelli Graziana, proprietaria di un’area di mq. 11.589 sita in Catania,
occupata nel 2004 per l’effettuazione di opere di pubblica utilità ed espropriata con decreto 26.6.2009 in favore del detto Comune, con citazione 4.7.2007 convenne il beneficiario della espropriazione ed il Presidente del Consiglio dei Ministri innanzi alla Corte catanese per la determinazione delle giuste indennità, stante la inadeguatezza di quella provvisoriamente offerta dal promotore. Si costituì il Comune e si costituì anche la PdCdM contestando la propria legittimazione passiva.
La Corte di Catania emise sentenza 10.5.2011,definitiva del rapporto
con il PdCdM, che assolse dalla domanda con condanna della Morelli alla
refusione delle spese, e non definitiva del rapporto con il Comune, in essa infatti limitandosi ad affermare che l’area de qua di mq. 11.589 non
dovevasi considerare edificabile. Infatti, a criterio della Corte, se pur vero che la destinazione ad essa impressa dalle varianti del 1999 e del
2001 – quella di aree destinate agli interventi del PUP Città di Catania non poteva essere valutata, essendo dette varianti fonti di un vincolo
destinato ad esproprio, in quanto chiaramente era di natura lenticolare
la destinazione a “parcheggio ed area di soccorso”, nondimeno veniva
in rilievo la previsione, certamente conformativa in quanto priva di caratteristiche di dettaglio, del PRG (in coerenza con le previsioni del D.M.
1444/68) della inclusione delle aree in questione in zona omogenea L e
cioè in zona destinata a servizi pubblici in generale (insediamenti scolastici, sportivi, ricreativi, parcheggi etc.). E poiché solo le varianti di localizzazione delle singole previsioni di parcheggio avevano carattere di imposizione di vincolo, ne discendeva che le aree ablate dovevano ritenersi, proprio ed in quanto generalmente vocate a servizi pubblici in generale, come “non edificabili”.
Con sentenza definitiva 28.2.2012 la Corte di Catania ha quindi determinato l’indennità di espropriazione dovuta alla Morelli nella somma di €
1.580.000 ed ha ad essa correlato il calcolo delle indennità di occupazio-

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bis c.p.c. ed estesa per entrambi i ricorsi ha ricostruito la vicenda nel

ne. Nella motivazione la Corte, dopo aver dato ingresso al criterio del
valore venale correlato al principio che la Corte di legittimità aveva statuito all’indomani della sentenza 181/2011 della Corte Costituzionale, ha
richiamato la valutazione peritale sul valore venale unitario ricavabile
dall’applicazione del criterio della capitalizzazione nella prospettiva della
sua utilizzazione a parcheggio a raso con 550 stalli. Ha al proposito escluso che fosse compatibile con l’indiscusso e permanente carattere non
edificabile dell’area la possibilità, rivendicata dalla parte espropriata, di

sendo una vera e propria “costruzione” espressiva di una modalità di
sfruttamento della zona tipicamente edificatoria e quindi incoerente con
la previsione di PRG. Per la cassazione della sentenza non definitiva la
Morelli ha proposto ricorso 2.9.2011 con quattro motivi (il quarto afferente la indebita condanna alla refusione delle spese al PdCdM), resistito
dalla sola PdCdM. Per la cassazione della sentenza definitiva, infine, la
Morelli ha proposto ricorso 5.6.2012 con quattro motivi, cui gli intimati
non hanno opposto difese.
A criterio del relatore, che ha esaminato congiuntamente le censure alle
due sentenze (la seconda, definitiva, avendo sviluppato nel quantum i
criteri di cui alla prima ma anche rettamente provveduto ad integrare la
previsione dell’an, sulla base del noto jus superveniens), i ricorsi meritano solo parziale condivisione, là dove la Corte ha omesso di argomentare
sulla invocata applicazione dell’art. 37 c. 2 dPR 327/2001.
OSSERVA
Il Collegio, disposta la riunione ex art. 335 c.p.c. dei due ricorsi sottoil
numero di R.G. più antico, perché proposti avverso sentenza non definitiva e definitiva dello stesso processo, reputa del tutto condivisibili le
proposte articolate nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. e del tutto non
condivisibili le osservazioni critiche rassegnate dal difensore della Morelli
nella memoria redatta il 14.06.2013.
Quanto alle censure mosse alla prima sentenza, si osserva:
1) certamente non pertinenti sono quelle afferenti la mancata applicazione del criterio del giusto ristoro del valore venale, addebitandosi di
aver ignorato la pronunzia di C.C. 181/2011: l’addebito non ha pregio
perché la sentenza n.d. è del Maggio 2011 e perché la sentenza definitiva ha tempestivamente, puntualmente e (come appresso) rettamente
applicato lo jus superveiens.
2) Infondata è la censura di cui al terzo motivo sul regime delle spese in
favore del Presidente del Consiglio invocandosi una implausibile ignoranza della reale consistenza del destinatario della espropriazione se non al

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una realizzazione di parcheggio interrato con migliaia di stalli, esso es-

momento (posteriore alla citazione) del decreto di esproprio: si allegano
profili di fatto sulla buona fede soggettiva, indotta da condotta capziosa
e decettiva del funzionari comunali, che non si scorge come possano avere ingresso in sede di legittimità.
3) Assorbita è poi la censura sul preteso vaticinio, contenuto nella sentenza n.d., di una determinazione definitiva inferiore a quella di stima:
la riserva apposta a pag. 10 della sentenza è infatti mera indebita anticipazione di una quantificazione poi resasi contraddittoria in melius ri-

4) Infondata è poi la censura che, dalla lettura delle NTA qualificanti le
previsioni della zona ” L” di inclusione ad opera del PRG, ricava la conseguenza per la quale dalla previsione di edilizia per attività sanitarie,
sportive ed alberghiere (accanto a quelle educative, scientifiche, religiose, sociali etc

) si dovrebbe inferire il carattere edificatorio della con-

formazione: non si scorge come da detta previsione di PRG possa ricavarsi la vocazione edificatoria delle aree, quasi che la modalità “privata”
della realizzazione edilizia possa porre nel nulla la finalità “pubblica” di
tutte le realizzazioni previste. E del resto questa Corte (Cass. n. 15090
del 2012, 19938 del 2011 – n. 12862 del 2010 – n. 15616 del 2007
e n. 23028 del 2004), con indirizzo al quale il Collegio intende dare
pienamente continuità, ha infatti sempre affermato che la vocazione edificatoria delle aree è correlata solo alla destinazione privata – residenziale, industriale, commerciale – degli insediamenti che su di esse abbiano
ad

essere

realizzati,

nel

mentre la

destinazione pubblica

dell’insediamento, rende irrilevanti od assorbe le modalità della sua realizzazione, quand’anche gli interventi siano effettuati da privati e la gestione sia assicurata da enti od imprese private. E non ha fondamento di
sorta il rilievo posto in memoria, che tende a contrastare l’accertamento
di fatto della sentenza per il quale la zona omogenea L era ed è dedicata
a “servizi pubblici in generale” e non già a “servizi generali”, nel mentre
va colto, ma viene esaminato appresso, il rilievo per il quale, comunque,
alla stregua del diritto vivente, va assicurato l’indennizzo alla stregua del
valore venale.
Quanto ai motivi appuntati sulla seconda sentenza, osserva il Collegio:
A) Esaminando il motivo primo, che denunzia di violazione dell’art. 39

legge fondamentale la decisione della Corte di merito di non riconoscere
indennizzo correlato al possibile parcheggio interrato ma solo a quello a
raso di (soli) 500 stalli, esso tenta di superare la premessa afferente la
non edificabilità dell’area affermando che, essendo il parcheggio prospettato una costruzione “compatibile” perché interrata anche con il di-

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spetto alla riserva stessa ad opera della finale deterninazione.

vieto di edificabilità privata di superficie , di tale prospettazione si doveva comunque tenere conto.
La censura appare di evidente astrattezza posto che dimentica di confrontarsi con una parte rilevante del principio posto da questa Corte dopo la sentenza 181/2011 (Cass. 11276 del 2012, 25718, 21386,
19938 del 2011), quella per la quale si deve sempre accertare che il
fondo, suscettibile di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo,
pur senza raggiungere i livelli dell’edificatorietà, abbia un’effettiva e do-

zioni intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività
sportive e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti ecc.), utilizzazioni beninteso assentite dalla normativa vigente anche con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative”. E tale astrattezza e non pertinenza è evidente nella formulazione del secondo motivo senza che essa sia in alcun modo superata dalla memoria, che fa capo ad una mera possibilità che un parcheggio multipiano potesse essere
“in concreto” assentito dal Comune (ipotesi tanto generica quanto tardivamente affacciata).
B) Il ricorso poi da un canto fa leva sulla previsione di indice di 2 mc/mq
per la detta zona L (previsione ritenuta affatto compatibile con la precipua edificabilità di interesse pubblico) e dall’altro canto si affida a mere
congetture sulla realizzabilità di 2.750 stalli (quattro piani interrati ed
uno fuori terra) imperniate sulla alternativa tra una lettura estensiva
delle NdA del PRG catanese (che non si scorge come possa essere proposta alla Corte di legittimità) ed una lettura “anticipatrice” della assai
rilevante previsione di cui all’art. 8 L.R. siciliana 23.3.2010 n. 6 (dimenticando che il richiamo a detta previsione è un fuor d’opera per un indennizzo di esproprio del 26.6.2009): pare poi appena il caso di notare
come la evidente novità di siffatte questioni di normativa secondaria e
primaria – che non si dice essere state sottoposte, e dove, alla Corte di
Catania – le rende non esaminabili in questa sede.
C) Fondato è invece, come rilevato dal relatore, il terzo motivo.
In punto di fatto si rammenta, alla stregua di quanto già da questa Corte statuito (Cass. 2774/2012) che nella specie la dichiarazione di p.u.
venne adottata 1’1.7.2004 ben dopo l’acquisizione di efficacia del dPR
327 del 2001, che il procedimento venne definito con esproprio del
26.6.2009, che la riscrittura dell’art. 37 del T.U. venne ad entrare in vigore 1’1.1.2008. Orbene, lettera chiarissima e ratio

dell’art. 2 c. 90

della legge 244 del 2007 fanno ritenere che l’espressione non può che
riferirsi, al fine di indicare le ipotesi in cui si debba dare ingresso al testo

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cumentata valutazione di mercato che rispecchia possibilità di utilizza-

dell’art. 37 riscritto al comma 89 secundum constitutionem,

ai proce-

dimenti determinativi pendenti all’1.1.2008, per i quali soltanto
l’indennità può ancora essere determinata secondo lo jus superveniens,
in tal senso potendosi richiamare quanto considerato da questa Corte
(Cass. 14939 del 2010). Di qui la cogenza nella specie della previsione
di incremento perequativo del 10% che la Corte di merito non ha applicato, nulla osservando al proposito, e del quale silenzio viene qui dedotta la erroneità e rilevanza (posto che a fronte della indennità offerta di €

D) Il quarto motivo si applica al tentativo di dimostrare che una costru-

zione interrata non sarebbe, contrariamente all’opinione della Corte di
Catania, un edificio e ritiene di validare la propria opinione con il ricorso
alle ignote norme attuative del PRG ed alla inapplicabili norme regionali.
Anche tale censura pertanto va dichiarata non ricevibile.
Su tali basi e premesse va accolto in parte qua il ricorso e ben
poendosi applicare l’art. 384 c.p.c. va disposta la determinazione dei
maggiori importi dovuti (sia per l’indennità di esproprio, per somma
quale quella accertata dalla Corte di merito e maggiorata del 10% sia
per l’indennità di occupazione, su detto importo maggiorato, come determinata a pag. 9 della sentenza di merito). Le spese a carico del Comune sono per il merito quelle già determinata e per la legittimità quelle
indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso recante il n. RG 21081/11 avverso la
sentenza 654/2011 nonché i motivi 1-2-4 del ricorso iscritto al n. RG
14331/12 del quale accoglie il motivo 3; cassa la sentenza 360/2012
della Corte di Catania e, decidendo ex art. 384 c.p.c., determina in €
1.738.000 l’indennità di esproprio dovuta, con interessi legali
dall’esproprio al deposito; altresì determina l’indennità di occupazione
legittima nell’8,33% annuo di detta somma per ciascuna annualità da
22.12.2004 a 26.06.2009 oltre interessi legali su detti importi da ciascuna scadenza annuale al deposito; dispone che il Comune effettui il
deposito nelle forme di legge della differenza tra detti importi e quelli già
determinati; condanna il Comune a versare alla Morelli per spese del
merito la somma di € 10.000 oltre spese generali ed accessori di legge e
per la legittimità la somma di € 7.200 oltre IVA e CPA
Così deciso nella c.d.c. della Se a Sezione Civile il

02.07.2013.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

777.682 vi è stata una determinazione giudiziaria di € 1.580.000).

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